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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 12803/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13377-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] (VA), presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] societa' cooperativa per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, p iazzale Clodio 32 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] come da procura i n calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 13377 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 2 - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO, n. cronol. 558/2018, depositata il 09/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - c on ordinanza n. 558/2018, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis cod. proc. civ. l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 248 del 2017 dal Tribunale di Sondrio che aveva rigettato la sua domanda di accertamento del carattere usurario degli interessi previsti nel contratto di mutuo fondiario stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Banca convenuta, accertato il suo debito in Euro 385.822,99; - i l contratto era stato stipulato in data 5 giugno 2009, con la previsione di un tasso pari al 5,550% nominale annuo fisso e untasso di mora pari all’8,55%; i pagamenti erano stati interrotti due anni prima della instaurazione della controversia con citazione del 16/6/2014; il Tribunale aveva rigettato la domanda escludendo la possibilità di sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori al fine di verificare il superamento della soglia usuraria e l a Corte d’appello aveva confermato il principio di diritto affermato ed escluso la ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione; -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso l’ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. della Corte d’appello di Milano, chiedendone l’annullamento; - la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio soc.coop. p.a. ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso ex art. 348 ter, comma III cod. proc. civ., per essere stata impugnata l’ordinanza di inammissibilità e non la sentenza di primo grado; Ric. 2018 n. 13377 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 3 - ritenuto che: - effettivamente, nell’oggetto del ricorso è stata indicata l’ordinanza quale provvedimento impugnato di cui è stato chiesto «l’annullamento», mentre nelle conclusioni è stata chiesta «la riforma dell’impugnata sentenza» ma senza alcun riferimento alla pronuncia di primo grado; dall’esposizione dei motivi non si ricava l’inequivoca volontà di impugnare la sentenza del Tribunale perché risultano unicamente reiterate le ragioni dell’appello dichiarato inammissibile; - la procura speciale in calce al ricorso r isulta conferita testualmente per la «riforma dell’ordinanza n. cronol. 558/2018 del 9/2/2018 resa dalla Corte d’appello di Milano» e non per la cassazione della sentenza di primo grado; la specialità della procura implica, invece, la necessità dell’indicazione specifica dell’impugnazione che deve essere effettuata e del provvedimento da impugnarsi; - n el caso in cui il giudizio di appello si concluda con l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., l'impugnazione può essere proposta soltanto avverso la sentenza di primo grado ex art. 348-ter, comma 3 c.p.c., atteso che l'impugnazione per cassazione della predetta ordinanza è consentita solo quando questa sia affetta da vizi suoi propri, ossia quando sia pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge la consente oppure sia affetta da vizi processuali (tra le tante, Cass. Sez. 2, n. 35279 del 30/11/2022) e queste ipotesi non ricorrono nella fattispecie; - conseguentemente, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 348 ter,comma III cod. proc. civ. e, secondo soccombenza, le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente in favore della Banca controricorrente; - d a l rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2018 n. 13377 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 4 - unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della Banca controricorrente, liquidandole in Euro 7.830,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13377-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] (VA), presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] societa' cooperativa per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, p iazzale Clodio 32 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] come da procura i n calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 13377 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 2 - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO, n. cronol. 558/2018, depositata il 09/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - c on ordinanza n. 558/2018, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis cod. proc. civ. l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 248 del 2017 dal Tribunale di Sondrio che aveva rigettato la sua domanda di accertamento del carattere usurario degli interessi previsti nel contratto di mutuo fondiario stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Banca convenuta, accertato il suo debito in Euro 385.822,99; - i l contratto era stato stipulato in data 5 giugno 2009, con la previsione di un tasso pari al 5,550% nominale annuo fisso e untasso di mora pari all’8,55%; i pagamenti erano stati interrotti due anni prima della instaurazione della controversia con citazione del 16/6/2014; il Tribunale aveva rigettato la domanda escludendo la possibilità di sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori al fine di verificare il superamento della soglia usuraria e l a Corte d’appello aveva confermato il principio di diritto affermato ed escluso la ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione; -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso l’ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. della Corte d’appello di Milano, chiedendone l’annullamento; - la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio soc.coop. p.a. ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso ex art. 348 ter, comma III cod. proc. civ., per essere stata impugnata l’ordinanza di inammissibilità e non la sentenza di primo grado; Ric. 2018 n. 13377 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 3 - ritenuto che: - effettivamente, nell’oggetto del ricorso è stata indicata l’ordinanza quale provvedimento impugnato di cui è stato chiesto «l’annullamento», mentre nelle conclusioni è stata chiesta «la riforma dell’impugnata sentenza» ma senza alcun riferimento alla pronuncia di primo grado; dall’esposizione dei motivi non si ricava l’inequivoca volontà di impugnare la sentenza del Tribunale perché risultano unicamente reiterate le ragioni dell’appello dichiarato inammissibile; - la procura speciale in calce al ricorso r isulta conferita testualmente per la «riforma dell’ordinanza n. cronol. 558/2018 del 9/2/2018 resa dalla Corte d’appello di Milano» e non per la cassazione della sentenza di primo grado; la specialità della procura implica, invece, la necessità dell’indicazione specifica dell’impugnazione che deve essere effettuata e del provvedimento da impugnarsi; - n el caso in cui il giudizio di appello si concluda con l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., l'impugnazione può essere proposta soltanto avverso la sentenza di primo grado ex art. 348-ter, comma 3 c.p.c., atteso che l'impugnazione per cassazione della predetta ordinanza è consentita solo quando questa sia affetta da vizi suoi propri, ossia quando sia pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge la consente oppure sia affetta da vizi processuali (tra le tante, Cass. Sez. 2, n. 35279 del 30/11/2022) e queste ipotesi non ricorrono nella fattispecie; - conseguentemente, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 348 ter,comma III cod. proc. civ. e, secondo soccombenza, le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente in favore della Banca controricorrente; - d a l rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2018 n. 13377 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 4 - unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della Banca controricorrente, liquidandole in Euro 7.830,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d
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