CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20277/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-controUnione [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 842/2021depositata il 21/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato il 3/12/2013 [OSCURATO:PERSONA] eGenovesi Giovanni hanno convenuto davanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], riferendo di aver acquistato obbligazioni argentine concontratto stipulato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il [OSCURATO:PERSONA] (poi BancaRegionale Europea, poi [OSCURATO:PERSONA] spa), per la somma di €. 25.000, cheNumero registro generale 2349/2022Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 20277/2026Data pubblicazione 17/06/2026l’operazione era stata proposta dalla Banca, che, però, nel marzo 2001 leprincipali Agenzie di Rating avevano declassato i titoli argentini dallacategoria BB alla categoria B+ e che poi si era verificato il default dellaRepubblica Argentina, e hanno denunciato la violazione da parte dellaBanca dell’art. 23 TUF (per mancata redazione per iscritto del contratto),con la conseguente nullità dello stesso, e la violazione degli obblighi diinformazione e diligenza incombenti sulla Banca, che si era limitata afornire loro il “Documento sui rischi generali degli investimenti in materiafinanziaria” e non li aveva informati sulla rischiosità di quel tipo diinvestimento, né nella fase genetica del rapporto, né nella fase esecutiva,e hanno concluso chiedendo l’annullamento o la risoluzione del contratto ela restituzione della somma di €. 25.000.[OSCURATO:PERSONA] si è opposta alle domande attoree, ha prodotto il contrattoquadro sottoscritto dagli attori, al quale era allegato il questionario nelquale gli stessi avevano dichiarato di avere esperienza in materia distrumenti finanziari e di avere una propensione al rischio alta, e, in viariconvenzionale, ha chiesto la restituzione di quanto percepito dagli attoria titolo di cedole delle obbligazioni argentine.Il giudice di primo grado, con ordinanza del 21/9/2016, dato atto cheil contratto quadro non era stato sottoscritto dalla Banca e che laproduzione in giudizio della scrittura equivaleva alla sottoscrizione, masenza efficacia retroattiva, per cui non era sanata la nullità originaria delcontratto, ha disposto l’esibizione da parte degli attori dell’estrattocompleto del conto deposito titoli, al fine di accertare il valore delle cedoledi cui la Banca aveva chiesto la restituzione.Con sentenza n. 322/2018 il Tribunale, ritenuto preliminarmente chela suddetta ordinanza, nonostante la forma ordinatoria, avesse ilcontenuto di una sentenza (decisione parziale di merito sulla domandaprincipale, ex art. 279 n. 4 c.p.c.), per cui, in assenza di una riserva diimpugnazione, lo stesso era diventato intangibile, ha condannato la BancaNumero registro generale 2349/2022Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 20277/2026Data pubblicazione 17/06/2026al pagamento di €. 23.000 (dedotte le rendite finanziarie dei titoliargentini per €. 2.000), oltre interessi.Interposto appello da parte della Banca (che ha contestato chel’ordinanza avesse valore decisorio e ha chiesto l’ammissione di prove), laCorte d’Appello di Genova lo ha accolto, riformando la sentenza delTribunale e respingendo le domande degli attori.La Corte ha affermato che l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre alla forma,aveva anche la natura sostanziale di ordinanza, avendo caratteremeramente ordinatorio e istruttorio, funzionale alla prosecuzione delgiudizio, senza che il Tribunale si fosse pronunciato su questionipregiudiziali o preliminari ex art. 279 n. 2 c.p.c. e considerato che il fattoche nella motivazione dell’ordinanza il giudice avesse anticipato dellevalutazioni di merito, in via meramente incidentale, non potevapregiudicare la decisione della causa.Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità delcontratto quadro, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondola quale il requisito della forma scritta del contratto quadro, ex art. 23TUF, ha finalità di protezione dell’investitore ed è rispettato ove il contattosia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia lasottoscrizione di quest’ultimo, potendosi desumere il consensodell’intermediario dai suoi comportamenti concludenti.La Corte, poi, circa l’osservanza del dovere di informazione, haaffermato che competeva agli attori individuare la specifica informazioneomessa dall’intermediario ed effettuare una precisa contestazione, einoltre che all’epoca dell’acquisto i bond argentini non avevano caratteritali per cui la Banca dovesse scoraggiare i clienti dall’investimento(avendo una classe di rating BB, essendo il rischio quello connaturatoall’elevato rendimento dei titoli, né sussistendo all’epoca elementi chefacessero presagire il declassamento) e che non era accoglibile la tesidegli attori circa la perduranza dell’obbligo informativo della Banca perNumero registro generale 2349/2022Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 20277/2026Data pubblicazione 17/06/2026tutta al durata dell’investimento (obbligo informativo sussistente solo incaso di stipulazione di contatto di gestione patrimoniale e di consulenza,come affermato dalla giurisprudenza- Cass. n. 17949/2020-).2) Con ricorso notificato in data 18/1/2022 (come da relata di notificain atti), i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato lasentenza della Corte d’Appello di Genova, proponendo tre motivi diimpugnazione.Unione di [OSCURATO:PERSONA] spa (oggi [OSCURATO:PERSONA] spa) non si ècostituita in sede di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e ss. e dei principi inmateria di giudicato formale, per avere la Corte territoriale ritenuto nonformatosi il giudicato con provvedimento di primo grado della d.ssa Farinidel 21/9/2016 in merito alla decisione della questione principale dimerito”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto chel’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice di primo grado non avesse valore disentenza e sostengono che, invece, l’ordinanza con cui il giudice dichiarala nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta non può checonsiderarsi sentenza definitiva ex art. 279 n. 4 c.p.c., considerato ancheche tale ordinanza era stata emessa a seguito di trattenimento della causaa decisione.Affermano dunque che la Corte ha violato il principio della prevalenzadella sostanza sulla forma.Il motivo è infondato.1.1) Si osserva che un’ordinanza potrebbe senz’altro avere natura disentenza (e la sostanza prevarrebbe sulla forma), qualora, come nelpresente caso, fosse stata emessa a seguito di precisazione delleconclusioni e trattenimento della causa a decisione e avesseNumero registro generale 2349/2022Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 20277/2026Data pubblicazione 17/06/2026effettivamente contenuto decisorio su di una questione pregiudiziale o dimerito.Si ritiene, tuttavia che, nel presente caso, correttamente la Corted’Appello abbia escluso che l’ordinanza del 21/9/216 avesse naturasostanziale di sentenza.Si deve, in primo luogo, prendere in considerazione la distinzione frasentenza non definitiva, la quale non decide il merito, ma questionipregiudiziali di rito o preliminari di merito (art. 279, co. 2, n. 2 e 4,c.p.c)., e sentenza parziale che decide definitivamente invece una partedel merito, cioè una delle domande (art. 279, co. 2, n. 3 e 4, c.p.c.).Con l’ordinanza in questione la causa è stata rimessa sul ruolo perl’ordine di esibizione di estratto conto in relazione alla domandariconvenzionale, ma in motivazione si richiama l’indirizzo giurisprudenzialesecondo cui la produzione in giudizio del contratto monofirma perfezionala conclusione del contratto ma con efficacia ex nunc (orientamento sulcontratto monofirma peraltro ormai superato), accompagnandolo con ilrilievo che detta produzione non può che rimanere senza effetti circa lavalidità dell’ordine di acquisto delle obbligazioni argentine, per la qualesarebbe stato necessario a monte un valido contratto quadro.Tuttavia queste osservazioni contenute nell’ordinanza risultano averchiaro valore di mera argomentazione in funzione ordinatoria, perché, perritenere decisoria l’ordinanza, dovrebbe dirsi che si tratta di sentenzaparziale che ha deciso su una delle domande (in particolare su quella dinullità del contratto), ma, considerato che il dispositivo è di merarimessione sul ruolo e che la richiamata motivazione pare funzionale alprovvedimento istruttorio (al fine di giustificare la prosecuzione delgiudizio), deve escludersi la natura di decisione, per cui si tratta appuntodi argomento funzionale all’istruzione della causa.Si veda, in tal senso, per es.: Cass. civ., sez. II, 19/12/2014, n.27127: “Per stabilire se un provvedimento ha carattere di sentenza o diNumero registro generale 2349/2022Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 20277/2026Data pubblicazione 17/06/2026ordinanza, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alladenominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente,all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura disentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, inmancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art.279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sullagiurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali delprocesso o preliminari di merito), anche quando non definiscono ilgiudizio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. haconfermato la qualificazione come ordinanza del provvedimento dirimessione in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnicad'ufficio adottato in un giudizio di scioglimento della comunione, negandorilievo all'anticipazione di merito in esso contenuta circa l'infondatezzadell'eccezione di indivisibilità)”; Cass. civ., sez. III, 6/11/2020, n. 24955:"Al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere disentenza ovvero di ordinanza, e sia, quindi, soggetto o meno ai mezzi diimpugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo nongià alla forma esteriore e alla denominazione adottata dal giudice che loha pronunciato, bensì al contenuto sostanziale del provvedimento stessoe, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre,sicché costituiscano "sentenze - soggette agli ordinari mezzi diimpugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - iprovvedimenti che, ai sensi dell'articolo 279 del codice di procedura civilecontengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sullacompetenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari dimerito), anche quando non definiscono il giudizio", ravvisandosi, invece,un'ordinanza tutte le volte in cui il giudice "non ha pronunciato su alcunadelle questioni previste dall'articolo 279, comma 2, del codice di proceduracivile ma si è limitato a provvedere per l'ulteriore svolgimento delprocesso, rimettendo la causa in istruttoria".Numero registro generale 2349/2022Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 20277/2026Data pubblicazione 17/06/20262) Secondo motivo di impugnazione: “Ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del principiodell’onere della prova ex art. 23 co. 5 d.lgs. 58/98 per avere la Corteritenuto che la prova dell’omessa informazione dovesse essere fornita daCorsini Mirella e [OSCURATO:PERSONA]”.I ricorrenti affermano che l‘onere della prova circa l’assolvimento degliobblighi informativi grava interamente sull’intermediario, censurano lasentenza impugnata laddove si afferma che “spettava alla difesa deglieccepiscono che era stato loro consegnato solo il “Documento sui rischigenerali degli investimenti in materia finanziaria” e sostengono che apparedunque non veritiera l’affermazione contenuta nella parte motiva dellasentenza di secondo grado a pag. 5, in cui viene rilevata una mancanza dispecifica contestazione da parte degli attori in ordine al dovere e obbligodi informazione a cui era tenuto l’istituto di credito.Il motivo è fondato.2.1) Si osserva che la Corte d’Appello ha erroneamente escluso laresponsabilità della Banca intermediaria per omessa informazione almomento dell’acquisto dei bond argentini, affermando che i sig.ri Corsini eGenovesi non avessero effettuato una specifica contestazione circa laviolazione dei doveri di informazione all’epoca dell’acquisto dei titoli, dalmomento che, invece, come riferito dalla Corte stessa (pag. 2 dellasentenza), essi si erano lamentati di aver ricevuto soltanto un “Documentosui rischi generali degli investimenti in materia finanziaria”, senza alcunainformazione concreta ed effettiva sul titolo negoziato. Data questaallegazione, è onere a questo punto dell’intermediario provarel’adempimento degli obblighi informativi.Sul punto deve pertanto essere svolto il giudizio di fatto da parte delgiudice del merito in sede di rinvio, tenendo peraltro presente quanto giàaffermato da questa Corte: “in tema di intermediazione finanziaria, gravaNumero registro generale 2349/2022Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 20277/2026Data pubblicazione 17/06/2026sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998,provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque,dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi ele implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggettodi investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente daresponsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto chel'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore didisorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte diinvestimento e, al contempo, condiziona la stessa valutazione diadeguatezza. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio ladecisione di merito che aveva rigettato le domande dell'investitore sulrilievo che, all'epoca, l'investimento in bond argentini non presentava unaparticolare rischiosità, in quanto gli obblighi informativi devono essereassolti dall'intermediario indipendentemente dalla rischiositàdell'investimento)” (Cass. civ., sez. I, 20/06/2022, n. 19891).3) Terzo motivo di impugnazione: “Ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c.: violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 58/1998 art. 21 co. 1lett. b) e dell’art. 28 co. 2 Reg. Consob n. 11522/98, per avere la Corteritenuto esaurito l’onere informativo gravante sull’istituto di credito al solomomento dell’investimento”.I ricorrenti contestano l’orientamento seguito dalla Corte, che limital’obbligo di informazione dell’intermediario al momento dell’acquisto deititoli, sostenendo che secondo altro orientamento gli obblighidell’intermediario sorgono anche dopo la conclusione del contratto quadro.Il motivo è inammissibile.3.1) Il motivo (in base al quale i ricorrenti sostengono che l’obbligo diinformazione perduri anche durante l’esecuzione del contratto) non siconfronta con la ratio decidendi della Corte, la quale ha disatteso l’appellorilevando che, in mancanza di un contratto di gestione e consulenza,Numero registro generale 2349/2022Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 20277/2026Data pubblicazione 17/06/2026l’intermediario non fosse tenuto ad informare i clienti circa l’andamentodei titoli.4) Il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, mentrevanno respinti il primo e il terzo motivo.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo,respingendo il primo e il terzo motivo, e cassa la sentenza impugnata conrinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, anche perla regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il giorno 11/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteDott.[OSCURATO:PERSONA]