CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17401/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva (inviata oltre il termine di quindici giorni prima della udienza) e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Lecce - giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n.32732/2021 limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art.216, comma 3, I. fall. - ha rideterminato la pena nei confronti del predetto nel minimo edittale di anni uno di reclusione (con le attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle contestate aggravanti) e con la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio delle imprese commerciali e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per il periodo di anni tre; Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso la possibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità tenuto conto delle condizioni economiche dell'imputato e per la inidoneità della seconda pena sostitutiva a prevenire la commissione di ulteriori reati, alla luce della non episodicità della condotta e del precedente specifico risultante a carico dell'odierno ricorrente; Considerato, altresì, che la Corte territoriale ha escluso che - come invece sostenuto dall'imputato - fossero venute meno le aggravanti contestate visto che con il primo ricorso per cassazione non era stata posta in discussione l'aggravante di cui al secondo comma n.1 dell'art.219 I. fall., mentre rispetto a quella del danno di rilevante gravità il relativo motivo era stato dichiarato inammissibile, di talché rispetto ad esse si era formato il giudicato interno; Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4