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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40112/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r • OSSERVA Ritenuto che il motivo che fa leva sulla destinazione personale della sostanza risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, segnatamente: - Con riguardo al secondo motivo in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alla destinazione a terzi dello stupefacente, essendo provata la cessione alla Nadaraia e non illogicamente ritenuta quella relativa ai quattro flaconi di metadone; - Con riguardo al terzo motivo sulla recidiva, puntualmente verificata in base alle numerosissime condanne per stupefacenti ed alla commissione del fatto in costanza di misura cautelare per analogo reato.

Rilevato che generico è il primo motivo sul vizio di motivazione in relazione alle specifiche ragioni sulla affermazione di responsabilità e sulla pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7.1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r • OSSERVA Ritenuto che il motivo che fa leva sulla destinazione personale della sostanza risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, segnatamente: - Con riguardo al secondo motivo in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alla destinazione a terzi dello stupefacente, essendo provata la cessione alla Nadaraia e non illogicamente ritenuta quella relativa ai quattro flaconi di metadone; - Con riguardo al terzo motivo sulla recidiva, puntualmente verificata in base alle numerosissime condanne per stupefacenti ed alla commissione del fatto in costanza di misura cautelare per analogo reato. Rilevato che generico è il primo motivo sul vizio di motivazione in relazione alle specifiche ragioni sulla affermazione di responsabilità e sulla pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.1
Sentenza Cassazione n. 40112/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris