Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 26583/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19012/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1085/2017,depositata i l 19/05/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Padova, chiedendo che fosse condannato a restituirgli la somma di euro 15.000, sostenendo di avergliela data a mutuo.

Il convenuto si è costituito, contestando la pretesa dell’attore, in quanto non aveva offerto alcun elemento per provare il mutuo della somma.

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 27 maggio 2009, ha rigettato la domanda per mancata prova del mutuo, avendo i testimoni unicamente confermato la dazione della somma.

2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che ha lamentato “l’erronea e insufficiente motivazione circa la prova del contratto di mutuo”.

La Corte d’appello di Venezia –con la sentenza 19 maggio 2017, n. 1085 – ha accolto il gravame e ha condannato Visentin a restituite a Girotti euro

15.000. Il giudice d’appello ha ritenuto che dalle dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emerga la prova del prestito della somma di euro 15.000 e dell’impegno a restituirla entro trenta giorni.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1) Per motivi di priorità logica va per primo esaminato il terzo motivo, che –rubricato “nullità della sentenza ex art. 360, nn. 1, 2 e 4 c.p.c. in relazione all’art. 158 c.p.c. – lamenta come la sentenza d’appello sia viziata da nullità insanabile relativa alla costituzione del giudice, in quanto “in apertura della stessa è indicato che è stata pronunciata dalla Corte d’appello di Venezia, sezione specializzata dei minorenni”, sezione evidentemente incompetente a pronunciare in materia contrattuale, con conseguente “assoluta incertezza su quale sia la autorità giudiziaria che ha pronunciato l’impugnata sentenza”.

Il motivo non può essere accolto.

È vero che nell’intestazione della sentenza impugnata è scritto “Corte d’appello di Venezia, sezione specializzata per i minorenni”, ma si tratta di una evidente svista, in quanto nel dispositivo si legge “la Corte d’appello di Venezia, terza sezione civile [..] così provvede” e il provvedimento è firmato dal Presidente e dal Consigliere estensore indicati nell’epigrafe, così che non sussiste l’incertezza denunciata dal ricorrente. 2) Il primo motivo contesta “nullità della sentenza per omessa pronuncia exart. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia”: il giudice d’appello ha omesso di pronunciare sulla eccezione di nullità dell’atto di citazione di primo grado per mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 163, n. 4 c.p.c., questione tempestivamente “sollevata con la comparsa di costituzione di primo grado, ribadita in comparsa conclusionale e poi nuovamente riportata in sede di appello”.

Il motivo non può essere accolto.

A prescindere dal fatto che “il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito” (così Cass. 25154/2018), l’eccezione di nullità dell’atto di citazione di primo grado non è stata oggetto di appello incidentale, ma –come precisa il ricorrente (pagg. 21- 22 del ricorso) – di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente suquestione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delleeccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegareappello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore laquestione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica”, non potendosi limitare “alla mera riproposizione di dettaquestione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento” (così Cass. n. 20315/2021, v. pure Cass. n. 26850/2022). 3) Il secondo e il quarto motivo prospettano la medesima censura richiamando i diversi parametri di cui ai nn. 4 e 3 dell’art.360 c.p.c.

Il secondo motivo contesta “nullità della sentenza exart.360, n. 4 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 2721 c.c.”, avendo il giudice d’appello ammesso la prova per testimoni di un contratto il cui valore eccede euro 2,58, a fronte della eccezione di inammissibilità formulata dal ricorrente in primo grado e senza motivare al riguardo.

Il quarto motivo propone la medesima censura sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell’art.2721 c.c.

I motivi non possono essere accolti.

Il ricorrente si è limitato, costituendosi in appello, a ribadire l’inammissibilità delle prove testimoniali per il superamento del limite di valore di cui all’art. 2721 (v. la trascrizione dell’atto alla pag. 14 del ricorso), ma non ha formulato appello incidentale al riguardo.

Come si è visto supra, la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente suquestione pregiudiziale di rito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa deve spiegareappello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore laquestione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica, non potendosi limitare alla mera riproposizione di dettaquestione.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 11 5/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19012/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1085/2017,depositata i l 19/05/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Padova, chiedendo che fosse condannato a restituirgli la somma di euro 15.000, sostenendo di avergliela data a mutuo. Il convenuto si è costituito, contestando la pretesa dell’attore, in quanto non aveva offerto alcun elemento per provare il mutuo della somma. Il Tribunale di Padova, con sentenza del 27 maggio 2009, ha rigettato la domanda per mancata prova del mutuo, avendo i testimoni unicamente confermato la dazione della somma. 2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che ha lamentato “l’erronea e insufficiente motivazione circa la prova del contratto di mutuo”. La Corte d’appello di Venezia –con la sentenza 19 maggio 2017, n. 1085 – ha accolto il gravame e ha condannato Visentin a restituite a Girotti euro 15.000. Il giudice d’appello ha ritenuto che dalle dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emerga la prova del prestito della somma di euro 15.000 e dell’impegno a restituirla entro trenta giorni. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1) Per motivi di priorità logica va per primo esaminato il terzo motivo, che –rubricato “nullità della sentenza ex art. 360, nn. 1, 2 e 4 c.p.c. in relazione all’art. 158 c.p.c. – lamenta come la sentenza d’appello sia viziata da nullità insanabile relativa alla costituzione del giudice, in quanto “in apertura della stessa è indicato che è stata pronunciata dalla Corte d’appello di Venezia, sezione specializzata dei minorenni”, sezione evidentemente incompetente a pronunciare in materia contrattuale, con conseguente “assoluta incertezza su quale sia la autorità giudiziaria che ha pronunciato l’impugnata sentenza”. Il motivo non può essere accolto. È vero che nell’intestazione della sentenza impugnata è scritto “Corte d’appello di Venezia, sezione specializzata per i minorenni”, ma si tratta di una evidente svista, in quanto nel dispositivo si legge “la Corte d’appello di Venezia, terza sezione civile [..] così provvede” e il provvedimento è firmato dal Presidente e dal Consigliere estensore indicati nell’epigrafe, così che non sussiste l’incertezza denunciata dal ricorrente. 2) Il primo motivo contesta “nullità della sentenza per omessa pronuncia exart. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia”: il giudice d’appello ha omesso di pronunciare sulla eccezione di nullità dell’atto di citazione di primo grado per mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 163, n. 4 c.p.c., questione tempestivamente “sollevata con la comparsa di costituzione di primo grado, ribadita in comparsa conclusionale e poi nuovamente riportata in sede di appello”. Il motivo non può essere accolto. A prescindere dal fatto che “il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito” (così Cass. 25154/2018), l’eccezione di nullità dell’atto di citazione di primo grado non è stata oggetto di appello incidentale, ma –come precisa il ricorrente (pagg. 21- 22 del ricorso) – di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente suquestione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delleeccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegareappello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore laquestione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica”, non potendosi limitare “alla mera riproposizione di dettaquestione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento” (così Cass. n. 20315/2021, v. pure Cass. n. 26850/2022). 3) Il secondo e il quarto motivo prospettano la medesima censura richiamando i diversi parametri di cui ai nn. 4 e 3 dell’art.360 c.p.c. Il secondo motivo contesta “nullità della sentenza exart.360, n. 4 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 2721 c.c.”, avendo il giudice d’appello ammesso la prova per testimoni di un contratto il cui valore eccede euro 2,58, a fronte della eccezione di inammissibilità formulata dal ricorrente in primo grado e senza motivare al riguardo. Il quarto motivo propone la medesima censura sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell’art.2721 c.c. I motivi non possono essere accolti. Il ricorrente si è limitato, costituendosi in appello, a ribadire l’inammissibilità delle prove testimoniali per il superamento del limite di valore di cui all’art. 2721 (v. la trascrizione dell’atto alla pag. 14 del ricorso), ma non ha formulato appello incidentale al riguardo. Come si è visto supra, la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente suquestione pregiudiziale di rito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa deve spiegareappello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore laquestione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica, non potendosi limitare alla mera riproposizione di dettaquestione. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 11 5/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma
Sentenza Cassazione n. 26583/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris