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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21949/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] e GiovanniCostanzo Piccinino, giusta procura in atti;– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t.,rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Paolo– controricorrente –r.g. n. 20581/2025Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 20581/2025Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 21949/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5700/2025,depositata il 4 marzo 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 24 giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la revocazionedell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5700/2025 con la qualeè stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, propostodalla medesima ricorrente, avverso la sentenza della Corte diappello di Catania n. 2491/2019, che aveva accolto il gravame delCredito [OSCURATO:SOCIETA]. – cui nelle more è succeduto prima ilCredito [OSCURATO:SOCIETA]. e poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – intesoalla riforma della decisione che, in primo grado, aveva condannatola banca al risarcimento del danno conseguente alla conclusionetra le parti di un contratto di mutuo, una parte del cui ricavato erastata impiegata per la sottoscrizione delle quote di un fondocomune di investimento.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso eha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso lamenta:a.

Primo motivo: «Art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c. inrelazione all’art. 391-ter c.p.c. – Errore di fatto revocatoriorisultante dagli atti e documenti di causa.», deducendo l’esistenzadel vizio nel punto 6 delle “Ragioni della Decisione” dell’ordinanzaimpugnata, laddove la Suprema Corte, nel respingere i motivi dir.g. n. 20581/2025Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 20581/2025Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 21949/2026Data pubblicazione 26/06/2026ricorso per cassazione (quinto, sesto, settimo e ottavo) relativi allaviolazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, haritenuto non decisiva la censura relativa all’inefficacia probatoriadella dichiarazione del cliente di aver ricevuto l’informativa.

Ciò inquanto la Corte d’Appello avrebbe fondato il proprio convincimentosu una pluralità di elementi, tra cui la circostanza, asseritamentenon contestata, della completezza e idoneità del documento suirischi generali.

Tale valutazione, che avrebbe comportato ladeclaratoria di inammissibilità dei predetti motivi di ricorso,sarebbe frutto di una svista e, comunque, di un’erronea percezionedella realtà, siccome, tutto al contrario di quanto affermatonell’ordinanza impugnata, la ricorrente avrebbe sempre, e sin dalprimo grado, contestato non solo la mancata consegna delladocumentazione informativa, ma anche e soprattuttol’inadeguatezza e l’incompletezza delle informazioni fornite dallabanca, in violazione degli artt. 21 TUF e 28-29 Reg.

Consob n.11522/1998.Il motivo è inammissibile poiché, in primo luogo, premesso chela valutazione del comportamento processuale della parte, qualeintegrante o non una contestazione, ai fini della delimitazione delthema probandum, è riservata al giudice del merito, e che talegiudizio di fatto non può essere svolto in sede di legittimità,dovendo la Corte di cassazione assumere il fatto come accertatodal giudice del merito, essa attinge, nei termini di una denuncia dierrore revocatorio, la sentenza d’appello e non l’ordinanza dilegittimità.

In secondo luogo, come la stessa censura riconosce,l’errore revocatorio dedotto non è relativo a un fatto erroneamentepercepito dal giudicante, bensì è individuato nell’esito dellavalutazione di “non decisività” di quanto dedotto ai finir.g. n. 20581/2025Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 20581/2025Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 21949/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell’ammissibilità del motivo di ricorso colà proposto.

E, comeognun vede, l’attribuzione a un ragionamento inferenziale dellacaratteristica di non decisività, del tutto a prescindere dalleesemplificazioni che assistono la conclusione, appartiene alconcetto di “valutazione” e non a quello di “percezione”, con leconseguenze che quanto lamentato non rientra nelle ipotesi in cuiè ammesso il mezzo di impugnazione qui esperito.b.

Secondo motivo: «Art. 395, n. 4, c.p.c.: Errore di fattorisultante dagli atti e documenti della causa.», deducendol’esistenza del vizio nel punto 2 delle “Ragioni della Decisione”dell’ordinanza impugnata, laddove la Suprema Corte, nelrespingere il primo motivo di ricorso per cassazione ha affermatoche la ricorrente avesse violato il principio di autosufficienza (art.366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), avendo omesso di "indicaredove e quando il 'fatto' (id est: l'avvenuta costituzione in pegnodelle quote in data 15 marzo 2001) sarebbe stato portato al vagliodel giudice di appello.

Tale affermazione sarebbe frutto di unerrore di percezione materiale.

Invero, il ricorso per cassazione,nel corpo del primo motivo, avrebbe indicato specificamente etestualmente che la circostanza della costituzione del pegno indata 15 marzo 2001, contestualmente alla stipula del mutuo, erastata dedotta e provata documentalmente sin dal primo grado digiudizio e ritualmente richiamata nell'atto di appello incidentale enella comparsa conclusionale d'appello, ove si insisteva propriosulla stretta interdipendenza e contestualità delle operazioni, innetta antitesi con la tesi della corte d'appello.Il motivo è inammissibile poiché, in via del tutto preliminare, varilevato che l’ordinanza impugnata ha respinto il primo motivo delricorso per cassazione per due distinte rationes decidendi: da unr.g. n. 20581/2025Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 20581/2025Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 21949/2026Data pubblicazione 26/06/2026canto, la rilevata incompletezza della censura ai sensi dell’art. 366,comma 1, n. 6), cod. proc. civ., per avere la ricorrente omesso diindicare dove e quando il 'fatto' (nella specie: l'avvenutacostituzione in pegno delle quote in data 15 marzo 2001) sarebbestato portato alla cognizione del giudicante di secondo grado;d’altro canto, come testualmente si rileva a pag. 4 dell’ordinanzaimpugnata, “richiamando qui i concetti ostesi da SS.UU. 8053 e8054 del 2014, che, poiché per fatto ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ. deve intendersi il fatto storico-naturalisticoidoneo ad assicurare, in veste di fatto principale o di fattosecondario, fondamento costitutivo alla domanda o all'eccezioneche ad essa si oppone, non sono tali, e non integrano perciò il viziodenunciato, le circostanze qui allegate, idonee al più a costituiremateria di approfondimento istruttorio e di confronto processuale,ma non a dare o togliere decisivo fondamento alle difese delleparti.”Ne deriva che il motivo di revocazione in esame in alcun modopotrebbe portare alla rescissione dell’ordinanza impugnata,siccome la sopra illustrata seconda ratio alternativa diinammissibilità della censura non è oggetto di censura alcuna e,come tale, sorregge autonomamente la motivazione, conconseguente inammissibilità del motivo revocatorio dedotto, che inalcun caso potrebbe portare alla rescissione dell’ordinanzaimpugnata.Va, altresì, rilevato, sempre in punto di inammissibilità diquanto dedotto, che la ratio decidendi della sentenza oggetto diimpugnazione è di mancata sottoposizione dei fatti in questione(non al giudice di primo grado ma) alla Corte di appello; d’altraparte, va rilevata anche la non specificità della censura, che nonr.g. n. 20581/2025Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 20581/2025Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 21949/2026Data pubblicazione 26/06/2026indica il numero della pagina del ricorso (nel primo motivo ilriferimento è solo al richiamo del pegno in primo grado, ma nonanche per l’appello, contrariamente a quanto si afferma nel motivoin esame) il che corrisponde al rilievo della sentenza impugnata,che ha evidenziato come fosse stato denunciato l’omesso esame difatto senza indicare se e quando il fatto fosse stato sottoposto allacognizione del giudice di appello.c) L’istanza ex art. 398, comma 4, cod. proc. civ., restaassorbita dall’inammissibilità del ricorso.2.

Il ricorso va, quindi, complessivamente dichiaratoinammissibile.3.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la LidoInternazionale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere allaCrédit [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase dilegittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento e agli accessori di legge e dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.r.g. n. 20581/2025Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 20581/2025Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 21949/2026Data pubblicazione 26/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 20581/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e GiovanniCostanzo Piccinino, giusta procura in atti;– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t.,rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Paolo– controricorrente –r.g. n. 20581/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 20581/2025Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 21949/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5700/2025,depositata il 4 marzo 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 24 giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la revocazionedell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5700/2025 con la qualeè stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, propostodalla medesima ricorrente, avverso la sentenza della Corte diappello di Catania n. 2491/2019, che aveva accolto il gravame delCredito [OSCURATO:SOCIETA]. – cui nelle more è succeduto prima ilCredito [OSCURATO:SOCIETA]. e poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – intesoalla riforma della decisione che, in primo grado, aveva condannatola banca al risarcimento del danno conseguente alla conclusionetra le parti di un contratto di mutuo, una parte del cui ricavato erastata impiegata per la sottoscrizione delle quote di un fondocomune di investimento.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso eha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo: «Art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c. inrelazione all’art. 391-ter c.p.c. – Errore di fatto revocatoriorisultante dagli atti e documenti di causa.», deducendo l’esistenzadel vizio nel punto 6 delle “Ragioni della Decisione” dell’ordinanzaimpugnata, laddove la Suprema Corte, nel respingere i motivi dir.g. n. 20581/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 20581/2025Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 21949/2026Data pubblicazione 26/06/2026ricorso per cassazione (quinto, sesto, settimo e ottavo) relativi allaviolazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, haritenuto non decisiva la censura relativa all’inefficacia probatoriadella dichiarazione del cliente di aver ricevuto l’informativa. Ciò inquanto la Corte d’Appello avrebbe fondato il proprio convincimentosu una pluralità di elementi, tra cui la circostanza, asseritamentenon contestata, della completezza e idoneità del documento suirischi generali. Tale valutazione, che avrebbe comportato ladeclaratoria di inammissibilità dei predetti motivi di ricorso,sarebbe frutto di una svista e, comunque, di un’erronea percezionedella realtà, siccome, tutto al contrario di quanto affermatonell’ordinanza impugnata, la ricorrente avrebbe sempre, e sin dalprimo grado, contestato non solo la mancata consegna delladocumentazione informativa, ma anche e soprattuttol’inadeguatezza e l’incompletezza delle informazioni fornite dallabanca, in violazione degli artt. 21 TUF e 28-29 Reg. Consob n.11522/1998.Il motivo è inammissibile poiché, in primo luogo, premesso chela valutazione del comportamento processuale della parte, qualeintegrante o non una contestazione, ai fini della delimitazione delthema probandum, è riservata al giudice del merito, e che talegiudizio di fatto non può essere svolto in sede di legittimità,dovendo la Corte di cassazione assumere il fatto come accertatodal giudice del merito, essa attinge, nei termini di una denuncia dierrore revocatorio, la sentenza d’appello e non l’ordinanza dilegittimità. In secondo luogo, come la stessa censura riconosce,l’errore revocatorio dedotto non è relativo a un fatto erroneamentepercepito dal giudicante, bensì è individuato nell’esito dellavalutazione di “non decisività” di quanto dedotto ai finir.g. n. 20581/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 20581/2025Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 21949/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell’ammissibilità del motivo di ricorso colà proposto. E, comeognun vede, l’attribuzione a un ragionamento inferenziale dellacaratteristica di non decisività, del tutto a prescindere dalleesemplificazioni che assistono la conclusione, appartiene alconcetto di “valutazione” e non a quello di “percezione”, con leconseguenze che quanto lamentato non rientra nelle ipotesi in cuiè ammesso il mezzo di impugnazione qui esperito.b. Secondo motivo: «Art. 395, n. 4, c.p.c.: Errore di fattorisultante dagli atti e documenti della causa.», deducendol’esistenza del vizio nel punto 2 delle “Ragioni della Decisione”dell’ordinanza impugnata, laddove la Suprema Corte, nelrespingere il primo motivo di ricorso per cassazione ha affermatoche la ricorrente avesse violato il principio di autosufficienza (art.366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), avendo omesso di "indicaredove e quando il 'fatto' (id est: l'avvenuta costituzione in pegnodelle quote in data 15 marzo 2001) sarebbe stato portato al vagliodel giudice di appello. Tale affermazione sarebbe frutto di unerrore di percezione materiale. Invero, il ricorso per cassazione,nel corpo del primo motivo, avrebbe indicato specificamente etestualmente che la circostanza della costituzione del pegno indata 15 marzo 2001, contestualmente alla stipula del mutuo, erastata dedotta e provata documentalmente sin dal primo grado digiudizio e ritualmente richiamata nell'atto di appello incidentale enella comparsa conclusionale d'appello, ove si insisteva propriosulla stretta interdipendenza e contestualità delle operazioni, innetta antitesi con la tesi della corte d'appello.Il motivo è inammissibile poiché, in via del tutto preliminare, varilevato che l’ordinanza impugnata ha respinto il primo motivo delricorso per cassazione per due distinte rationes decidendi: da unr.g. n. 20581/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 20581/2025Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 21949/2026Data pubblicazione 26/06/2026canto, la rilevata incompletezza della censura ai sensi dell’art. 366,comma 1, n. 6), cod. proc. civ., per avere la ricorrente omesso diindicare dove e quando il 'fatto' (nella specie: l'avvenutacostituzione in pegno delle quote in data 15 marzo 2001) sarebbestato portato alla cognizione del giudicante di secondo grado;d’altro canto, come testualmente si rileva a pag. 4 dell’ordinanzaimpugnata, “richiamando qui i concetti ostesi da SS.UU. 8053 e8054 del 2014, che, poiché per fatto ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ. deve intendersi il fatto storico-naturalisticoidoneo ad assicurare, in veste di fatto principale o di fattosecondario, fondamento costitutivo alla domanda o all'eccezioneche ad essa si oppone, non sono tali, e non integrano perciò il viziodenunciato, le circostanze qui allegate, idonee al più a costituiremateria di approfondimento istruttorio e di confronto processuale,ma non a dare o togliere decisivo fondamento alle difese delleparti.”Ne deriva che il motivo di revocazione in esame in alcun modopotrebbe portare alla rescissione dell’ordinanza impugnata,siccome la sopra illustrata seconda ratio alternativa diinammissibilità della censura non è oggetto di censura alcuna e,come tale, sorregge autonomamente la motivazione, conconseguente inammissibilità del motivo revocatorio dedotto, che inalcun caso potrebbe portare alla rescissione dell’ordinanzaimpugnata.Va, altresì, rilevato, sempre in punto di inammissibilità diquanto dedotto, che la ratio decidendi della sentenza oggetto diimpugnazione è di mancata sottoposizione dei fatti in questione(non al giudice di primo grado ma) alla Corte di appello; d’altraparte, va rilevata anche la non specificità della censura, che nonr.g. n. 20581/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 20581/2025Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 21949/2026Data pubblicazione 26/06/2026indica il numero della pagina del ricorso (nel primo motivo ilriferimento è solo al richiamo del pegno in primo grado, ma nonanche per l’appello, contrariamente a quanto si afferma nel motivoin esame) il che corrisponde al rilievo della sentenza impugnata,che ha evidenziato come fosse stato denunciato l’omesso esame difatto senza indicare se e quando il fatto fosse stato sottoposto allacognizione del giudice di appello.c) L’istanza ex art. 398, comma 4, cod. proc. civ., restaassorbita dall’inammissibilità del ricorso.2. Il ricorso va, quindi, complessivamente dichiaratoinammissibile.3. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la LidoInternazionale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere allaCrédit [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase dilegittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento e agli accessori di legge e dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.r.g. n. 20581/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 20581/2025Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 21949/2026Data pubblicazione 26/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 20581/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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