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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44663/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 18949/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto altresì che tutti i motivi di ricorso - attinente al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva, e alla negata continuazione con altra condanna per evasione) oltre che formulati in termini generici, sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2-5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 18949/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto altresì che tutti i motivi di ricorso - attinente al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva, e alla negata continuazione con altra condanna per evasione) oltre che formulati in termini generici, sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2-5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 44663/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris