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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01669/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32810/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I BENI E [OSCURATO:PERSONA]' CULTURALI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 18 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 607/2018 depositata il06/09/2018, RG 740/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 607/2018, ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), nonché dalla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze ora Galleria degli Uffizi, nei confronti dei controricorrenti in epigrafe, avverso la sentenza emessa tra le parti dal [OSCURATO:PERSONA] n. 557/2017, e ha accolto l’appello incidentale dei lavoratorisul quantum del risarcimento del danno attribuito per il demansionamento.

2. La Corte d’Appello ha ricordato che il Tribunale di Firenze aveva accertato che i lavoratori –dipendenti a tempo indeterminato del MIBACT quali “assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza”, di seconda Area fascia economica F3 - avevano subito demansionamento ed aveva, conseguentemente, condannato l’Amministrazione ad assegnare ai lavoratori mansioni confacenti e a risarcire loro il danno sofferto.Il Tribunale aveva accertato che i lavoratori espletavano mansioni che non competevano alla qualifica rivestita, ma erano proprie dell’inferiore qualifica di “operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza”, così venendo realizzato il prospettato demansionamento.

3. La Corte d’Appello, dopo averrichiamato l’Accordo OO.SS. del 20 dicembre 2010 e le relative declaratorie contrattuali, riportate nella sentenza, ha affermato che le stesse confermavano la conclusione del giudice di primo grado, atteso che le due figure professionali si differenziavano oltre che per l’attribuzione all’assistente di compiti diversi da quelli di vigilanza esigibili dal personale dell’uno o dell’altro profilo, anche per la diversa professionalità richiesta in ragione del diverso titolo di studio.

Il Tribunale aveva accertato che i lavoratori svolgevano le seguenti attività: “prendono in consegna la sala assegnata, verificano l'integrità delle opere esposte, degli ambienti e degli impianti, comunicando rispettivi responsabili, eventuali danni o malfunzionamenti, sorvegliano le opere e controllano il comportamento dei visitatori, sorvegliano gli accessi e alcune vie d'uscita, l'apertura e la chiusura di alcuni locali, assistono i visitatori, in particolare disabili, nell'utilizzo degli ascensori, sorvegliano l'edificio con apertura e chiusura dei locali, regolano il flusso dei visitatori”.

Tali compiti corrispondevano a quelli della qualifica di operatore, difettando le attività qualificate (in quanto implicanti l'uso di strumenti più complessi, la responsabilità della documentazione di atti, della sicurezza di cose e persone e del coordinamento di altri lavoratori), proprie della qualifica di appartenenza degli appellati.

La Corte d’Appello ha ricordato l’Accordo locale Amministrazione-Sindacato dell’aprile 2011, che stabiliva, in ragione della primaria rilevanza per l’Amministrazione dell’attività di vigilanza, che le attività diverse non potevano svolgersi per più di un giorno a settimana.

Ha quindi affermato che lo stesso non valeva a legittimare la sistematica attribuzione agli appellati di mansioni inferiori.

Il Ministero non aveva dimostrato, secondo l’onere della prova che gravava sullo stesso, che le mansioni assegnate ai lavoratori fossero confacenti al proprio profilo di appartenenza.

La Corte d’Appello ha poi ritenuto provato il danno e congrua la commisurazione al 25% della retribuzione percepita.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Ministero prospettando due motivi di ricorso.

5. Resistono con controricorso i lavoratori. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso il Ministero prospetta il vizio exart. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 2103, cod. civ., nonché dell’art. 1 del d.l. n. 146 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 182 del 2015, dell’art. 2 del d.lgs. n.165 del 2001 e dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990.

Apparente motivazione su un fatto decisivo per la controversia.

Assume il MIBACT che le mansioni svolte dai lavoratori in prevalenza ma non in via esclusiva - vigilanza sale e ambienti, compiti di apertura e chiusura delle sale e dei bagni, sorveglianza del museo chiuso per consentire le operazioni di pulizia e di rifornimento della caffetteria - sono ricomprese nel loro profilo professionale, come espressamente previsto dall’Accordo MIBACT-OO.SS del 20 dicembre 2010, concernente l’individuazione dei nuovi profili professionali.

In ragione di detto Accordo, l’assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza svolge: attività di vigilanza di beni culturali nei luoghi assegnati, attività di regolazione degli accessi e vigilanza sui comportamenti del pubblico, partecipazione diretta alle turnazioni, attività di salvaguardia.

Le attività inerenti ad ogni specifica professionalità, per come definita in sede di contrattazione tra il Ministero e le organizzazioni sindacali, rappresentano in verità solo il perimetro all'interno del quale il datore di lavoro può muoversi nell'assegnazione delle specifiche mansioni ad ogni singolo dipendente, le quali sono attribuite normalmente con un ordine di servizio.

Quel che conta è che le mansioni in concreto conferite a un lavoratore siano previste all'interno dello specifico profilo professionale di appartenenza.

Non vi era quindi demansionamento poichéle mansioni svolte erano previste nel profilo professionale e non vi era il diritto dei lavoratori a vedersi assegnate mansioni ulteriori del proprio profilo professionale.

Criteri di funzionalità dell’azione amministrativa e obiettivi di efficienza ed efficacia (artt. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 1 della legge n. 241 del 1990) portano a ritenere ragionevole il principio che tutti non possono fare tutto, e che possano essere assegnate solo alcune delle mansioni del profilo di appartenenza.

Il MIBACT ricorda che il dl n. 146 del 2015, art. 1, attribuisce priorità all’attività di sorveglianza, custodia e protezione degli ambienti museali e delle opere d’arte in essi contenuti, su qualsiasi diversa attività dell’Amministrazione.

Solo garantita questa priorità istituzionale gli assistenti possono essere adibiti ad attività ulteriori e diverse dall’apertura dei musei (Accordo 2 aprile 2011).

Infine, rileva che gli operatori di vigilanza appartengono alla medesima Area II in cui sono inquadrati gli assistenti, di talché ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, non potrebbe sussistere demansionamento (CCNL Comparto ministeri 2006-2009 del 14 settembre 2007, art. 6, secondo cui ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’Area, salve quelle per il cui espletamento sono richieste specifiche competenze).

In sintesi l’Amministrazione censura la sentenza di appello per aver considerato come sussistente un demansionamento dei lavoratori, per essere stati gli stessi adibiti a mansioni che, pur essendo appartenenti anche a un diverso profilo inferiore, fanno comunque parte del loro stesso profilo per essere comuni alla medesima Area di appartenenza, senza necessità che in ogni caso sia obbligo del datore di lavoro pubblico adibire il lavoratore a tutte le mansioni contenute nello specifico profilo di appartenenza.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio exart. 360 n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2697 e 2729, cod. civ., nonché dell’art. 125, cod. proc. civ.

Apparente motivazione su un fatto decisivo per la controversia.

È censurata la ritenuta sussistenza della prova del danno alla professionalità, indicato in modo generico. 3.

I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi sono fondati.

4. Va precisato che il Ministero, con il primo motivo di ricorso, svolge una duplice censura, da un lato prospetta che le mansioni svolte dai lavoratori rientravano anche nel loro profilo professionale, dall’altro che comunque essendo ricomprese nell’Area di appartenenza potevano costituire oggetto di ius variandi.

5. Dunque il thema decidendum, come definito dalle difese delle parti in relazione alle statuizioni di appello, è costituito dalla determinazione del perimetro del legittimo esercizio dello ius variandi con riguardo alla mansione del profilo professionale di appartenenza e alle mansioni ricomprese nell’Area di appartenenza

6. Preliminarmente, occorre riepilogare il quadro negoziale e legale che regola la fattispecie in esame e a cui fanno riferimento le parti.

Il CCNL [OSCURATO:PERSONA] 14 settembre 2007, all’art. 6 ha previsto che «1.

Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni, è articolato in tre aree (…).

2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima.

Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamentodi una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A del presente CCNL.

3. All’interno di ogni singola area, sono collocati i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini.

4. I profili professionali, secondo i settori di attività, definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte, dei requisiti e del livello di professionalità richiesto».

In ragione dell’affermata omogeneità delle competenze, conoscenze e capacità richieste per l’inquadramento in ciascuna area, la declaratoria allegata al CCNL, [OSCURATO:PERSONA], del 2007, descrive le specifiche e i contenuti professionali per l’accesso alle Aree, superando le precedenti diversificazioni all’interno dell'area stessa, con la conseguenza che nel nuovo sistema le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche riconosciute «in relazione all’arricchimento professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento della propria attività» (art. 6, comma 8) e, quindi, non implicano una diversità di contenuto delle mansioni assegnate (Cass., n. 33141 del 2019).

Se si raffronta il testo originario dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 con quello risultante all'esito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, si può rilevare che la tornata contrattuale 2006/2009 ha anticipato la riscrittura della norma di legge, che, nella versione novellata, fa esclusivo riferimento all’area e considera qualifica superiore acquisita dopo l’originario inquadramento solo quella ottenuta a seguito del superamento delle procedure di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), non già quella, valorizzata dal testo originario della norma, conseguente allo “sviluppo professionale”.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito (…)”.

L’art. 52 cit. assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, inapplicabile essendo nel pubblico impiego l'art. 2103, cod. civ. (ex aliis, Cass., n. 11503 del 2022).

7. L’Accordo MIBACT e OO.SS. del dicembre 2010, per quanto qui rileva, definisce i profili professionali della II Area stabilendoche: “La II Area è articolata in complessivi 7 profili con due diverse fasce retributive di accesso –n. 3 profili professionali con fascia retributiva di accesso F1; n. 4 profili professionali con fascia retributiva di accesso F2”.7.1.

Tra i profili professionali con fascia retributiva di accesso F1 vi è quello di «operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza».

L’operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge: attività di vigilanza e custodia dei beni, delle strutture e degli impianti dell’Amministrazione, al fine di assicurarne l’integrità, secondo le modalità di orario stabilite dall’Ufficio d’appartenenza, partecipando alle turnazioni; gestione e verifica degli impianti dei servizi generali e di sicurezza, di uso semplice; attività di sorveglianza degli accessi e controllo della regolarità del titolo di accesso; regolamentazione del flusso del pubblico fornendo le opportune informazioni operazioni di prelievo, partecipando alla distribuzione e ricollocazione di materiale bibliografico e archivistico; svolgimento, ove previsto, delle funzioni di casierato, con tutte le mansioni incluse nel relativo disciplinare con la fruizione dell’alloggio di servizio; svolgimento di tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

7.2. Tra i profili professionali con fascia retributiva di accesso F2 vi è quello di «assistente alla fruizione, accoglienza, vigilanza».

Nella declaratoria contrattuale delle mansioni, riportata integralmente nella sentenza di appello, tra le altre sono indicate le seguenti mansioni: “attività di vigilanza e custodia dei beni culturali nei luoghi assegnati (musei, monumenti, aree archeologiche, biblioteche, immobili, beni ed impianti), con la redazione, la custodia e la trasmissione, anche con mezzi informatici, della documentazione di servizio, dei rapporti, delle segnalazioni, con la consegna delle chiavi di accesso ai locali e agli impianti al personale subentrante o al responsabile indicato; attività di regolazione degli accessi e vigilanza sui comportamenti del pubblico secondo i regolamenti e disposizioni di servizio” (…) “attività di salvaguardia degli edifici e del loro contenuto (security) e di sicurezza dei fruitori e del personale interno (safety), utilizzando anche apparecchiature complesse e sistemi tecnologicamente avanzati di controllo, anche a distanza, con la verifica, secondo i previsti protocolli, degli standard di sicurezza ambientale e strutturale, in base alla normative vigenti”.

8. In ragione dell’esame delle declaratorie contrattuali e dell’accertamento di fatto sulle attività svolte in concreto, la Corte d’Appello ha affermato che le mansioni svolte dai lavoratori, per cui è causa, sopra richiamate nei “Fatti di causa”, come accertate dal Tribunale, fossero prive di quella qualificazione richiesta dal profilo professionale di appartenenza ed esulassero dallo stesso, attenendo al profilo professionale di “operatore”, e da ciò ha fatto discendere la sussistenza del prospettato demansionamento.

9. Tale statuizione è erronea perché la declaratoria delle mansioni del profilo professionale “assistente alla fruizione accoglienza e vigilanza”, prevede attività di vigilanza e custodia dei beni culturali nei musei, monumenti, aree archeologiche, biblioteche, immobili, beni e impianti, in cui possono essere sussunte anche quelle accertate dal Tribunale (giova ribadirlo: “prendono in consegna la sala assegnata, verificano l'integrità delle opere esposte, degli ambienti e degli impianti, comunicando rispettivi responsabili, eventuali danni o malfunzionamenti, sorvegliano le opere e controllano il comportamento dei visitatori, sorvegliano gli accessi e alcune vie d’uscita, l’apertura e la chiusura di alcuni locali, assistono i visitatori, in particolare disabili, nell'utilizzo degli ascensori, sorvegliano l'edificio con apertura e chiusura dei locali, regolano il flusso dei visitatori”), che come si evince dal controricorso venivano effettuate dai lavoratori presso la sede museale della Galleria degli Uffizi (si cfr., in particolare pag. 19 del controricorso).

9.1. Va ricordato in proposito come la nozione di bene culturale è prevista dal legislatore (art. 2 del d.lgs. n. 42 del 2004): “sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”, e ha una sua precisa connotazione rispetto a quella di “bene dell’Amministrazione”, oggetto di “vigilanza e custodia” da parte degli “operatori”. 10.Tanto premesso, si osserva che l’assegnazione non in via esclusiva di alcune mansioni del profilo professionale di appartenenza rispetto ad altre, come riconosciuto dalla stessa Corte d’Appello nel richiamare l’accordo dell’aprile 2011, non integra demansionamento, atteso l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui in ipotesi di esercizio dello ius variandinell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all'art. 2103, cod. civ. (ex aliis, v.

Cass., n. 22026 del 2022 e giurisprudenza ivi richiamata).

Né nella specie è stata accertata in concreto una sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego, atteso che, come si è accennato, la stessa Corte d’Appello richiama l’accordo dell’aprile 2011 sulla turnazione nelle mansioni del profilo di appartenenza di assistente (si v., Cass., n. 11499 del 2022).

11. La Corte d’Appello, inoltre, non ha tenuto conto del nuovo sistema di classificazione in Aree e dei principi affermati in ordine allo stesso dalla giurisprudenza di legittimità, che confermano il principio da ultimo richiamato.

Come già posto in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 29624 del 2019, n. 33141 del 2019, 21485 del 2020), la previsione del nuovo inquadramento in aree funzionali, al cui interno la progressione economica è regolata esclusivamente sulla base di fasce di merito (art. 52, comma 1-bis), in una con la persistente previsione per cui i trattamenti economici (che come è normale sono scanditi sulla base della tipologia del lavoro svolto) sono definiti dalla contrattazione collettiva (art. 45, comma 1) e soprattutto con la generale competenza di tale contrattazione rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro (art. 40, comma 1), realizza, con tutta evidenza, una forma di ampia flessibilità del lavoro esigibile, la cui definizione in sede di trattative collettive è ritenuta dal legislatore tale da assicurare il raggiungimento di equilibri tra flessibilità, costi, incentivi e tutela della professionalità cui inevitabilmente deve tendere una regolazione «secondo disposizioni di legge» al fine di assicurare il «buon andamento» (art. 97 Cost.) della P.A., e ciò non irrazionalmente proprio per la naturale idoneità dell'ambito sindacale a consentire di determinare i possibili bilanciamenti tra i contrapposti interessi.

Il CCNL 14 settembre 2007 ha ridisegnato il sistema di classificazione del personale in Aree di inquadramento, nelle quali sono confluite le ex posizioni economiche, e al fine di realizzare l’obiettivo della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane ha previsto che le aree «corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative» (art. 6, comma 2, CCNL 14 settembre 2007, 2006-2009, [OSCURATO:PERSONA]) con la conseguenza che «ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali» (art. 6, comma 5, CCNL 2006-2009 [OSCURATO:PERSONA]).

12. In ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso non è luogo al risarcimento del danno, la cui statuizione di appello ha costituito oggetto del secondo motivo di ricorso, che va accolto.

13. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, rigettal’originaria domanda.

14. In ragione dell’evoluzione del quadro normativo e contrattuale sussi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32810/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I BENI E [OSCURATO:PERSONA]' CULTURALI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 18 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 607/2018 depositata il06/09/2018, RG 740/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 607/2018, ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), nonché dalla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze ora Galleria degli Uffizi, nei confronti dei controricorrenti in epigrafe, avverso la sentenza emessa tra le parti dal [OSCURATO:PERSONA] n. 557/2017, e ha accolto l’appello incidentale dei lavoratorisul quantum del risarcimento del danno attribuito per il demansionamento. 2. La Corte d’Appello ha ricordato che il Tribunale di Firenze aveva accertato che i lavoratori –dipendenti a tempo indeterminato del MIBACT quali “assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza”, di seconda Area fascia economica F3 - avevano subito demansionamento ed aveva, conseguentemente, condannato l’Amministrazione ad assegnare ai lavoratori mansioni confacenti e a risarcire loro il danno sofferto.Il Tribunale aveva accertato che i lavoratori espletavano mansioni che non competevano alla qualifica rivestita, ma erano proprie dell’inferiore qualifica di “operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza”, così venendo realizzato il prospettato demansionamento. 3. La Corte d’Appello, dopo averrichiamato l’Accordo OO.SS. del 20 dicembre 2010 e le relative declaratorie contrattuali, riportate nella sentenza, ha affermato che le stesse confermavano la conclusione del giudice di primo grado, atteso che le due figure professionali si differenziavano oltre che per l’attribuzione all’assistente di compiti diversi da quelli di vigilanza esigibili dal personale dell’uno o dell’altro profilo, anche per la diversa professionalità richiesta in ragione del diverso titolo di studio. Il Tribunale aveva accertato che i lavoratori svolgevano le seguenti attività: “prendono in consegna la sala assegnata, verificano l'integrità delle opere esposte, degli ambienti e degli impianti, comunicando rispettivi responsabili, eventuali danni o malfunzionamenti, sorvegliano le opere e controllano il comportamento dei visitatori, sorvegliano gli accessi e alcune vie d'uscita, l'apertura e la chiusura di alcuni locali, assistono i visitatori, in particolare disabili, nell'utilizzo degli ascensori, sorvegliano l'edificio con apertura e chiusura dei locali, regolano il flusso dei visitatori”. Tali compiti corrispondevano a quelli della qualifica di operatore, difettando le attività qualificate (in quanto implicanti l'uso di strumenti più complessi, la responsabilità della documentazione di atti, della sicurezza di cose e persone e del coordinamento di altri lavoratori), proprie della qualifica di appartenenza degli appellati. La Corte d’Appello ha ricordato l’Accordo locale Amministrazione-Sindacato dell’aprile 2011, che stabiliva, in ragione della primaria rilevanza per l’Amministrazione dell’attività di vigilanza, che le attività diverse non potevano svolgersi per più di un giorno a settimana. Ha quindi affermato che lo stesso non valeva a legittimare la sistematica attribuzione agli appellati di mansioni inferiori. Il Ministero non aveva dimostrato, secondo l’onere della prova che gravava sullo stesso, che le mansioni assegnate ai lavoratori fossero confacenti al proprio profilo di appartenenza. La Corte d’Appello ha poi ritenuto provato il danno e congrua la commisurazione al 25% della retribuzione percepita. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Ministero prospettando due motivi di ricorso. 5. Resistono con controricorso i lavoratori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il Ministero prospetta il vizio exart. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 2103, cod. civ., nonché dell’art. 1 del d.l. n. 146 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 182 del 2015, dell’art. 2 del d.lgs. n.165 del 2001 e dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990. Apparente motivazione su un fatto decisivo per la controversia. Assume il MIBACT che le mansioni svolte dai lavoratori in prevalenza ma non in via esclusiva - vigilanza sale e ambienti, compiti di apertura e chiusura delle sale e dei bagni, sorveglianza del museo chiuso per consentire le operazioni di pulizia e di rifornimento della caffetteria - sono ricomprese nel loro profilo professionale, come espressamente previsto dall’Accordo MIBACT-OO.SS del 20 dicembre 2010, concernente l’individuazione dei nuovi profili professionali. In ragione di detto Accordo, l’assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza svolge: attività di vigilanza di beni culturali nei luoghi assegnati, attività di regolazione degli accessi e vigilanza sui comportamenti del pubblico, partecipazione diretta alle turnazioni, attività di salvaguardia. Le attività inerenti ad ogni specifica professionalità, per come definita in sede di contrattazione tra il Ministero e le organizzazioni sindacali, rappresentano in verità solo il perimetro all'interno del quale il datore di lavoro può muoversi nell'assegnazione delle specifiche mansioni ad ogni singolo dipendente, le quali sono attribuite normalmente con un ordine di servizio. Quel che conta è che le mansioni in concreto conferite a un lavoratore siano previste all'interno dello specifico profilo professionale di appartenenza. Non vi era quindi demansionamento poichéle mansioni svolte erano previste nel profilo professionale e non vi era il diritto dei lavoratori a vedersi assegnate mansioni ulteriori del proprio profilo professionale. Criteri di funzionalità dell’azione amministrativa e obiettivi di efficienza ed efficacia (artt. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 1 della legge n. 241 del 1990) portano a ritenere ragionevole il principio che tutti non possono fare tutto, e che possano essere assegnate solo alcune delle mansioni del profilo di appartenenza. Il MIBACT ricorda che il dl n. 146 del 2015, art. 1, attribuisce priorità all’attività di sorveglianza, custodia e protezione degli ambienti museali e delle opere d’arte in essi contenuti, su qualsiasi diversa attività dell’Amministrazione. Solo garantita questa priorità istituzionale gli assistenti possono essere adibiti ad attività ulteriori e diverse dall’apertura dei musei (Accordo 2 aprile 2011). Infine, rileva che gli operatori di vigilanza appartengono alla medesima Area II in cui sono inquadrati gli assistenti, di talché ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, non potrebbe sussistere demansionamento (CCNL Comparto ministeri 2006-2009 del 14 settembre 2007, art. 6, secondo cui ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’Area, salve quelle per il cui espletamento sono richieste specifiche competenze). In sintesi l’Amministrazione censura la sentenza di appello per aver considerato come sussistente un demansionamento dei lavoratori, per essere stati gli stessi adibiti a mansioni che, pur essendo appartenenti anche a un diverso profilo inferiore, fanno comunque parte del loro stesso profilo per essere comuni alla medesima Area di appartenenza, senza necessità che in ogni caso sia obbligo del datore di lavoro pubblico adibire il lavoratore a tutte le mansioni contenute nello specifico profilo di appartenenza. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio exart. 360 n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2697 e 2729, cod. civ., nonché dell’art. 125, cod. proc. civ. Apparente motivazione su un fatto decisivo per la controversia. È censurata la ritenuta sussistenza della prova del danno alla professionalità, indicato in modo generico. 3. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati. 4. Va precisato che il Ministero, con il primo motivo di ricorso, svolge una duplice censura, da un lato prospetta che le mansioni svolte dai lavoratori rientravano anche nel loro profilo professionale, dall’altro che comunque essendo ricomprese nell’Area di appartenenza potevano costituire oggetto di ius variandi. 5. Dunque il thema decidendum, come definito dalle difese delle parti in relazione alle statuizioni di appello, è costituito dalla determinazione del perimetro del legittimo esercizio dello ius variandi con riguardo alla mansione del profilo professionale di appartenenza e alle mansioni ricomprese nell’Area di appartenenza 6. Preliminarmente, occorre riepilogare il quadro negoziale e legale che regola la fattispecie in esame e a cui fanno riferimento le parti. Il CCNL [OSCURATO:PERSONA] 14 settembre 2007, all’art. 6 ha previsto che «1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni, è articolato in tre aree (…). 2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamentodi una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A del presente CCNL. 3. All’interno di ogni singola area, sono collocati i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini. 4. I profili professionali, secondo i settori di attività, definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte, dei requisiti e del livello di professionalità richiesto». In ragione dell’affermata omogeneità delle competenze, conoscenze e capacità richieste per l’inquadramento in ciascuna area, la declaratoria allegata al CCNL, [OSCURATO:PERSONA], del 2007, descrive le specifiche e i contenuti professionali per l’accesso alle Aree, superando le precedenti diversificazioni all’interno dell'area stessa, con la conseguenza che nel nuovo sistema le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche riconosciute «in relazione all’arricchimento professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento della propria attività» (art. 6, comma 8) e, quindi, non implicano una diversità di contenuto delle mansioni assegnate (Cass., n. 33141 del 2019). Se si raffronta il testo originario dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 con quello risultante all'esito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, si può rilevare che la tornata contrattuale 2006/2009 ha anticipato la riscrittura della norma di legge, che, nella versione novellata, fa esclusivo riferimento all’area e considera qualifica superiore acquisita dopo l’originario inquadramento solo quella ottenuta a seguito del superamento delle procedure di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), non già quella, valorizzata dal testo originario della norma, conseguente allo “sviluppo professionale”. Ed infatti, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito (…)”. L’art. 52 cit. assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, inapplicabile essendo nel pubblico impiego l'art. 2103, cod. civ. (ex aliis, Cass., n. 11503 del 2022). 7. L’Accordo MIBACT e OO.SS. del dicembre 2010, per quanto qui rileva, definisce i profili professionali della II Area stabilendoche: “La II Area è articolata in complessivi 7 profili con due diverse fasce retributive di accesso –n. 3 profili professionali con fascia retributiva di accesso F1; n. 4 profili professionali con fascia retributiva di accesso F2”.7.1. Tra i profili professionali con fascia retributiva di accesso F1 vi è quello di «operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza». L’operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge: attività di vigilanza e custodia dei beni, delle strutture e degli impianti dell’Amministrazione, al fine di assicurarne l’integrità, secondo le modalità di orario stabilite dall’Ufficio d’appartenenza, partecipando alle turnazioni; gestione e verifica degli impianti dei servizi generali e di sicurezza, di uso semplice; attività di sorveglianza degli accessi e controllo della regolarità del titolo di accesso; regolamentazione del flusso del pubblico fornendo le opportune informazioni operazioni di prelievo, partecipando alla distribuzione e ricollocazione di materiale bibliografico e archivistico; svolgimento, ove previsto, delle funzioni di casierato, con tutte le mansioni incluse nel relativo disciplinare con la fruizione dell’alloggio di servizio; svolgimento di tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo. 7.2. Tra i profili professionali con fascia retributiva di accesso F2 vi è quello di «assistente alla fruizione, accoglienza, vigilanza». Nella declaratoria contrattuale delle mansioni, riportata integralmente nella sentenza di appello, tra le altre sono indicate le seguenti mansioni: “attività di vigilanza e custodia dei beni culturali nei luoghi assegnati (musei, monumenti, aree archeologiche, biblioteche, immobili, beni ed impianti), con la redazione, la custodia e la trasmissione, anche con mezzi informatici, della documentazione di servizio, dei rapporti, delle segnalazioni, con la consegna delle chiavi di accesso ai locali e agli impianti al personale subentrante o al responsabile indicato; attività di regolazione degli accessi e vigilanza sui comportamenti del pubblico secondo i regolamenti e disposizioni di servizio” (…) “attività di salvaguardia degli edifici e del loro contenuto (security) e di sicurezza dei fruitori e del personale interno (safety), utilizzando anche apparecchiature complesse e sistemi tecnologicamente avanzati di controllo, anche a distanza, con la verifica, secondo i previsti protocolli, degli standard di sicurezza ambientale e strutturale, in base alla normative vigenti”. 8. In ragione dell’esame delle declaratorie contrattuali e dell’accertamento di fatto sulle attività svolte in concreto, la Corte d’Appello ha affermato che le mansioni svolte dai lavoratori, per cui è causa, sopra richiamate nei “Fatti di causa”, come accertate dal Tribunale, fossero prive di quella qualificazione richiesta dal profilo professionale di appartenenza ed esulassero dallo stesso, attenendo al profilo professionale di “operatore”, e da ciò ha fatto discendere la sussistenza del prospettato demansionamento. 9. Tale statuizione è erronea perché la declaratoria delle mansioni del profilo professionale “assistente alla fruizione accoglienza e vigilanza”, prevede attività di vigilanza e custodia dei beni culturali nei musei, monumenti, aree archeologiche, biblioteche, immobili, beni e impianti, in cui possono essere sussunte anche quelle accertate dal Tribunale (giova ribadirlo: “prendono in consegna la sala assegnata, verificano l'integrità delle opere esposte, degli ambienti e degli impianti, comunicando rispettivi responsabili, eventuali danni o malfunzionamenti, sorvegliano le opere e controllano il comportamento dei visitatori, sorvegliano gli accessi e alcune vie d’uscita, l’apertura e la chiusura di alcuni locali, assistono i visitatori, in particolare disabili, nell'utilizzo degli ascensori, sorvegliano l'edificio con apertura e chiusura dei locali, regolano il flusso dei visitatori”), che come si evince dal controricorso venivano effettuate dai lavoratori presso la sede museale della Galleria degli Uffizi (si cfr., in particolare pag. 19 del controricorso). 9.1. Va ricordato in proposito come la nozione di bene culturale è prevista dal legislatore (art. 2 del d.lgs. n. 42 del 2004): “sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”, e ha una sua precisa connotazione rispetto a quella di “bene dell’Amministrazione”, oggetto di “vigilanza e custodia” da parte degli “operatori”. 10.Tanto premesso, si osserva che l’assegnazione non in via esclusiva di alcune mansioni del profilo professionale di appartenenza rispetto ad altre, come riconosciuto dalla stessa Corte d’Appello nel richiamare l’accordo dell’aprile 2011, non integra demansionamento, atteso l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui in ipotesi di esercizio dello ius variandinell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all'art. 2103, cod. civ. (ex aliis, v. Cass., n. 22026 del 2022 e giurisprudenza ivi richiamata). Né nella specie è stata accertata in concreto una sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego, atteso che, come si è accennato, la stessa Corte d’Appello richiama l’accordo dell’aprile 2011 sulla turnazione nelle mansioni del profilo di appartenenza di assistente (si v., Cass., n. 11499 del 2022). 11. La Corte d’Appello, inoltre, non ha tenuto conto del nuovo sistema di classificazione in Aree e dei principi affermati in ordine allo stesso dalla giurisprudenza di legittimità, che confermano il principio da ultimo richiamato. Come già posto in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 29624 del 2019, n. 33141 del 2019, 21485 del 2020), la previsione del nuovo inquadramento in aree funzionali, al cui interno la progressione economica è regolata esclusivamente sulla base di fasce di merito (art. 52, comma 1-bis), in una con la persistente previsione per cui i trattamenti economici (che come è normale sono scanditi sulla base della tipologia del lavoro svolto) sono definiti dalla contrattazione collettiva (art. 45, comma 1) e soprattutto con la generale competenza di tale contrattazione rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro (art. 40, comma 1), realizza, con tutta evidenza, una forma di ampia flessibilità del lavoro esigibile, la cui definizione in sede di trattative collettive è ritenuta dal legislatore tale da assicurare il raggiungimento di equilibri tra flessibilità, costi, incentivi e tutela della professionalità cui inevitabilmente deve tendere una regolazione «secondo disposizioni di legge» al fine di assicurare il «buon andamento» (art. 97 Cost.) della P.A., e ciò non irrazionalmente proprio per la naturale idoneità dell'ambito sindacale a consentire di determinare i possibili bilanciamenti tra i contrapposti interessi. Il CCNL 14 settembre 2007 ha ridisegnato il sistema di classificazione del personale in Aree di inquadramento, nelle quali sono confluite le ex posizioni economiche, e al fine di realizzare l’obiettivo della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane ha previsto che le aree «corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative» (art. 6, comma 2, CCNL 14 settembre 2007, 2006-2009, [OSCURATO:PERSONA]) con la conseguenza che «ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali» (art. 6, comma 5, CCNL 2006-2009 [OSCURATO:PERSONA]). 12. In ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso non è luogo al risarcimento del danno, la cui statuizione di appello ha costituito oggetto del secondo motivo di ricorso, che va accolto. 13. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, rigettal’originaria domanda. 14. In ragione dell’evoluzione del quadro normativo e contrattuale sussi
Sentenza Cassazione n. 01669/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris