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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15126/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio giudice civile in grado di appello. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, nella qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e depositato conclusioni scritte con nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna riconosceva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. per aver detenuto per la vendita e posto in vendita un numero complessivo di 36.098 applicazioni adesive per unghie recanti marchi contraffatti presso il complesso fieristico [OSCURATO:PERSONA], nello stand in uso alla ditta [OSCURATO:PERSONA], ed un numero complessivo di 1.442.510 applicazioni adesive per unghie recanti marchi contraffatti presso la sede operativa ed il magazzino della stessa ditta, nonché del delitto di ricettazione di tali prodotti industriali, ritenuti provento del delitto di contraffazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, con la conseguente condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

2. Decidendo sull'appello proposto dal Bolelli, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 21/12/2021, ha assolto l'imputato dai reati ascrittigli perché il fatto non costituisce reato, revocando le statuizioni civili ed ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Ad avviso della Corte territoriale, infatti, a fronte del regolare acquisto della merce da parte dell'imputato, documentato da regolare fattura per un prezzo ritenuto congruo, non poteva riconoscersi la prova della consapevolezza, da parte del Bolelli, della contraffazione dei prodotti acquistati e della loro provenienza illecita, non potendosi desumere questa dal solo acquisto in Cina, ove la merce era stata verosimilmente prodotta, non risultando provato che la produzione ufficiale non sia effettuata anche in tale paese né che la commercializzazione sia effettuata solo tramite rivenditori autorizzati dalle società detentrici dei marchi e mai tramite distributori cinesi.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per Cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la società [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).

Con entrambi i ricorsi viene dedotto il vizio di motivazione per travisamento della prova per avere la Corte territoriale valorizzato presunte fatture di acquisto della merce che si assumono al più solo esibite e non rinvenute nel fascicolo processuale, nonché il vizio di motivazione per essersi ritenuta tale fattura, determinante per l'assoluzione, riferita a tutta la merce, e che il prezzo di acquisto fosse congruo.

La società [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, altresì, il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine al contenuto delle deposizioni testimoniali su cui si fondava la sentenza di primo grado e, con riferimento all'elemento psicologico dei reati contestati, in ordine alla mancata riconoscibilità della natura della merce da parte di un operatore professionale.

Entrambi i ricorrenti, inoltre, hanno evidenziato che i prodotti in sequestro recavano una molteplicità di marchi tra i più noti, dei quali erano titolari società in alcun modo collegate tra loro, sicché doveva ritenersi illogico che tutte potessero rivolgersi per la distribuzione ai medesimi soggetti, o addirittura agli stessi siti web cinesi.

4. L'udienza si è svolta con trattazione orale e sia il P.G. che la difesa delle parti civili hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio giudice civile in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA]

5. I ricorsi sono fondati.

Deve, in primo luogo che la sentenza impugnata non soddisfa il requisito della motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma, nel giudizio di appello, della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, che consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (cfr. Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056 che, in motivazione ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado).

Anche in caso di riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, infatti, il giudice dell'appello deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, Rv. 272430).

Oltre a presentare profili di illogicità evidenti, la sentenza impugnata non ha in alcun modo soddisfatto tale onere motivazionale, in alcun modo confrontandosi, in primo luogo, con le prove dichiarative poste a fondamento della sentenza di primo grado, dalle quali erano emerse modalità di esposizione e di vendita della merce ritenute di per sé sospette, sia perché non si trattava di un venditore monomarca al quale poteva attribuirsi il riferimento ad un unico canale ufficiale di rivendita, sia per le modalità di confezionamento della merce, del tutto ordinario e poco compatibile con le "modalità tipiche della vendita di prodotti di tali griffes di lusso".

Il Tribunale, peraltro, aveva anche evidenziato che si trattava di un' "incredibile quantità di pezzi" e già dal capo di imputazione emerge trattarsi di 1.442.510 applicazioni per le unghie rinvenute solo nella sede operativa e nel magazzino della ditta del Bonelli, ove erano stati rinvenute 155.190 applicazioni con marchio [OSCURATO:PERSONA] e n. 180.820 applicazioni con marchio Gucci, e non illogicamente aveva anche rilevato trattarsi di materiale che, in forma originale, viene distribuito solo attraverso la filiera ufficiale, sicché "di certo non poteva essere acquistato, se originale, tramite siti web cinesi, quale quello dal quale risulterebbe comprata parte di essa secondo la fattura di acquisto prodotta dallo stesso Bolelli alla G.d.F. in un secondo tempo".

Senza in alcun modo confrontarsi con tali elementi, invece, la Corte territoriale, con motivazione estremamente sintetica e laconica, ha valorizzato soltanto una regolare fattura per un prezzo ritenuto congruo, ma in alcun modo specificato in sentenza né nel suo ammontare complessivo né con riferimento al numero di pezzi oggetto del documento, ed ha ipotizzato anche che la commercializzazione di tali prodotti, anche originali, potesse essere effettuata non soltanto tramite rivenditori autorizzati.

Si tratta di motivazione di per sé quantomeno carente ed illogica, ove si consideri l'enorme quantitativo di applicazioni per le unghie sequestrate, vicino al milione e mezzo di capi, di undici marchi diversi, la cui titolarità era di società diverse, sicché la sentenza riformatrice avrebbe dovuto quantomeno rendere conto del percorso logico che aveva portato a ritenere che fosse astrattamente possibile ipotizzare non solo che un operatore professionale del settore non si fosse accorto di quella contraffazione dei marchi ritenuta evidente dalle testimonianze acquisite, ma anche che potesse ipotizzare che tante società non collegate tra loro avessero potuto rivolgersi per la commercializzazione ad un unico canale di rivendita.

Il ribaltamento della sentenza di condanna, in definitiva, appare fondarsi solo sulla produzione, da parte del ricorrente, di una fattura che risulta esaminata anche dal primo giudice, ma della quale non vengono indicati nemmeno i contenuti, così da consentirne la verifica, e comunque di per sé inidonea alla dimostrazione di una assenza dell'elemento psicologico, avendo già rilevato questa Corte in casi analoghi che la regolarità fiscale della compravendita di per sé non ne attesta la liceità, ben potendo essere anche considerata come espediente per dare legittimazione al negozio illecito (cfr. Sez. 2, n. 15080 del 12/01/2012).

6. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio giudice civile in grado di appello. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, nella qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e depositato conclusioni scritte con nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna riconosceva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. per aver detenuto per la vendita e posto in vendita un numero complessivo di 36.098 applicazioni adesive per unghie recanti marchi contraffatti presso il complesso fieristico [OSCURATO:PERSONA], nello stand in uso alla ditta [OSCURATO:PERSONA], ed un numero complessivo di 1.442.510 applicazioni adesive per unghie recanti marchi contraffatti presso la sede operativa ed il magazzino della stessa ditta, nonché del delitto di ricettazione di tali prodotti industriali, ritenuti provento del delitto di contraffazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, con la conseguente condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 2. Decidendo sull'appello proposto dal Bolelli, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 21/12/2021, ha assolto l'imputato dai reati ascrittigli perché il fatto non costituisce reato, revocando le statuizioni civili ed ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro. Ad avviso della Corte territoriale, infatti, a fronte del regolare acquisto della merce da parte dell'imputato, documentato da regolare fattura per un prezzo ritenuto congruo, non poteva riconoscersi la prova della consapevolezza, da parte del Bolelli, della contraffazione dei prodotti acquistati e della loro provenienza illecita, non potendosi desumere questa dal solo acquisto in Cina, ove la merce era stata verosimilmente prodotta, non risultando provato che la produzione ufficiale non sia effettuata anche in tale paese né che la commercializzazione sia effettuata solo tramite rivenditori autorizzati dalle società detentrici dei marchi e mai tramite distributori cinesi. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per Cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la società [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]). Con entrambi i ricorsi viene dedotto il vizio di motivazione per travisamento della prova per avere la Corte territoriale valorizzato presunte fatture di acquisto della merce che si assumono al più solo esibite e non rinvenute nel fascicolo processuale, nonché il vizio di motivazione per essersi ritenuta tale fattura, determinante per l'assoluzione, riferita a tutta la merce, e che il prezzo di acquisto fosse congruo. La società [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, altresì, il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine al contenuto delle deposizioni testimoniali su cui si fondava la sentenza di primo grado e, con riferimento all'elemento psicologico dei reati contestati, in ordine alla mancata riconoscibilità della natura della merce da parte di un operatore professionale. Entrambi i ricorrenti, inoltre, hanno evidenziato che i prodotti in sequestro recavano una molteplicità di marchi tra i più noti, dei quali erano titolari società in alcun modo collegate tra loro, sicché doveva ritenersi illogico che tutte potessero rivolgersi per la distribuzione ai medesimi soggetti, o addirittura agli stessi siti web cinesi. 4. L'udienza si è svolta con trattazione orale e sia il P.G. che la difesa delle parti civili hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio giudice civile in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] 5. I ricorsi sono fondati. Deve, in primo luogo che la sentenza impugnata non soddisfa il requisito della motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma, nel giudizio di appello, della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, che consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (cfr. Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056 che, in motivazione ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado). Anche in caso di riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, infatti, il giudice dell'appello deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Rv. 272430). Oltre a presentare profili di illogicità evidenti, la sentenza impugnata non ha in alcun modo soddisfatto tale onere motivazionale, in alcun modo confrontandosi, in primo luogo, con le prove dichiarative poste a fondamento della sentenza di primo grado, dalle quali erano emerse modalità di esposizione e di vendita della merce ritenute di per sé sospette, sia perché non si trattava di un venditore monomarca al quale poteva attribuirsi il riferimento ad un unico canale ufficiale di rivendita, sia per le modalità di confezionamento della merce, del tutto ordinario e poco compatibile con le "modalità tipiche della vendita di prodotti di tali griffes di lusso". Il Tribunale, peraltro, aveva anche evidenziato che si trattava di un' "incredibile quantità di pezzi" e già dal capo di imputazione emerge trattarsi di 1.442.510 applicazioni per le unghie rinvenute solo nella sede operativa e nel magazzino della ditta del Bonelli, ove erano stati rinvenute 155.190 applicazioni con marchio [OSCURATO:PERSONA] e n. 180.820 applicazioni con marchio Gucci, e non illogicamente aveva anche rilevato trattarsi di materiale che, in forma originale, viene distribuito solo attraverso la filiera ufficiale, sicché "di certo non poteva essere acquistato, se originale, tramite siti web cinesi, quale quello dal quale risulterebbe comprata parte di essa secondo la fattura di acquisto prodotta dallo stesso Bolelli alla G.d.F. in un secondo tempo". Senza in alcun modo confrontarsi con tali elementi, invece, la Corte territoriale, con motivazione estremamente sintetica e laconica, ha valorizzato soltanto una regolare fattura per un prezzo ritenuto congruo, ma in alcun modo specificato in sentenza né nel suo ammontare complessivo né con riferimento al numero di pezzi oggetto del documento, ed ha ipotizzato anche che la commercializzazione di tali prodotti, anche originali, potesse essere effettuata non soltanto tramite rivenditori autorizzati. Si tratta di motivazione di per sé quantomeno carente ed illogica, ove si consideri l'enorme quantitativo di applicazioni per le unghie sequestrate, vicino al milione e mezzo di capi, di undici marchi diversi, la cui titolarità era di società diverse, sicché la sentenza riformatrice avrebbe dovuto quantomeno rendere conto del percorso logico che aveva portato a ritenere che fosse astrattamente possibile ipotizzare non solo che un operatore professionale del settore non si fosse accorto di quella contraffazione dei marchi ritenuta evidente dalle testimonianze acquisite, ma anche che potesse ipotizzare che tante società non collegate tra loro avessero potuto rivolgersi per la commercializzazione ad un unico canale di rivendita. Il ribaltamento della sentenza di condanna, in definitiva, appare fondarsi solo sulla produzione, da parte del ricorrente, di una fattura che risulta esaminata anche dal primo giudice, ma della quale non vengono indicati nemmeno i contenuti, così da consentirne la verifica, e comunque di per sé inidonea alla dimostrazione di una assenza dell'elemento psicologico, avendo già rilevato questa Corte in casi analoghi che la regolarità fiscale della compravendita di per sé non ne attesta la liceità, ben potendo essere anche considerata come espediente per dare legittimazione al negozio illecito (cfr. Sez. 2, n. 15080 del 12/01/2012). 6. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma il 12 gennaio 202
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