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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06809/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 3 ottobre 2023, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Catania in composizione monocratica che la aveva riconosciuta colpevole del reato di furto di energia elettrica di cui all'art. 624 cod. pen., aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

All'imputata era stato contestato di essersi impossessata di un quantitativo imprecisato di energia elettrica al fine di trarne profitto, sottraendolo alla società fornitrice, tramite allaccio abusivo alla rete.

2. Ha proposto ricorso l'imputata per il tramite del proprio difensore di fiducia.

Con il primo motivo lamenta vizio di violazione di legge, poiché i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare improcedibile l'azione penale per mancanza di querela.

Con il secondo motivo, deduce vizio di violazione di legge per non avere la Corte territoriale rilevato il decorso del termine di prescrizione, trattandosi di reato commesso il 27 settembre 2010.

Con il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, non essendo mai emersa la riconducibilità all'imputata dell'utilizzo dell'appartamento cui era ricollegato il contatore di energia.

I giudici di merito avevano dedotto della circostanza dalla mera presenza della Russo nell'appartamento, inidonea a superare la regola di giudizio dell'aldilà da ogni ragionevole dubbio.

Con il quarto motivo, la ricorrente si duole del vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione della attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti. 4.11 Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

L'art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 150 del 2022, che ha modificato il testo dell'art. 624 cod. pen., ha reso il delitto di furto procedibile a querela, fatta salva l'ipotesi in cui vi sia anche la contestazione dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

Nel caso di specie, l'aggravante in parola è stata ritualmente contestata nel capo di imputazione.

In proposito, si è recentemente ribadito che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica" (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv. 286291 - 01).

2. Il secondo motivo è infondato.

Il termine ordinario di prescrizione del reato, che sarebbe maturato nel termine di anni 12 e mesi 6 in data 27 marzo 2023, è rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 159, n.3 cod. pen., per i seguenti periodi: dal 26 gennaio 2016 al 29 novembre 2016 per rinvio chiesto dal difensore, dall'Il luglio 2017 al 12 giugno 2018 per rinvio chiesto dal difensore; dal 18 dicembre 2018 al 21 gennaio 2020 per adesione del difensore alla astensione; dal 21 gennaio 2020 al 25 febbraio 2020 per rinvio richiesto dal difensore, il tutto per un totale di anni 2, mesi 11 e giorni

11. Il termine, pertanto, viene a scadere in data 8 marzo 2026.

3. Il terzo motivo, con il quale si contesta la tenuta logica della sentenza quanto alla mancata dimostrazione della riconducibilità della sottrazione all'imputata, è manifestamente infondato.

Secondo il ricorrente sarebbe insufficiente, al riguardo, la mera presenza sul posto dell'imputata.

Sul punto, le sentenze di merito, la cui motivazione va letta congiuntamente secondo i principi della cd " doppia conforme", richiamano le risultanze della verifica ispettiva effettuata dall'Enel e l'oggettivo dato della intestazione dell'utenza alla Russo.

Si tratta di motivazioni esaustive, coerenti e logiche, a fronte delle quali la ricorrente oppone una contestazione generica, attesa la perfetta consapevolezza della riconducibilità del contatore alla propria abitazione.

Va ricordato che il reato di furto di energia elettrica è integrato , per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per il fatto di essersi avvalso di una erogazione indebita, anche in caso in cui l'allaccio abusivo o la manomissione siano commessi da altri (Sez. 5, n. 19119 del 16/03/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227749 - 01; Sez. 5, n. 42602 del 23/09/2015, PG in proc. de Novaro, Rv. 266411 - 01).

4. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio.

Deve ricordarsi che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato complessivamente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita infatti la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata, peraltro in misura ben inferiore al medio edittale, in considerazione degli elementi puntualmente sottolineati dai giudici di merito (in particolare, i plurimi precedenti penali specifici dell'imputata).

Deve inoltre ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 , Rv. 270450 - 01).

La Corte ha motivato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico, che la negativa personalità dell'imputata non fosse meritevole di una applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

5. Il ricorso va conclusivamente rigettato.

Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 3 ottobre 2023, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Catania in composizione monocratica che la aveva riconosciuta colpevole del reato di furto di energia elettrica di cui all'art. 624 cod. pen., aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. All'imputata era stato contestato di essersi impossessata di un quantitativo imprecisato di energia elettrica al fine di trarne profitto, sottraendolo alla società fornitrice, tramite allaccio abusivo alla rete. 2. Ha proposto ricorso l'imputata per il tramite del proprio difensore di fiducia. Con il primo motivo lamenta vizio di violazione di legge, poiché i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare improcedibile l'azione penale per mancanza di querela. Con il secondo motivo, deduce vizio di violazione di legge per non avere la Corte territoriale rilevato il decorso del termine di prescrizione, trattandosi di reato commesso il 27 settembre 2010. Con il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, non essendo mai emersa la riconducibilità all'imputata dell'utilizzo dell'appartamento cui era ricollegato il contatore di energia. I giudici di merito avevano dedotto della circostanza dalla mera presenza della Russo nell'appartamento, inidonea a superare la regola di giudizio dell'aldilà da ogni ragionevole dubbio. Con il quarto motivo, la ricorrente si duole del vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione della attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti. 4.11 Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. L'art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 150 del 2022, che ha modificato il testo dell'art. 624 cod. pen., ha reso il delitto di furto procedibile a querela, fatta salva l'ipotesi in cui vi sia anche la contestazione dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Nel caso di specie, l'aggravante in parola è stata ritualmente contestata nel capo di imputazione. In proposito, si è recentemente ribadito che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica" (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv. 286291 - 01). 2. Il secondo motivo è infondato. Il termine ordinario di prescrizione del reato, che sarebbe maturato nel termine di anni 12 e mesi 6 in data 27 marzo 2023, è rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 159, n.3 cod. pen., per i seguenti periodi: dal 26 gennaio 2016 al 29 novembre 2016 per rinvio chiesto dal difensore, dall'Il luglio 2017 al 12 giugno 2018 per rinvio chiesto dal difensore; dal 18 dicembre 2018 al 21 gennaio 2020 per adesione del difensore alla astensione; dal 21 gennaio 2020 al 25 febbraio 2020 per rinvio richiesto dal difensore, il tutto per un totale di anni 2, mesi 11 e giorni 11. Il termine, pertanto, viene a scadere in data 8 marzo 2026. 3. Il terzo motivo, con il quale si contesta la tenuta logica della sentenza quanto alla mancata dimostrazione della riconducibilità della sottrazione all'imputata, è manifestamente infondato. Secondo il ricorrente sarebbe insufficiente, al riguardo, la mera presenza sul posto dell'imputata. Sul punto, le sentenze di merito, la cui motivazione va letta congiuntamente secondo i principi della cd " doppia conforme", richiamano le risultanze della verifica ispettiva effettuata dall'Enel e l'oggettivo dato della intestazione dell'utenza alla Russo. Si tratta di motivazioni esaustive, coerenti e logiche, a fronte delle quali la ricorrente oppone una contestazione generica, attesa la perfetta consapevolezza della riconducibilità del contatore alla propria abitazione. Va ricordato che il reato di furto di energia elettrica è integrato , per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per il fatto di essersi avvalso di una erogazione indebita, anche in caso in cui l'allaccio abusivo o la manomissione siano commessi da altri (Sez. 5, n. 19119 del 16/03/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227749 - 01; Sez. 5, n. 42602 del 23/09/2015, PG in proc. de Novaro, Rv. 266411 - 01). 4. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio. Deve ricordarsi che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato complessivamente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita infatti la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata, peraltro in misura ben inferiore al medio edittale, in considerazione degli elementi puntualmente sottolineati dai giudici di merito (in particolare, i plurimi precedenti penali specifici dell'imputata). Deve inoltre ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 , Rv. 270450 - 01). La Corte ha motivato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico, che la negativa personalità dell'imputata non fosse meritevole di una applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 5. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro
Sentenza Cassazione n. 06809/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris