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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 33035/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 8343/2022 - Consigliere 1 - ud. 7 giugno 2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 14.1.2022, che ha dato conferma alla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che lo ha condannato alla pena di tre mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 612 c.p. e 4 legge Considerato che il motivo di ricorso, pedissequamente reiterativo di quello proposto con l'appello in relazione alla prova dichiarativa, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Considerato che il motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

Nulla va liquidato per le spese della parte civile, considerato che la memoria trasmessa dalla parte civile non risulta rilevante ai fini della decisione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nulla per le spese di e5 parte civile.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 8343/2022 - Consigliere 1 - ud. 7 giugno 2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 14.1.2022, che ha dato conferma alla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che lo ha condannato alla pena di tre mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 612 c.p. e 4 legge Considerato che il motivo di ricorso, pedissequamente reiterativo di quello proposto con l'appello in relazione alla prova dichiarativa, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Considerato che il motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. Nulla va liquidato per le spese della parte civile, considerato che la memoria trasmessa dalla parte civile non risulta rilevante ai fini della decisione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di e5 parte civile. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
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