CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39687/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - l'unico motivo del ricorso contiene argomenti non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano, in quanto già nella motivazione della sentenza di questa Corte, Sez. 5, n. 2356 del 31/10/2024, che ha accolto il ricorso della imputata in punto di riconoscimento della recidiva, era stato specificato che "di fatto la pena risulta comunque determinata senza che tale aggravante abbia avuto alcun effetto, in ragione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti riconosciute in primo grado" e che, ciò nonostante, vi era un interesse al ricorso per gli "effetti potenzialmente pregiudizievoli futuri"; - ne consegue che la decisione del giudice del rinvio che, ritenuta non esistente la recidiva, ha mantenuto lo stesso trattamento sanzionatorio è la conseguenza logica della decisione della Suprema Corte, con cui è strettamente coerente; - il ricorso deduce che, nonostante la valutazione di subvalenza, la recidiva aveva portato ad un aumento di pena che è diventato immotivato, ma non spiega in alcun modo quale sarebbe questo aumento ed in quale parte del percorso logico della motivazione delle sentenze dei giudici del merito esso si dovrebbe rinvenire, rendendo il ricorso inammissibile per l'estrema genericità dell'argomento proposto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il pr