CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35710/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo di ricorso, con cui si richiamano vizi di violazione di legge e di carenza e/o illogicità di motivazione in ordine al reato ex art. 73 del DPR 309/90, è manifestamente infondato in ragione della mera rivalutazione di fatti e dati - inammissibile in questa sede -, a fronte di una articolata motivazione, giuridicamente corretta, coerente e immune da vizi, rispetto alla quale va ricordato che i vizi di motivazione devono essere - diversamente da quanto emerge nel caso di specie - di spessore tale da risultare percepibili ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Inoltre non è ammissibile la invocazione alternativa di vizi di motivazione, come nel motivo in esame, atteso che essi si pongono in rapporto di reciproca esclusione, posto che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall' articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha novellato l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.). Inammissibile è anche il secondo motivo, per violazione di legge e motivazione apparente e illogica in ordine al trattamento sanzionatorio, a fronte di una motivazione corretta, posto che si tratta di pena di poco superiore al minimo edittale, stabilita attraverso una motivazione con cui si è espressamente evidenziata la "congruità" della pena, per cui trova fondamento il principio secondo il quale, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 Rv. 265283 - 01 Sca ra mozz i no) . Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen