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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13817/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3424/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Faenza (RA), alla via Naviglio n. 14, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA].ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dall’[OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 88. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale e direzione generale in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Tower A, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Pomezia n. 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cronol. 3108/2018, della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAdepositata in data 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 25 luglio 2018, il Tribunale di Ravenna revocò l’ammissione della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione alla procedura di concordato preventivo e, con contestuale sentenza, ne pronunciò il fallimento, attesa l’istanza ex art. 6 l.fall. di [OSCURATO:SOCIETA]. (proposta anteriormente alla domanda concordataria) e ravvisandone i presupposti di legge.

2. Con sentenza del 17 dicembre 2018, n. 3108, resa nel contraddittorio con il fallimento e la suddetta creditrice istante, la Corte di appello di Bologna ha respinto il reclamo promosso dalla menzionata prima società, ex art. 18 l.fall., contro le suddette statuizioni.

In particolare, quella corte ha ritenuto, per quanto qui ancora di rilievo, che: i) correttamente «il primo giudice ha ritenuto che il giudizio del tribunale, dopo le modifiche della l.f. intervenute con d.l. n. 83 del 2015, comprenda anche la fattibilità economica della proposta, mentre al ceto creditorio sia rimessa solo la valutazione delle convenienza».

Invero, l'art. 160, ultimo comma, l.fall. stabilisce che la proposta concordataria debba «assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari» e si afferma che, «col termine assicurare, il legislatore ha voluto che la proposta concordataria fosse confezionata in modo tale da non spostare sul ceto creditorio il rischio e le incertezze della liquidazione dei beni».

Pertanto, da un lato, «quello che viene chiesto al ricorrente è di rendere certa o quantomeno altamente probabile la liquidazione dei cespiti ceduti ed il realizzo che da essi si predica ritraibile»; dall'altro, «il giudice non si deve limitare ad accertare la sussistenza, o meno, di una assoluta, manifesta inattitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 gli obiettivi prefissati, ma deve verificare la fattibilità stessa del piano, valutando tutti gli elementi a disposizione, senza alcun vincolo che non sia quello del canone del prudente apprezzamento stabilito dall'art. 116 c.p.c….».

Tale assunto trova conferma sia nell'art. 161, comma 2, lett. e), l.fall., laddove si prevede che la proposta di concordato debba indicare «l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore», posto che una tale utilità non potrebbe che presupporre l'impegno di terzi all'acquisizione dei cespiti facenti parte dell'attivo ceduto ai creditori; sia nella disciplina delle proposte concorrenti di cui all'art. 163, comma 5, l.fall., laddove la possibilità di presentare tali proposte è condizionata al fatto che il professionista attestatore dichiari che la proposta del debitore sia idonea a soddisfare il 40% o, in caso di concordato in continuità aziendale, il 30% dei crediti chirografari, ciò che ancora un volta presuppone concrete prospettive di realizzo dei beni.

Nella specie, invece, l'[OSCURATO:SOCIETA]. ha fondato la propria proposta esclusivamente sulla cessione di beni dell'impresa, mancando, inoltre, nella stessa, l'assunzione di un obbligo di pagamento del 20% dei crediti chirografari.

Detta proposta, peraltro, è «manifestamente inidonea ad assicurare la soddisfazione dei privilegiati e del 20% almeno dei chirografari», come confermato, oltre che dalla «assenza totale di negozi posti a servizio della liquidazione», anche dalle relazioni di stima in atti, tra le quali, in particolare, quella dello stimatore indipendente nominato dal tribunale (benché sulla base di una interpretazione del dato normativo espressamente qualificata praeter legem); ii) la ivi descritta modifica alla proposta concordataria del 22 febbraio 2018, tenuto conto delle modalità con cui erano stati esposti i dati necessari alla valutazione della proposta stessa, ha avuto un effetto decettivo, «poiché - a fronte di una pure sufficiente descrizione dei beni ulteriori - non è stata esposta con chiarezza l'esistenza e l'ammontare delle ipoteche volontarie e giudiziali iscritte e, soprattutto, è stato fatto cenno a trattative con le banche per la cancellazione di tutti i gravami, che, nondimeno, i commissari non hanno potuto constatare»; iii) l'attestatore non può limitarsi alle risultanze della stima dei beni, atteso che «la possibilità di alienazione dei cespiti non dipendono solo dalle condizioni materiali in cui essi si trovano, ma anche da quelle giuridiche e di mercato», mentre, nell'attestazione rilasciata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ed allegata alla proposta di concordato in questione, «l'indagine sui possibili esiti del realizzo dei beni è fondata esclusivamente sulle stime redatte dal geometra Bacchini, senza cenno, ad es., agli effetti giuridici derivanti dai contratti pendenti (...) o alle F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 conseguenze che esplicano le procedure competitive sulla commerciabilità dei beni stessi»; iv) la proposta concordataria, prevedendo il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, viola la regola generale, propria del concordato liquidatorio, secondo la quale, «il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato ed liquidatorio) equivale a soddisfazione non integrale di essi», non essendo sufficiente che, nel caso di specie, in relazione a tale dilazione sia stata prevista la corresponsione di interessi su detti crediti, poiché la proposta non segnala al ceto creditore che la previsione di detti interessi si qualifica come integralmente compensativa della perdita derivante dalla dilazione del relativo pagamento.

3. Avverso la riportata decisione ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, affidandosi a sei motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Resistono, con distinti controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA]. ed il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, quest’ultima depositando anche analoga memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I sei formulati motivi denunciano, in sintesi: I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 160, ultimo comma, 161, comma 2, lett. e), 163, comma 5, e 173 l.fall., in relazione alla valutazione di fattibilità (economica) esercitata dal Tribunale», perché la corte bolognese, muovendosi in senso contrario alla più recente giurisprudenza di legittimità, aveva confermato la correttezza del ragionamento posto dal giudice di prime cure a fondamento della revoca del concordato preventivo dell'odierna ricorrente e della conseguente sentenza dichiarativa di fallimento: i) ritenendo che il tribunale avesse correttamente operato laddove si era spinto a valutare la fattibilità economica del piano concordatario, sull'errato presupposto che a tale valutazione lo stesso fosse oggi legittimato in virtù del disposto dell'art. 160, ultimo comma, l.fall., letto in combinato disposto con gli artt. 161, comma 2, lett. e), e 163, comma 5, l.fall.; ii) erroneamente interpretando la prescrizione di cui all'art. 160, ultimo comma, l.fall. nel senso che la previsione di una assicurazione in ordine al soddisfacimento di almeno il 20% dei creditori chirografari debba essere intesa, nella sostanza, quale richiesta di una garanzia che il debitore concordatario deve fornire ai creditori; iii) erroneamente ritenendo, sebbene per implicito, che la revoca dell'ammissione al concordato contemplata dall'art. 173, comma 3, l.fall.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 possa essere disposta anche in difetto di fatti oggettivi e sopravvenuti al provvedimento di ammissione alla procedura; II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art.173 l.fall., in relazione alla qualificazione dell’integrazione della proposta del 22.2.2018 quale autonomo atto di frode», censurandosi la decisione impugnata per avere qualificato l'istanza di integrazione dell'attivo depositata il 22 febbraio 2018, che pure descriveva tanto gli immobili messi a disposizione quanto le ipoteche che li gravavano (così consentendo sia ai commissari giudiziali sia ai creditori di operare le opportune verifiche mediante la consultazione dei pubblici registri immobiliari) e che dava altresì conto della pendenza di trattative con le banche creditrici finalizzate alla cancellazione di dette ipoteche (consentendo allora di apprezzare anche il carattere solo eventuale della proposta integrazione dell'attivo), quale autonomo atto in frode, ritenendo decettiva detta integrazione, da un lato, in relazione alla mancanza dell'indicazione dell'ammontare delle ipoteche dalle quali gli immobili in questione erano gravati; dall'altro, e soprattutto, in relazione alla circostanza che si era fatto cenno a trattative con le banche creditrici che i commissari non avevano potuto constatare; III) «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal contenuto dell’istanza di integrazione del 22.2.2018», perché la corte territoriale, pur avendo riportato testualmente il contenuto dell'istanza di integrazione del 22.2.2018, non ne aveva tenuto conto laddove, giungendo a conclusioni logicamente contraddittorie con detto contenuto, aveva concluso per il carattere decettivo di detta istanza; IV) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 160, comma 2, 161, comma 3, e 173 l.fall., in relazione alla valutazione di inadeguatezza delle relazioni attestative ex artt. 160, comma 2, e 161, comma 3, l.fall.», contestandosi la sentenza in esame nella parte in cui, sostenendo che l'attestatore non può limitarsi alle risultanze della stima dei beni, atteso che «la possibilità di alienazione dei cespiti non dipendono solo dai condizioni materiali in cui essi si trovano, ma anche da quelle giuridiche e di mercato», ha ritenuto entrambe le relazioni attestative rilasciate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ed allegate alla proposta di concordato della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione incomplete e, dunque, causa di inammissibilità del concordato, in quanto le stesse difettavano di cenni «agli effetti giuridici derivanti dai contratti pendenti e che riguardano alcuni cespiti» F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 e non consentivano di «individuare con precisione la tempistica di dismissione di Data pubblicazione 02/05/2022 ogni singolo bene»; V) «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato: a) dalla circostanza che le relazioni attestative ritenute incomplete in sentenza sono le medesime vagliate dal Tribunale in sede di ammissione del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; b) dalla circostanza che le relazioni attestative in questione (non si sono basate solo sulle condizioni materiali dei beni, ma) hanno scontato tutti i fattori rilevanti».

Si contesta alla corte distrettuale di avere omesso di esaminare la duplice circostanza che: i) relazioni attestative ritenute incomplete in sentenza erano le stesse già vagliate dal tribunale, in sede di ammissione del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; ii) dette relazioni non si erano basate solo sulle condizioni materiali dei beni, ma avevano scontato tutti i fattori rilevanti.

Da una siffatta omissione, era scaturita una insanabile contraddizione logica nell'impianto motivazionale della sentenza impugnata; VI) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 160, comma 2, 161, commi 2 e 3, e 173 l.fall., in relazione al motivo di inammissibilità del concordato proposto dalla società odierna ricorrente non rilevato dal tribunale in sede di revoca ex art. 173 l.fall.», perché la corte di appello, individuando un motivo di inammissibilità del concordato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (ulteriore rispetto a quelli posti a base della revoca disposta dal tribunale) nell’asserita violazione della regola generale secondo la quale il pagamento dei crediti privilegiati «con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato ed liquidatorio) equivale a soddisfazione non integrale di essi», ha affermato che, in un concordato liquidatorio come quello di specie, quando vi è un pagamento dilazionato di detti crediti, non è sufficiente la previsione di interessi sugli stessi, ma è necessario che, all'interno della proposta, sia segnalato al ceto creditorio, fra l'altro, che la previsione degli interessi si qualifica come integralmente compensativa della perdita derivante dalla dilazione di pagamento.

2. Il primo dei descritti motivi, che investe la individuazione dell'ambito del potere di controllo del tribunale sulla proposta concordataria, si rivela infondato.

2.1. Invero, giova ricordare che, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SU, n. 1521 del 2013), in tema di concordato preventivo, il F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità Data pubblicazione 02/05/2022 della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti.

Il menzionato controllo di legittimità, peraltro, si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura concordataria.

2.1.1. In modo ancora più esplicito, poi, Cass. n. 18987 del 2011 ha evidenziato che il controllo della regolarità della procedura, proprio della tipica funzione dell'omologa, di imprimere giuridica efficacia al consenso espresso sulla proposta, comporta necessariamente la verifica della persistenza, fino a quel momento, delle medesime condizioni di ammissibilità della procedura stessa, seppure già scrutinate nella fase iniziale, dell'assenza di atti o fatti di frode che potrebbero dare impulso al procedimento di revoca ex art. 173 l.fall. e, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, del rispetto delle regole che impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole ed adeguata informazione (cfr. in senso analogo, le successive Cass. n. 10778 del 2014 e Cass. n. 2234 del 2017, entrambe richiamate in motivazione dalle più recenti Cass. n. 25474 del 2019 e Cass. n. 15809 del 2021).

2.1.2. Va sottolineato, peraltro, che anche la fattibilità economica può ben essere sindacata dal giudice del fallimento laddove il piano si riveli irrealizzabile prima facie, al punto che la stessa distinzione astratta tra verifica di fattibilità giuridica e verifica di fattibilità economica può dirsi nella sostanza superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 21190 del 2021; Cass. n. 15809 del 2021; Cass. n. 13224 del 2021; Cass. n. 11522 del 2020; Cass. n. 25474 del 2019; Cass. n. 645 del 2019; Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 4790 del 2018; Cass. n. 9061 del 2017), in un'ottica da ultimo recepita anche dal d.lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155) in tema di riforma delle procedure concorsuali (cfr. art. 47).

2.1.3. In altri termini, l’indirizzo interpretativo di questa Corte si è ormai consolidato nel senso che la distinzione tra fattibilità economica e fattibilità giuridica è stata mantenuta, ma si è inteso rimarcare come un controllo del giudice sulla F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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E' stato Data pubblicazione 02/05/2022 spiegato che la verifica di fattibilità, in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all'assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue: difatti - si è detto -, il «controllo circa l'effettiva realizzabilità della causa concreta» non può predicarsi «se non attraverso l'estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di quanto attestato da un generico riferimento all'attuabilità del programma».

Con la conseguenza - si è aggiunto - che non è esatto porre a base del giudizio una summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta, sempre consentito, e controllo di fattibilità economica, sempre vietato (cfr. Cass. 7 aprile 2017, n. 9061 del 2017, nonché, in motivazione, la più recente Cass. n. 13224 del 2021).

Il giudice è così tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato e la distinzione appena richiamata vale a chiarire che il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, laddove il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi.

In tal senso, allora, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile (cfr. Cass. n. 9061 del 2017, in motivazione).

Su tale posizione si attestano le successive pronunce di questa Corte (tra cui si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13224 del 2021 e Cass. n. 11522 del 2020), con cui è stato ribadito che al giudice non possa essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non possa essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile (cfr. Cass. n. 4790 del 2018; Cass. n. 23315 del 2018) e cioè prima facie irrealizzabile (cfr. Cass. n. 5825 del 2018).

2.2. In tale contesto si colloca la modificazione - apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2.2.1. Occorre ricordare che, per effetto del richiamato intervento legislativo, la proposta di concordato liquidatorio (come è quello di cui oggi si discute) deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.

2.2.2. In tema, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la nuova disposizione introduce un requisito ulteriore di validità della proposta, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura (cfr. Cass. n. 11522 del 2020, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 13224 del 2021).

2.2.3. La disciplina introdotta col menzionato art. 4, comma 1, lett. a), del citato d.l. n. 83 del 2015 non contraddice i richiamati principi elaborati da questa Corte, ma vale a definire l'ambito del controllo di fattibilità demandato al giudice, imponendo a quest'ultimo di verificare la funzionalità del piano rispetto al raggiungimento di un risultato che include necessariamente il soddisfacimento dei creditori in chirografo nell'indicata percentuale: sicché, come è stato sottolineato, la norma finisce per arricchire di contenuto, sotto il profilo degli obiettivi che l'imprenditore si obbliga a raggiungere, la nozione di causa concreta del concordato (cfr., in motivazione, Cass. n. 11522 del 2020, che ha significativamente precisato che, non potendo la condizione posta dalla norma risolversi in una clausola di stile, «alla sua previsione deve necessariamente corrispondere un controllo non meramente esteriore da parte del giudice, al quale deve riconoscersi il potere di accertare, ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura, l'esistenza di ragionevoli probabilità di realizzazione dell'obiettivo minimo indicato dal legislatore»).

2.2.4. Il sindacato giurisdizionale non può ritenersi oggi circoscritto, dunque, al semplice riscontro della previsione formale consistente nell'«assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari»: poiché compete al giudice un controllo circa l'attitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati, il giudice stesso, fuori dal caso del concordato con continuità aziendale, dovrà pure verificare se la proposta non si mostri irrealizzabile, in quanto inidonea a soddisfare i crediti in chirografo in misura almeno pari all'indicato valore (cfr. Cass. n. 13224 del 2021).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2.3. Va ricordato, infine, che, come questa Corte da tempo afferma Data pubblicazione 02/05/2022- anche a Sezioni Unite - è compito precipuo del giudice garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura concorsuale, e, in tale prospettiva, compete a lui esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità e la logicità della motivazione ed il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio (cfr. già Cass., SU, n. 1521 del 2013, e poi anche Cass. n. 13083 del 2013; Cass. n. 11423 del 2014; Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 645 del 2019, in motivazione; Cass. n. 25474 del 2019, in motivazione).

Il tribunale, dunque, ha il potere di compiere una penetrante verifica della adeguatezza dell'informazione che viene fornita ai creditori, proprio al fine di consentire a questi ultimi un'espressione libera e consapevole del voto (cfr. Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 5825 del 2018).

Naturalmente è poi rimessa ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta; ma sempre che l'attestazione consenta di esprimere in modo completo la valutazione suddetta.

Da questo punto di vista, spetta, quindi, al giudice il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso (cfr. Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 645 del 2019; Cass. n. 25474 del 2019, in motivazione).

2.4. Nessun dubbio, allora, può sorgere, giusta i principi suddetti, che il Collegio condivide ed intende ribadire, circa il fatto che, nell’odierna vicenda, la corte bolognese, attraverso le argomentazioni già compiutamente esposte al precedente §

2. dei “Fatti di causa” (da intendersi, qui, per brevità, interamente richiamate), abbia chiaramente operato rimanendo nell'ambito del sindacato consentitole dalla riportata giurisprudenza di legittimità.

2.4.1. La stessa, infatti, dopo aver legittimamente svolto una verifica della fattibilità economica, nei sensi in precedenza precisati, della proposta concordataria della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. in liquidazione, ha rimarcato, tra l’altro, che una proposta concordataria di carattere meramente liquidatorio, come quella in esame, dovrebbe «essere fondata su contratti preliminari di compravendita dei beni da alienare, ovvero, su proposte irrevocabili di acquisto, semplici o cauzionate, oppure ancora di semplici manifestazioni di interessi da parte di terzi che potessero considerarsi serie ed eseguibili da parte degli organi della procedura (e del ceto F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 creditorio), nella prospettiva che le vendite competitive non diano i risultati Data pubblicazione 02/05/2022 sperati».

Nella specie, invece, «i due preliminari di compravendita immobiliare pendenti, dei quali la proposta prevede l’esecuzione […] non sono comunque idonei ad assicurare il pagamento del 20% almeno ai chirografari, senza considerare che la domanda concordataria nemmeno si fa carico di spiegare se sia possibile, e come, procedere alla cancellazione delle ipoteche bancarie iscritte sui cespiti al momento del trasferimento col rogito definitivo».

Pertanto, è giunta alla conclusione che quella proposta «era manifestamente inidonea ad assicurare la soddisfazione dei privilegiati e del 20% almeno dei chirografari», come confermato, oltre che dalla «assenza totale di negozi posti a servizio della liquidazione», anche dalle relazioni di stima in atti, così valutando l'analisi proposta dalla menzionata società non semplicemente opinabile, o non convincente, ma del tutto inidonea - nel rapporto di oggettiva congruità tra il fine perseguito ed il mezzo adoperato - a raggiungere il risultato promesso nella proposta concordataria.

2.5. La censura, peraltro, laddove assume (cfr. pag. 20 e ss. del ricorso) che «la ritenuta mancanza delle condizioni di accesso alla procedura si fonda su mere stime di ciò che presumibilmente si sarebbe potuto ricavare dalla vendita dell’attivo concordatario, stime che, in quanto tali, non possono in alcun modo soddisfare il requisito della certezza richiesto dall’art. 173, comma 3, l.fall. per la revoca dell’ammissione alla procedura», richiamando poi le risultanze delle relazioni di stima effettuate dal geom.

Bacchini, dall’arch.

Giust e quella dei professori Stanghellini e Copiello, nonché la relazione attestativa, tutte «di segno opposto rispetto a quelle assunte a base del decreto di revoca», si rivela inammissibile - oltre che perché carente di autosufficienza, non riportandone, specificamente, i corrispondenti tenori letterali - laddove volta a proporre una lettura delle menzionate relazioni al fine di giustificare la fattibilità e convenienza della proposta concordataria: invero, i relativi assunti investono il complessivo governo del materiale istruttorio, così finendo con il trasformare, del tutto surrettiziamente, oltre che inammissibilmente, il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass.n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché Data pubblicazione 02/05/2022 chiaramente connessi, sono parimenti insuscettibili di accoglimento.

3.1. Giova premettere che, come ancora sancito da Cass. n. 30537 del 2018, l'art. 173 l.fall., - nella formulazione, applicabile ratione temporis, derivata dal correttivo di cui al d.lgs. n. 169 del 2007 - prevede ipotesi ben precise per le quali si può addivenire al provvedimento di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo: ipotesi distinte tra primo e terzo comma, a seconda che le condotte ivi previste siano state commesse anteriormente al decreto di ammissione alla procedura ovvero nel corso della procedura medesima.

In particolare, con riferimento alle condotte poste in essere ante decreto di ammissione, il comma 1 stabilisce che «il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori».

Circa, invece, quelle tenute nel corso della procedura concordataria, il comma 3 dispone che «le disposizioni di cui al secondo comma [All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo

18. Ndr] si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato».

3.2. Come ha già avuto modo di sostenere la giurisprudenza di legittimità, gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come «le condotte volte ad "occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, e che non si identificano con quelle di cui agli artt. 64 e ss. l.fall., inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza a fronte di una evidenziazione precedente del tutto inadeguata" (Cass. 29 luglio 2014, n. 17191, con riguardo all'esistenza di un credito di rilevante importo non dichiarato F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Si intende, dunque, che gli atti Data pubblicazione 02/05/2022 di frode devono essere "accertati" dal commissario giudiziale: locuzione che è riferibile o al fatto successivamente scoperto, in quanto in precedenza ignoto ai creditori nella sua materialità; o al fatto comunque non adeguatamente e compiutamente esposto in sede di proposta di concordato ed allegati (Cass. 18 aprile 2014, n. 9050).

In entrambi i casi, si tratta di comportamenti del debitore che hanno una valenza decettiva, onde pregiudicano il consenso informato dei creditori (Cass. 15 ottobre 2013, n. 23387; 5 agosto 2011, n. 17038)» (cfr. Cass.n. 3409 del 2016.

In senso sostanzialmente analogo, si vedano anche le più recenti Cass. n. 5689 del 2017 e Cass. n. 26429 del 2017; Cass. n. 7379 del 2018; Cass.n. 16856 del 2018; Cass. n. 30537 del 2018).

3.2.1. Può, peraltro, precisarsi che «rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla predetta procedura, ai sensi dell'art. 173 l.fall., anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza, e, quindi, anche ove questi ultimi siano stati resi edotti di quell'accertamento» (cfr. Cass. n. 25165 del 2016; Cass. n. 26429 del 2017; Cass.n. 30537 del 2018).

3.3. La fattispecie concretamente in esame rinvia in modo diretto alla nozione di «atti di frode», quale figura non tipizzata e residuale di revoca del concordato posta dal legislatore a fianco di una serie di fatti specificamente individuati, l'uno e gli altri di carattere tra loro sostanzialmente omologo (cfr. l'art. 173 comma 1, primo periodo, l.fall.).

3.2.1. Come opportunamente puntualizzato dalla recente Cass. n. 25458 del 2019, nei confronti di questa nozione, la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato - in relazione al profilo «fraudolento» dell'intendimento di compiere l'atto - che, in realtà, questo può anche «consistere nella mera consapevolezza di avere taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori», senza che occorra la presenza di una dolosa preordinazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 16856 del 2018): la valenza «decettiva» dell'atto di frode risolvendosi, per l'appunto, in un comportamento di taglio sostanzialmente «falsante».

3.2.2. Tale comportamento viene - è stato altresì precisato - ad assumere rilevanza nella prospettiva della sua mera «potenzialità decettiva», non già necessariamente in quella dell'effettiva consumazione, posto che la norma dell'art. 173 «non richiede che, una volta accertata la presenza di atti di frode, venga dato F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Cfr. Cass. n. 14552 del 2014).

3.3. L'esperienza di questa Corte mostra la sussistenza di un'ampia, variegata gamma di «atti» ritenuti idonei a perpetrare la «frode» sanzionata dall'art. 173 l.fall..

Risultano venuti in discussione così, tra gli altri, lo scostamento, rilevante e non motivato né plausibile, del valore assegnato alle rimanenze di magazzino in sede di proposta rispetto a quello di bilancio (cfr. Cass. n. 15695 del 2018); l'omessa indicazione di fideiussioni prestate dal proponente, poi pure escusse (cfr. Cass., n. 30537 del 2018); lo spin-off immobiliare, «non specificato nei suoi precisi termini», con cessione delle quote relative alla nuova società a terzi (cfr. Cass., n. 16858 del 2018); la mancata indicazione di passività legate alla non dichiarata esistenza di contratti derivati (cfr. Cass. n. 7975 del 2017); l'operazione di leveraged buyout, descritta in termini «incompleti» e dunque imprecisi (cfr. Cass.n. 9050 del 2014); l'inadeguata illustrazione di una delibera di riduzione del capitale della società proponente (cfr. Cass. n. 2773 del 2017); la taciuta appropriazione indebita di fondi sociali (cfr. Cass. n. 25165 del 2016); la sussistenza di una situazione debitoria ben superiore a quella emergente dalla domanda (cfr. Cass. n. 15013 del 2018); la vendita di un pacchetto azionario non adeguatamente illustrato (cfr. Cass. n. 25164 del 2016); il «silenzio mantenuto, nella proposta di concordato», su una transazione «pressoché coeva alla deliberazione di richiedere l'ammissione alla procedura concordataria» e «valutata dalla corte territoriale estremamente svantaggiosa per la debitrice» (cfr. Cass. n. 14552 del 2014).

3.3.1. Si tratta, come si vede, di situazioni e di atti tra loro anche molto diversificati: come è del resto naturale, posto il carattere «aperto» (non preventivamente tipizzato, cioè) della disposizione normativa dell'«atto in frode».

3.4. In realtà, a tratto costitutivo e informante della nozione di «atto in frode» si pongono due aspetti, ben individuati e scolpiti dalla giurisprudenza di questa Corte, che stanno, per così dire, a monte della variata tipologia di atti e situazioni appena ricordati.

Deve trattarsi, dunque, di una circostanza la cui esistenza viene taciuta nella sua materialità oppure esposta in modo non adeguato e compiuto, come successivamente venuta alla luce in esito alle verifiche ed analisi compiute dal F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Questo deficit informativo deve essere, inoltre, tale da Data pubblicazione 02/05/2022 risultare, di per sé, idoneo ad alterare la cognizione informativa dei creditori e, quindi, ad incidere in modo significativo sulla valutazione compiuta dagli stessi (cfr., ex aliis, Cass., n. 14552 del 2014; Cass. n. 16858 del 2018; Cass., n. 30537 del 2018).

3.4.1. A mezzo della previsione dell'art. 173, la legge fall. pretende, in definitiva, che i creditori siano puntualmente informati delle caratteristiche rilevanti di cui alla proposta di concordato, così da essere messi in grado esprimere un giudizio - di consenso oppure di dissenso - correttamente informato.

3.5. In base ai suesposti, e qui condivisi, principi, dunque, nella odierna fattispecie, il fatto segnalato dai commissari giudiziali e considerato dal tribunale prima, e dalla corte di appello poi, come rilevante ai fini della revoca dell’ammissione della ricorrente al concordato preventivo e della conseguente dichiarazione del suo fallimento è stata la modifica alla proposta concordataria del 22 febbraio 2018, con la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. - come si legge nella sentenza oggi impugnata - dichiarò «l’intenzione di mettere a disposizione della procedura, al fine di assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari», alcuni beni immobili, di proprietà dei soci della ricorrente e di un soggetto terzo, compitamente descritti e gravati, peraltro, di ipoteche volontarie e giudiziali iscritte da svariati istituti bancari.

3.5.1. Come ancora riferisce la menzionata sentenza, nella seconda relazione integrativa dei commissari, datata 2 marzo 2018, si legge, in proposito, che «sui beni di terzi messi a disposizione della procedura per un valore stimato di complessivi euro 1.064.790, gravano ipoteche volontarie per euro 734.811,21 e giudiziali per euro 2.120.000,00 a favore di banche per complessivi euro 2.854.811,21 così come sopra indicate e rilevate dalle ispezioni ipotecarie. (…).

Ciò, in assenza di dichiarazioni di assenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte da parte degli istituti di crediti garantiti, rende praticamente nullo l’apporto di finanza esterna ipotizzato.

La messa a disposizione da terzi di immobili non liberi da iscrizioni ipotecarie e non liberi da debiti, come indicati nell’istanza in esame, non risulta pertanto di qualche utilità alla soddisfazione del ceto creditorio chirografario».

3.5.2. Proprio muovendo da queste considerazioni, allora, la corte distrettuale, tenuto conto delle modalità con cui erano stati esposti i dati necessari alla valutazione della proposta stessa, ha ritenuto che tale integrazione avuto un effetto F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Si è dunque in presenza di fatti non adeguatamente esposti, che la S.C. ritiene sufficienti per la revoca del concordato ai sensi dell’art. 173 l.f.».

3.6. Si è al cospetto, pertanto, di un fatto che non rientra in alcuna delle ipotesi specificatamente tipizzate nell'art. 173, comma 1, l.fall. (accertamento o dissimulazione di parte dell'attivo, omessa dolosa denuncia di uno o più crediti, esposizione di passività inesistenti), sicché va ricondotto nell'ipotesi residuale e generica, ivi prevista, degli «altri atti di frode», imponendosi, conseguentemente, l'indagine circa il suo carattere doloso, non essendo concepibile un atto fraudolento che non sia sorretto da una precisa intenzione di compierlo (cfr. Cass. n. 17038 del 2011).

Carattere doloso che, come si è già detto, può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto nella proposta/integrazione circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori (cfr. Cass. n. 10778 del 2014; Cass. n. 9027 del 2016; Cass. n. 26429 del 2017; Cass. n. 16856 del 2018), rilevando la fraudolenza non già in termini di effettiva consumazione, ma di potenzialità decettiva nei riguardi dei creditori.

3.6.1. Esso dimostra palesemente l'esistenza di una divergenza - consapevolmente taciuta o, se si preferisce, non adeguatamente descritta - tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con l’integrazione della proposta concordataria e quella effettivamente riscontrata dai commissari giudiziali, rivelandosi, peraltro, inammissibile, in questa sede, la diversa lettura che di tale integrazione continua a voler dare l’odierna ricorrente, all’evidente scopo di trasformare, del tutto surrettiziamente, oltre che inammissibilmente, il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. le già richiamate Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass.n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022

3.6. Resta solo da aggiungere, con specifico riferimento alla censura di cui al Data pubblicazione 02/05/2022 terzo motivo di ricorso, che lo stesso è inammissibile, benché non sotto il profilo, prospettato da [OSCURATO:SOCIETA]., del limite di cui all'art. 348-ter cod. proc. civ..

3.6.1. Invero, in relazione a quest'ultimo, come affatto condivisibilmente precisato da Cass. n. 5520 del 2017 (che, sullo specifico punto, ha superato il precedente contrario espresso da Cass. n. 1341 del 2016), e ribadito, poi, dalla più recente Cass. n. 29770 del 2020, la portata restrittiva del diritto di difesa, di cui la facoltà di impugnazione è declinazione positiva, esige una lettura circoscritta dell'art. 348-ter cod. proc. civ. al solo appello, e cioè ad un giudizio a cognizione piena connotato da vincoli di riesame cui assolvono le disposizioni di cui agli artt.342, 345 e 346 cod. proc. civ., secondo un contesto di possibile e filtrato doppio grado sulle stesse prove.

Ora, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è giudizio che prosegue un accertamento a cognizione piena, benché speciale, che, però, non solo non si sovrappone all'appello del codice di rito (come, anche denominativamente, chiarito dal d.lgs. n. 169 del 2007), ma nemmeno di quello prevede le medesime cadenze, a cominciare dall'effetto devolutivo peculiare che lo connota: così, una parte che non si sia costituita avanti al tribunale anche per determinazione volontaria (come il debitore dichiarato fallito) o per assenza di previsione istituzionale dell'organo (come il curatore reclamato) o per insorgenza di una legittimazione posta dalla legge (come l'interessato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, l.fall.) ben può introdurre fatti nuovi, assenti dal dibattito avanti al primo giudice ed idonei anche a sovvertire la prima decisione (cfr. Cass. n. 12964 del 2016; Cass. n. 6835 del 2014; Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 9174 del 2012; Cass. n. 22546 del 2010).

Il che permette di osservare che solo la disciplina compiuta dell'appello di cui agli artt. 339 e ss. cod. proc. civ. è destinata ad ospitare la regola di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., la cui portata eccettuativa rispetto al potere di impugnazione ulteriore è non casualmente esclusa, ed ancora in modo espresso, con riguardo a casi ancora di appello, quali descritti all'art. 348-bis, comma 2, cod. proc. civ. (e nei limiti del rinvio).

Non possono, dunque, essere confusi la natura di sentenza della decisione di fallimento, e della sua conferma assunta con analoga decisione della corte d'appello, la sua idoneità a passare in giudicato ovvero l'acquisita (con la riforma) maggior pienezza del contraddittorio processuale (su cui, peraltro, la specialità d'instaurazione ai sensi dell'art. 15 l.fall. permette di rilevare zone di accelerazione e semplificazione non riscontrabili nel rito civile ordinario), con gli elementi sufficienti a permeare la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 più convincente immunità dell'area applicativa dell'art. 348-ter, comma 5, cod.

Data pubblicazione 02/05/2022 proc. civ., oltre il perimetro testuale ivi definito, in ogni caso non estensibile all'accertamento, per quanto ripetuto e conforme, sui fatti del fallimento.

Neppure è ipotizzabile, infine, un'applicazione anche solo analogica di quella disciplina, posto che mancherebbe l'identità di ratio che in generale giustifica l'applicazione analogica di norme: infatti, altro è l'appello disciplinato dal codice di procedura, altro, invece, il reclamo compiutamente disciplinato dall'art. 18 l.fall., al quale, del resto, come innanzi detto, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce un effetto devolutivo diverso da quello proprio dell'appello (cfr., ex aliis, Cass. n. 8227 del 2012 e Cass. n. 12964 del 2016).

3.6.2. Fermo quanto precede, va rimarcato, tuttavia, che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (ivi formalmente invocato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione), - nel testo, qui applicabile ratione temporis (risultando impugnata una sentenza pubblicata il 17 dicembre 2018), come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

4. Miglior sorte nemmeno meritano il quarto ed il quinto motivo di ricorso, anch’essi scrutinabili congiuntamente perché connessi.

4.1. In proposito è sufficiente ribadire: i) con specifico riferimento al quarto motivo - anche a voler soprassedere sulla dedotta inammissibilità per novità eccepita dal fallimento controricorrente - che è compito precipuo del giudice garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura concorsuale, e, in tale prospettiva, compete a lui esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità e la logicità della motivazione ed il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Data pubblicazione 02/05/2022 13083 del 2013; Cass. n. 11423 del 2014; Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 645 del 2019, in motivazione; Cass. n. 25474 del 2019, in motivazione).

Il tribunale, dunque, - come si è già detto scrutinandosi il primo motivo - ha il potere di compiere una penetrante verifica della adeguatezza dell'informazione che viene fornita ai creditori, proprio al fine di consentire a questi ultimi un'espressione libera e consapevole del voto (cfr. Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 5825 del 2018).

Naturalmente è poi rimessa ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta; ma sempre che l'attestazione consenta di esprimere in modo completo la valutazione suddetta.

Da questo punto di vista, spetta, quindi, al giudice il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso (cfr. Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 645 del 2019; Cass. n. 25474 del 2019, in motivazione); ii) quanto al vizio motivazionale denunciato con il quinto motivo, le medesime considerazioni e, conseguentemente, l’analoga soluzione già precedentemente esposte ed adottata in relazione al terzo motivo.

5. Il sesto motivo, infine, deve considerarsi inammissibile.

5.1. Invero, l’esito negativo dello scrutinio di tutte le altre precedenti doglianze ha reso ormai non più contestabile la legittimità dell’intervenuta revoca dell’ammissione al concordato per la inidoneità della corrispondente proposta ad assicurare il pagamento dei creditori chirografari almeno in ragione del venti per cento.

Ciò rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura in esame, la quale non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento della sentenza.

6. In definitiva, il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione va respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità a carico della menzionata società e liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, come in dispositivo, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la Data pubblicazione 02/05/2022 debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3424/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Faenza (RA), alla via Naviglio n. 14, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA].ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dall’[OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 88. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale e direzione generale in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Tower A, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Pomezia n. 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cronol. 3108/2018, della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAdepositata in data 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 25 luglio 2018, il Tribunale di Ravenna revocò l’ammissione della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione alla procedura di concordato preventivo e, con contestuale sentenza, ne pronunciò il fallimento, attesa l’istanza ex art. 6 l.fall. di [OSCURATO:SOCIETA]. (proposta anteriormente alla domanda concordataria) e ravvisandone i presupposti di legge. 2. Con sentenza del 17 dicembre 2018, n. 3108, resa nel contraddittorio con il fallimento e la suddetta creditrice istante, la Corte di appello di Bologna ha respinto il reclamo promosso dalla menzionata prima società, ex art. 18 l.fall., contro le suddette statuizioni. In particolare, quella corte ha ritenuto, per quanto qui ancora di rilievo, che: i) correttamente «il primo giudice ha ritenuto che il giudizio del tribunale, dopo le modifiche della l.f. intervenute con d.l. n. 83 del 2015, comprenda anche la fattibilità economica della proposta, mentre al ceto creditorio sia rimessa solo la valutazione delle convenienza». Invero, l'art. 160, ultimo comma, l.fall. stabilisce che la proposta concordataria debba «assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari» e si afferma che, «col termine assicurare, il legislatore ha voluto che la proposta concordataria fosse confezionata in modo tale da non spostare sul ceto creditorio il rischio e le incertezze della liquidazione dei beni». Pertanto, da un lato, «quello che viene chiesto al ricorrente è di rendere certa o quantomeno altamente probabile la liquidazione dei cespiti ceduti ed il realizzo che da essi si predica ritraibile»; dall'altro, «il giudice non si deve limitare ad accertare la sussistenza, o meno, di una assoluta, manifesta inattitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 gli obiettivi prefissati, ma deve verificare la fattibilità stessa del piano, valutando tutti gli elementi a disposizione, senza alcun vincolo che non sia quello del canone del prudente apprezzamento stabilito dall'art. 116 c.p.c….». Tale assunto trova conferma sia nell'art. 161, comma 2, lett. e), l.fall., laddove si prevede che la proposta di concordato debba indicare «l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore», posto che una tale utilità non potrebbe che presupporre l'impegno di terzi all'acquisizione dei cespiti facenti parte dell'attivo ceduto ai creditori; sia nella disciplina delle proposte concorrenti di cui all'art. 163, comma 5, l.fall., laddove la possibilità di presentare tali proposte è condizionata al fatto che il professionista attestatore dichiari che la proposta del debitore sia idonea a soddisfare il 40% o, in caso di concordato in continuità aziendale, il 30% dei crediti chirografari, ciò che ancora un volta presuppone concrete prospettive di realizzo dei beni. Nella specie, invece, l'[OSCURATO:SOCIETA]. ha fondato la propria proposta esclusivamente sulla cessione di beni dell'impresa, mancando, inoltre, nella stessa, l'assunzione di un obbligo di pagamento del 20% dei crediti chirografari. Detta proposta, peraltro, è «manifestamente inidonea ad assicurare la soddisfazione dei privilegiati e del 20% almeno dei chirografari», come confermato, oltre che dalla «assenza totale di negozi posti a servizio della liquidazione», anche dalle relazioni di stima in atti, tra le quali, in particolare, quella dello stimatore indipendente nominato dal tribunale (benché sulla base di una interpretazione del dato normativo espressamente qualificata praeter legem); ii) la ivi descritta modifica alla proposta concordataria del 22 febbraio 2018, tenuto conto delle modalità con cui erano stati esposti i dati necessari alla valutazione della proposta stessa, ha avuto un effetto decettivo, «poiché - a fronte di una pure sufficiente descrizione dei beni ulteriori - non è stata esposta con chiarezza l'esistenza e l'ammontare delle ipoteche volontarie e giudiziali iscritte e, soprattutto, è stato fatto cenno a trattative con le banche per la cancellazione di tutti i gravami, che, nondimeno, i commissari non hanno potuto constatare»; iii) l'attestatore non può limitarsi alle risultanze della stima dei beni, atteso che «la possibilità di alienazione dei cespiti non dipendono solo dalle condizioni materiali in cui essi si trovano, ma anche da quelle giuridiche e di mercato», mentre, nell'attestazione rilasciata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ed allegata alla proposta di concordato in questione, «l'indagine sui possibili esiti del realizzo dei beni è fondata esclusivamente sulle stime redatte dal geometra Bacchini, senza cenno, ad es., agli effetti giuridici derivanti dai contratti pendenti (...) o alle F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 conseguenze che esplicano le procedure competitive sulla commerciabilità dei beni stessi»; iv) la proposta concordataria, prevedendo il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, viola la regola generale, propria del concordato liquidatorio, secondo la quale, «il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato ed liquidatorio) equivale a soddisfazione non integrale di essi», non essendo sufficiente che, nel caso di specie, in relazione a tale dilazione sia stata prevista la corresponsione di interessi su detti crediti, poiché la proposta non segnala al ceto creditore che la previsione di detti interessi si qualifica come integralmente compensativa della perdita derivante dalla dilazione del relativo pagamento. 3. Avverso la riportata decisione ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, affidandosi a sei motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Resistono, con distinti controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA]. ed il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, quest’ultima depositando anche analoga memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I sei formulati motivi denunciano, in sintesi: I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 160, ultimo comma, 161, comma 2, lett. e), 163, comma 5, e 173 l.fall., in relazione alla valutazione di fattibilità (economica) esercitata dal Tribunale», perché la corte bolognese, muovendosi in senso contrario alla più recente giurisprudenza di legittimità, aveva confermato la correttezza del ragionamento posto dal giudice di prime cure a fondamento della revoca del concordato preventivo dell'odierna ricorrente e della conseguente sentenza dichiarativa di fallimento: i) ritenendo che il tribunale avesse correttamente operato laddove si era spinto a valutare la fattibilità economica del piano concordatario, sull'errato presupposto che a tale valutazione lo stesso fosse oggi legittimato in virtù del disposto dell'art. 160, ultimo comma, l.fall., letto in combinato disposto con gli artt. 161, comma 2, lett. e), e 163, comma 5, l.fall.; ii) erroneamente interpretando la prescrizione di cui all'art. 160, ultimo comma, l.fall. nel senso che la previsione di una assicurazione in ordine al soddisfacimento di almeno il 20% dei creditori chirografari debba essere intesa, nella sostanza, quale richiesta di una garanzia che il debitore concordatario deve fornire ai creditori; iii) erroneamente ritenendo, sebbene per implicito, che la revoca dell'ammissione al concordato contemplata dall'art. 173, comma 3, l.fall.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 possa essere disposta anche in difetto di fatti oggettivi e sopravvenuti al provvedimento di ammissione alla procedura; II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art.173 l.fall., in relazione alla qualificazione dell’integrazione della proposta del 22.2.2018 quale autonomo atto di frode», censurandosi la decisione impugnata per avere qualificato l'istanza di integrazione dell'attivo depositata il 22 febbraio 2018, che pure descriveva tanto gli immobili messi a disposizione quanto le ipoteche che li gravavano (così consentendo sia ai commissari giudiziali sia ai creditori di operare le opportune verifiche mediante la consultazione dei pubblici registri immobiliari) e che dava altresì conto della pendenza di trattative con le banche creditrici finalizzate alla cancellazione di dette ipoteche (consentendo allora di apprezzare anche il carattere solo eventuale della proposta integrazione dell'attivo), quale autonomo atto in frode, ritenendo decettiva detta integrazione, da un lato, in relazione alla mancanza dell'indicazione dell'ammontare delle ipoteche dalle quali gli immobili in questione erano gravati; dall'altro, e soprattutto, in relazione alla circostanza che si era fatto cenno a trattative con le banche creditrici che i commissari non avevano potuto constatare; III) «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal contenuto dell’istanza di integrazione del 22.2.2018», perché la corte territoriale, pur avendo riportato testualmente il contenuto dell'istanza di integrazione del 22.2.2018, non ne aveva tenuto conto laddove, giungendo a conclusioni logicamente contraddittorie con detto contenuto, aveva concluso per il carattere decettivo di detta istanza; IV) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 160, comma 2, 161, comma 3, e 173 l.fall., in relazione alla valutazione di inadeguatezza delle relazioni attestative ex artt. 160, comma 2, e 161, comma 3, l.fall.», contestandosi la sentenza in esame nella parte in cui, sostenendo che l'attestatore non può limitarsi alle risultanze della stima dei beni, atteso che «la possibilità di alienazione dei cespiti non dipendono solo dai condizioni materiali in cui essi si trovano, ma anche da quelle giuridiche e di mercato», ha ritenuto entrambe le relazioni attestative rilasciate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ed allegate alla proposta di concordato della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione incomplete e, dunque, causa di inammissibilità del concordato, in quanto le stesse difettavano di cenni «agli effetti giuridici derivanti dai contratti pendenti e che riguardano alcuni cespiti» F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 e non consentivano di «individuare con precisione la tempistica di dismissione di Data pubblicazione 02/05/2022 ogni singolo bene»; V) «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato: a) dalla circostanza che le relazioni attestative ritenute incomplete in sentenza sono le medesime vagliate dal Tribunale in sede di ammissione del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; b) dalla circostanza che le relazioni attestative in questione (non si sono basate solo sulle condizioni materiali dei beni, ma) hanno scontato tutti i fattori rilevanti». Si contesta alla corte distrettuale di avere omesso di esaminare la duplice circostanza che: i) relazioni attestative ritenute incomplete in sentenza erano le stesse già vagliate dal tribunale, in sede di ammissione del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; ii) dette relazioni non si erano basate solo sulle condizioni materiali dei beni, ma avevano scontato tutti i fattori rilevanti. Da una siffatta omissione, era scaturita una insanabile contraddizione logica nell'impianto motivazionale della sentenza impugnata; VI) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 160, comma 2, 161, commi 2 e 3, e 173 l.fall., in relazione al motivo di inammissibilità del concordato proposto dalla società odierna ricorrente non rilevato dal tribunale in sede di revoca ex art. 173 l.fall.», perché la corte di appello, individuando un motivo di inammissibilità del concordato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (ulteriore rispetto a quelli posti a base della revoca disposta dal tribunale) nell’asserita violazione della regola generale secondo la quale il pagamento dei crediti privilegiati «con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato ed liquidatorio) equivale a soddisfazione non integrale di essi», ha affermato che, in un concordato liquidatorio come quello di specie, quando vi è un pagamento dilazionato di detti crediti, non è sufficiente la previsione di interessi sugli stessi, ma è necessario che, all'interno della proposta, sia segnalato al ceto creditorio, fra l'altro, che la previsione degli interessi si qualifica come integralmente compensativa della perdita derivante dalla dilazione di pagamento. 2. Il primo dei descritti motivi, che investe la individuazione dell'ambito del potere di controllo del tribunale sulla proposta concordataria, si rivela infondato. 2.1. Invero, giova ricordare che, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SU, n. 1521 del 2013), in tema di concordato preventivo, il F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità Data pubblicazione 02/05/2022 della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità, peraltro, si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura concordataria. 2.1.1. In modo ancora più esplicito, poi, Cass. n. 18987 del 2011 ha evidenziato che il controllo della regolarità della procedura, proprio della tipica funzione dell'omologa, di imprimere giuridica efficacia al consenso espresso sulla proposta, comporta necessariamente la verifica della persistenza, fino a quel momento, delle medesime condizioni di ammissibilità della procedura stessa, seppure già scrutinate nella fase iniziale, dell'assenza di atti o fatti di frode che potrebbero dare impulso al procedimento di revoca ex art. 173 l.fall. e, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, del rispetto delle regole che impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole ed adeguata informazione (cfr. in senso analogo, le successive Cass. n. 10778 del 2014 e Cass. n. 2234 del 2017, entrambe richiamate in motivazione dalle più recenti Cass. n. 25474 del 2019 e Cass. n. 15809 del 2021). 2.1.2. Va sottolineato, peraltro, che anche la fattibilità economica può ben essere sindacata dal giudice del fallimento laddove il piano si riveli irrealizzabile prima facie, al punto che la stessa distinzione astratta tra verifica di fattibilità giuridica e verifica di fattibilità economica può dirsi nella sostanza superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 21190 del 2021; Cass. n. 15809 del 2021; Cass. n. 13224 del 2021; Cass. n. 11522 del 2020; Cass. n. 25474 del 2019; Cass. n. 645 del 2019; Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 4790 del 2018; Cass. n. 9061 del 2017), in un'ottica da ultimo recepita anche dal d.lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155) in tema di riforma delle procedure concorsuali (cfr. art. 47). 2.1.3. In altri termini, l’indirizzo interpretativo di questa Corte si è ormai consolidato nel senso che la distinzione tra fattibilità economica e fattibilità giuridica è stata mantenuta, ma si è inteso rimarcare come un controllo del giudice sulla F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 fattibilità economica del concordato non possa aprioristicamente escludersi. E' stato Data pubblicazione 02/05/2022 spiegato che la verifica di fattibilità, in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all'assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue: difatti - si è detto -, il «controllo circa l'effettiva realizzabilità della causa concreta» non può predicarsi «se non attraverso l'estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di quanto attestato da un generico riferimento all'attuabilità del programma». Con la conseguenza - si è aggiunto - che non è esatto porre a base del giudizio una summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta, sempre consentito, e controllo di fattibilità economica, sempre vietato (cfr. Cass. 7 aprile 2017, n. 9061 del 2017, nonché, in motivazione, la più recente Cass. n. 13224 del 2021). Il giudice è così tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato e la distinzione appena richiamata vale a chiarire che il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, laddove il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. In tal senso, allora, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile (cfr. Cass. n. 9061 del 2017, in motivazione). Su tale posizione si attestano le successive pronunce di questa Corte (tra cui si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13224 del 2021 e Cass. n. 11522 del 2020), con cui è stato ribadito che al giudice non possa essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non possa essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile (cfr. Cass. n. 4790 del 2018; Cass. n. 23315 del 2018) e cioè prima facie irrealizzabile (cfr. Cass. n. 5825 del 2018). 2.2. In tale contesto si colloca la modificazione - apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 del 2015 - di cui è stato oggetto il comma 4 dell'art. 160, l.fall. (qui pacificamente Data pubblicazione 02/05/2022 applicabile ratione temporis). 2.2.1. Occorre ricordare che, per effetto del richiamato intervento legislativo, la proposta di concordato liquidatorio (come è quello di cui oggi si discute) deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. 2.2.2. In tema, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la nuova disposizione introduce un requisito ulteriore di validità della proposta, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura (cfr. Cass. n. 11522 del 2020, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 13224 del 2021). 2.2.3. La disciplina introdotta col menzionato art. 4, comma 1, lett. a), del citato d.l. n. 83 del 2015 non contraddice i richiamati principi elaborati da questa Corte, ma vale a definire l'ambito del controllo di fattibilità demandato al giudice, imponendo a quest'ultimo di verificare la funzionalità del piano rispetto al raggiungimento di un risultato che include necessariamente il soddisfacimento dei creditori in chirografo nell'indicata percentuale: sicché, come è stato sottolineato, la norma finisce per arricchire di contenuto, sotto il profilo degli obiettivi che l'imprenditore si obbliga a raggiungere, la nozione di causa concreta del concordato (cfr., in motivazione, Cass. n. 11522 del 2020, che ha significativamente precisato che, non potendo la condizione posta dalla norma risolversi in una clausola di stile, «alla sua previsione deve necessariamente corrispondere un controllo non meramente esteriore da parte del giudice, al quale deve riconoscersi il potere di accertare, ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura, l'esistenza di ragionevoli probabilità di realizzazione dell'obiettivo minimo indicato dal legislatore»). 2.2.4. Il sindacato giurisdizionale non può ritenersi oggi circoscritto, dunque, al semplice riscontro della previsione formale consistente nell'«assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari»: poiché compete al giudice un controllo circa l'attitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati, il giudice stesso, fuori dal caso del concordato con continuità aziendale, dovrà pure verificare se la proposta non si mostri irrealizzabile, in quanto inidonea a soddisfare i crediti in chirografo in misura almeno pari all'indicato valore (cfr. Cass. n. 13224 del 2021).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 2.3. Va ricordato, infine, che, come questa Corte da tempo afferma Data pubblicazione 02/05/2022- anche a Sezioni Unite - è compito precipuo del giudice garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura concorsuale, e, in tale prospettiva, compete a lui esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità e la logicità della motivazione ed il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio (cfr. già Cass., SU, n. 1521 del 2013, e poi anche Cass. n. 13083 del 2013; Cass. n. 11423 del 2014; Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 645 del 2019, in motivazione; Cass. n. 25474 del 2019, in motivazione). Il tribunale, dunque, ha il potere di compiere una penetrante verifica della adeguatezza dell'informazione che viene fornita ai creditori, proprio al fine di consentire a questi ultimi un'espressione libera e consapevole del voto (cfr. Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 5825 del 2018). Naturalmente è poi rimessa ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta; ma sempre che l'attestazione consenta di esprimere in modo completo la valutazione suddetta. Da questo punto di vista, spetta, quindi, al giudice il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso (cfr. Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 645 del 2019; Cass. n. 25474 del 2019, in motivazione). 2.4. Nessun dubbio, allora, può sorgere, giusta i principi suddetti, che il Collegio condivide ed intende ribadire, circa il fatto che, nell’odierna vicenda, la corte bolognese, attraverso le argomentazioni già compiutamente esposte al precedente § 2. dei “Fatti di causa” (da intendersi, qui, per brevità, interamente richiamate), abbia chiaramente operato rimanendo nell'ambito del sindacato consentitole dalla riportata giurisprudenza di legittimità. 2.4.1. La stessa, infatti, dopo aver legittimamente svolto una verifica della fattibilità economica, nei sensi in precedenza precisati, della proposta concordataria della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. in liquidazione, ha rimarcato, tra l’altro, che una proposta concordataria di carattere meramente liquidatorio, come quella in esame, dovrebbe «essere fondata su contratti preliminari di compravendita dei beni da alienare, ovvero, su proposte irrevocabili di acquisto, semplici o cauzionate, oppure ancora di semplici manifestazioni di interessi da parte di terzi che potessero considerarsi serie ed eseguibili da parte degli organi della procedura (e del ceto F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 creditorio), nella prospettiva che le vendite competitive non diano i risultati Data pubblicazione 02/05/2022 sperati». Nella specie, invece, «i due preliminari di compravendita immobiliare pendenti, dei quali la proposta prevede l’esecuzione […] non sono comunque idonei ad assicurare il pagamento del 20% almeno ai chirografari, senza considerare che la domanda concordataria nemmeno si fa carico di spiegare se sia possibile, e come, procedere alla cancellazione delle ipoteche bancarie iscritte sui cespiti al momento del trasferimento col rogito definitivo». Pertanto, è giunta alla conclusione che quella proposta «era manifestamente inidonea ad assicurare la soddisfazione dei privilegiati e del 20% almeno dei chirografari», come confermato, oltre che dalla «assenza totale di negozi posti a servizio della liquidazione», anche dalle relazioni di stima in atti, così valutando l'analisi proposta dalla menzionata società non semplicemente opinabile, o non convincente, ma del tutto inidonea - nel rapporto di oggettiva congruità tra il fine perseguito ed il mezzo adoperato - a raggiungere il risultato promesso nella proposta concordataria. 2.5. La censura, peraltro, laddove assume (cfr. pag. 20 e ss. del ricorso) che «la ritenuta mancanza delle condizioni di accesso alla procedura si fonda su mere stime di ciò che presumibilmente si sarebbe potuto ricavare dalla vendita dell’attivo concordatario, stime che, in quanto tali, non possono in alcun modo soddisfare il requisito della certezza richiesto dall’art. 173, comma 3, l.fall. per la revoca dell’ammissione alla procedura», richiamando poi le risultanze delle relazioni di stima effettuate dal geom. Bacchini, dall’arch. Giust e quella dei professori Stanghellini e Copiello, nonché la relazione attestativa, tutte «di segno opposto rispetto a quelle assunte a base del decreto di revoca», si rivela inammissibile - oltre che perché carente di autosufficienza, non riportandone, specificamente, i corrispondenti tenori letterali - laddove volta a proporre una lettura delle menzionate relazioni al fine di giustificare la fattibilità e convenienza della proposta concordataria: invero, i relativi assunti investono il complessivo governo del materiale istruttorio, così finendo con il trasformare, del tutto surrettiziamente, oltre che inammissibilmente, il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass.n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché Data pubblicazione 02/05/2022 chiaramente connessi, sono parimenti insuscettibili di accoglimento. 3.1. Giova premettere che, come ancora sancito da Cass. n. 30537 del 2018, l'art. 173 l.fall., - nella formulazione, applicabile ratione temporis, derivata dal correttivo di cui al d.lgs. n. 169 del 2007 - prevede ipotesi ben precise per le quali si può addivenire al provvedimento di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo: ipotesi distinte tra primo e terzo comma, a seconda che le condotte ivi previste siano state commesse anteriormente al decreto di ammissione alla procedura ovvero nel corso della procedura medesima. In particolare, con riferimento alle condotte poste in essere ante decreto di ammissione, il comma 1 stabilisce che «il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori». Circa, invece, quelle tenute nel corso della procedura concordataria, il comma 3 dispone che «le disposizioni di cui al secondo comma [All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18. Ndr] si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato». 3.2. Come ha già avuto modo di sostenere la giurisprudenza di legittimità, gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come «le condotte volte ad "occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, e che non si identificano con quelle di cui agli artt. 64 e ss. l.fall., inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza a fronte di una evidenziazione precedente del tutto inadeguata" (Cass. 29 luglio 2014, n. 17191, con riguardo all'esistenza di un credito di rilevante importo non dichiarato F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 dalla società debitrice nelle sue scritture contabili). Si intende, dunque, che gli atti Data pubblicazione 02/05/2022 di frode devono essere "accertati" dal commissario giudiziale: locuzione che è riferibile o al fatto successivamente scoperto, in quanto in precedenza ignoto ai creditori nella sua materialità; o al fatto comunque non adeguatamente e compiutamente esposto in sede di proposta di concordato ed allegati (Cass. 18 aprile 2014, n. 9050). In entrambi i casi, si tratta di comportamenti del debitore che hanno una valenza decettiva, onde pregiudicano il consenso informato dei creditori (Cass. 15 ottobre 2013, n. 23387; 5 agosto 2011, n. 17038)» (cfr. Cass.n. 3409 del 2016. In senso sostanzialmente analogo, si vedano anche le più recenti Cass. n. 5689 del 2017 e Cass. n. 26429 del 2017; Cass. n. 7379 del 2018; Cass.n. 16856 del 2018; Cass. n. 30537 del 2018). 3.2.1. Può, peraltro, precisarsi che «rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla predetta procedura, ai sensi dell'art. 173 l.fall., anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza, e, quindi, anche ove questi ultimi siano stati resi edotti di quell'accertamento» (cfr. Cass. n. 25165 del 2016; Cass. n. 26429 del 2017; Cass.n. 30537 del 2018). 3.3. La fattispecie concretamente in esame rinvia in modo diretto alla nozione di «atti di frode», quale figura non tipizzata e residuale di revoca del concordato posta dal legislatore a fianco di una serie di fatti specificamente individuati, l'uno e gli altri di carattere tra loro sostanzialmente omologo (cfr. l'art. 173 comma 1, primo periodo, l.fall.). 3.2.1. Come opportunamente puntualizzato dalla recente Cass. n. 25458 del 2019, nei confronti di questa nozione, la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato - in relazione al profilo «fraudolento» dell'intendimento di compiere l'atto - che, in realtà, questo può anche «consistere nella mera consapevolezza di avere taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori», senza che occorra la presenza di una dolosa preordinazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 16856 del 2018): la valenza «decettiva» dell'atto di frode risolvendosi, per l'appunto, in un comportamento di taglio sostanzialmente «falsante». 3.2.2. Tale comportamento viene - è stato altresì precisato - ad assumere rilevanza nella prospettiva della sua mera «potenzialità decettiva», non già necessariamente in quella dell'effettiva consumazione, posto che la norma dell'art. 173 «non richiede che, una volta accertata la presenza di atti di frode, venga dato F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 spazio a successive valutazioni dei creditori» (cfr. Cass. n. 30537 del 2018): la Data pubblicazione 02/05/2022 norma, in altri termini, ferma la rilevanza del comportamento alla oggettiva potenzialità del carattere «falsificante» dell'atto, non richiedendo inoltre il verificarsi di un concreto pregiudizio (non rilevando, cioè, che «l'inganno si sia effettivamente realizzato». Cfr. Cass. n. 14552 del 2014). 3.3. L'esperienza di questa Corte mostra la sussistenza di un'ampia, variegata gamma di «atti» ritenuti idonei a perpetrare la «frode» sanzionata dall'art. 173 l.fall.. Risultano venuti in discussione così, tra gli altri, lo scostamento, rilevante e non motivato né plausibile, del valore assegnato alle rimanenze di magazzino in sede di proposta rispetto a quello di bilancio (cfr. Cass. n. 15695 del 2018); l'omessa indicazione di fideiussioni prestate dal proponente, poi pure escusse (cfr. Cass., n. 30537 del 2018); lo spin-off immobiliare, «non specificato nei suoi precisi termini», con cessione delle quote relative alla nuova società a terzi (cfr. Cass., n. 16858 del 2018); la mancata indicazione di passività legate alla non dichiarata esistenza di contratti derivati (cfr. Cass. n. 7975 del 2017); l'operazione di leveraged buyout, descritta in termini «incompleti» e dunque imprecisi (cfr. Cass.n. 9050 del 2014); l'inadeguata illustrazione di una delibera di riduzione del capitale della società proponente (cfr. Cass. n. 2773 del 2017); la taciuta appropriazione indebita di fondi sociali (cfr. Cass. n. 25165 del 2016); la sussistenza di una situazione debitoria ben superiore a quella emergente dalla domanda (cfr. Cass. n. 15013 del 2018); la vendita di un pacchetto azionario non adeguatamente illustrato (cfr. Cass. n. 25164 del 2016); il «silenzio mantenuto, nella proposta di concordato», su una transazione «pressoché coeva alla deliberazione di richiedere l'ammissione alla procedura concordataria» e «valutata dalla corte territoriale estremamente svantaggiosa per la debitrice» (cfr. Cass. n. 14552 del 2014). 3.3.1. Si tratta, come si vede, di situazioni e di atti tra loro anche molto diversificati: come è del resto naturale, posto il carattere «aperto» (non preventivamente tipizzato, cioè) della disposizione normativa dell'«atto in frode». 3.4. In realtà, a tratto costitutivo e informante della nozione di «atto in frode» si pongono due aspetti, ben individuati e scolpiti dalla giurisprudenza di questa Corte, che stanno, per così dire, a monte della variata tipologia di atti e situazioni appena ricordati. Deve trattarsi, dunque, di una circostanza la cui esistenza viene taciuta nella sua materialità oppure esposta in modo non adeguato e compiuto, come successivamente venuta alla luce in esito alle verifiche ed analisi compiute dal F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 commissario giudiziale. Questo deficit informativo deve essere, inoltre, tale da Data pubblicazione 02/05/2022 risultare, di per sé, idoneo ad alterare la cognizione informativa dei creditori e, quindi, ad incidere in modo significativo sulla valutazione compiuta dagli stessi (cfr., ex aliis, Cass., n. 14552 del 2014; Cass. n. 16858 del 2018; Cass., n. 30537 del 2018). 3.4.1. A mezzo della previsione dell'art. 173, la legge fall. pretende, in definitiva, che i creditori siano puntualmente informati delle caratteristiche rilevanti di cui alla proposta di concordato, così da essere messi in grado esprimere un giudizio - di consenso oppure di dissenso - correttamente informato. 3.5. In base ai suesposti, e qui condivisi, principi, dunque, nella odierna fattispecie, il fatto segnalato dai commissari giudiziali e considerato dal tribunale prima, e dalla corte di appello poi, come rilevante ai fini della revoca dell’ammissione della ricorrente al concordato preventivo e della conseguente dichiarazione del suo fallimento è stata la modifica alla proposta concordataria del 22 febbraio 2018, con la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. - come si legge nella sentenza oggi impugnata - dichiarò «l’intenzione di mettere a disposizione della procedura, al fine di assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari», alcuni beni immobili, di proprietà dei soci della ricorrente e di un soggetto terzo, compitamente descritti e gravati, peraltro, di ipoteche volontarie e giudiziali iscritte da svariati istituti bancari. 3.5.1. Come ancora riferisce la menzionata sentenza, nella seconda relazione integrativa dei commissari, datata 2 marzo 2018, si legge, in proposito, che «sui beni di terzi messi a disposizione della procedura per un valore stimato di complessivi euro 1.064.790, gravano ipoteche volontarie per euro 734.811,21 e giudiziali per euro 2.120.000,00 a favore di banche per complessivi euro 2.854.811,21 così come sopra indicate e rilevate dalle ispezioni ipotecarie. (…). Ciò, in assenza di dichiarazioni di assenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte da parte degli istituti di crediti garantiti, rende praticamente nullo l’apporto di finanza esterna ipotizzato. La messa a disposizione da terzi di immobili non liberi da iscrizioni ipotecarie e non liberi da debiti, come indicati nell’istanza in esame, non risulta pertanto di qualche utilità alla soddisfazione del ceto creditorio chirografario». 3.5.2. Proprio muovendo da queste considerazioni, allora, la corte distrettuale, tenuto conto delle modalità con cui erano stati esposti i dati necessari alla valutazione della proposta stessa, ha ritenuto che tale integrazione avuto un effetto F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 decettivo, «(che ha comportato, tra l’altro, anche una ingiustificata protrazione Data pubblicazione 02/05/2022 della procedura), poiché - a fronte di una pure sufficiente descrizione dei beni ulteriori - non è stata esposta con chiarezza l'esistenza e l'ammontare delle ipoteche volontarie e giudiziali iscritte e, soprattutto, è stato fatto cenno a trattative con le banche per la cancellazione di tutti i gravami, che, nondimeno, i commissari non hanno potuto constatare. Si è dunque in presenza di fatti non adeguatamente esposti, che la S.C. ritiene sufficienti per la revoca del concordato ai sensi dell’art. 173 l.f.». 3.6. Si è al cospetto, pertanto, di un fatto che non rientra in alcuna delle ipotesi specificatamente tipizzate nell'art. 173, comma 1, l.fall. (accertamento o dissimulazione di parte dell'attivo, omessa dolosa denuncia di uno o più crediti, esposizione di passività inesistenti), sicché va ricondotto nell'ipotesi residuale e generica, ivi prevista, degli «altri atti di frode», imponendosi, conseguentemente, l'indagine circa il suo carattere doloso, non essendo concepibile un atto fraudolento che non sia sorretto da una precisa intenzione di compierlo (cfr. Cass. n. 17038 del 2011). Carattere doloso che, come si è già detto, può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto nella proposta/integrazione circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori (cfr. Cass. n. 10778 del 2014; Cass. n. 9027 del 2016; Cass. n. 26429 del 2017; Cass. n. 16856 del 2018), rilevando la fraudolenza non già in termini di effettiva consumazione, ma di potenzialità decettiva nei riguardi dei creditori. 3.6.1. Esso dimostra palesemente l'esistenza di una divergenza - consapevolmente taciuta o, se si preferisce, non adeguatamente descritta - tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con l’integrazione della proposta concordataria e quella effettivamente riscontrata dai commissari giudiziali, rivelandosi, peraltro, inammissibile, in questa sede, la diversa lettura che di tale integrazione continua a voler dare l’odierna ricorrente, all’evidente scopo di trasformare, del tutto surrettiziamente, oltre che inammissibilmente, il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. le già richiamate Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass.n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 3.6. Resta solo da aggiungere, con specifico riferimento alla censura di cui al Data pubblicazione 02/05/2022 terzo motivo di ricorso, che lo stesso è inammissibile, benché non sotto il profilo, prospettato da [OSCURATO:SOCIETA]., del limite di cui all'art. 348-ter cod. proc. civ.. 3.6.1. Invero, in relazione a quest'ultimo, come affatto condivisibilmente precisato da Cass. n. 5520 del 2017 (che, sullo specifico punto, ha superato il precedente contrario espresso da Cass. n. 1341 del 2016), e ribadito, poi, dalla più recente Cass. n. 29770 del 2020, la portata restrittiva del diritto di difesa, di cui la facoltà di impugnazione è declinazione positiva, esige una lettura circoscritta dell'art. 348-ter cod. proc. civ. al solo appello, e cioè ad un giudizio a cognizione piena connotato da vincoli di riesame cui assolvono le disposizioni di cui agli artt.342, 345 e 346 cod. proc. civ., secondo un contesto di possibile e filtrato doppio grado sulle stesse prove. Ora, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è giudizio che prosegue un accertamento a cognizione piena, benché speciale, che, però, non solo non si sovrappone all'appello del codice di rito (come, anche denominativamente, chiarito dal d.lgs. n. 169 del 2007), ma nemmeno di quello prevede le medesime cadenze, a cominciare dall'effetto devolutivo peculiare che lo connota: così, una parte che non si sia costituita avanti al tribunale anche per determinazione volontaria (come il debitore dichiarato fallito) o per assenza di previsione istituzionale dell'organo (come il curatore reclamato) o per insorgenza di una legittimazione posta dalla legge (come l'interessato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, l.fall.) ben può introdurre fatti nuovi, assenti dal dibattito avanti al primo giudice ed idonei anche a sovvertire la prima decisione (cfr. Cass. n. 12964 del 2016; Cass. n. 6835 del 2014; Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 9174 del 2012; Cass. n. 22546 del 2010). Il che permette di osservare che solo la disciplina compiuta dell'appello di cui agli artt. 339 e ss. cod. proc. civ. è destinata ad ospitare la regola di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., la cui portata eccettuativa rispetto al potere di impugnazione ulteriore è non casualmente esclusa, ed ancora in modo espresso, con riguardo a casi ancora di appello, quali descritti all'art. 348-bis, comma 2, cod. proc. civ. (e nei limiti del rinvio). Non possono, dunque, essere confusi la natura di sentenza della decisione di fallimento, e della sua conferma assunta con analoga decisione della corte d'appello, la sua idoneità a passare in giudicato ovvero l'acquisita (con la riforma) maggior pienezza del contraddittorio processuale (su cui, peraltro, la specialità d'instaurazione ai sensi dell'art. 15 l.fall. permette di rilevare zone di accelerazione e semplificazione non riscontrabili nel rito civile ordinario), con gli elementi sufficienti a permeare la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 più convincente immunità dell'area applicativa dell'art. 348-ter, comma 5, cod. Data pubblicazione 02/05/2022 proc. civ., oltre il perimetro testuale ivi definito, in ogni caso non estensibile all'accertamento, per quanto ripetuto e conforme, sui fatti del fallimento. Neppure è ipotizzabile, infine, un'applicazione anche solo analogica di quella disciplina, posto che mancherebbe l'identità di ratio che in generale giustifica l'applicazione analogica di norme: infatti, altro è l'appello disciplinato dal codice di procedura, altro, invece, il reclamo compiutamente disciplinato dall'art. 18 l.fall., al quale, del resto, come innanzi detto, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce un effetto devolutivo diverso da quello proprio dell'appello (cfr., ex aliis, Cass. n. 8227 del 2012 e Cass. n. 12964 del 2016). 3.6.2. Fermo quanto precede, va rimarcato, tuttavia, che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (ivi formalmente invocato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione), - nel testo, qui applicabile ratione temporis (risultando impugnata una sentenza pubblicata il 17 dicembre 2018), come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). 4. Miglior sorte nemmeno meritano il quarto ed il quinto motivo di ricorso, anch’essi scrutinabili congiuntamente perché connessi. 4.1. In proposito è sufficiente ribadire: i) con specifico riferimento al quarto motivo - anche a voler soprassedere sulla dedotta inammissibilità per novità eccepita dal fallimento controricorrente - che è compito precipuo del giudice garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura concorsuale, e, in tale prospettiva, compete a lui esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità e la logicità della motivazione ed il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 conseguente giudizio (cfr. già Cass., SU, n. 1521 del 2013, e poi anche Cass. n. Data pubblicazione 02/05/2022 13083 del 2013; Cass. n. 11423 del 2014; Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 645 del 2019, in motivazione; Cass. n. 25474 del 2019, in motivazione). Il tribunale, dunque, - come si è già detto scrutinandosi il primo motivo - ha il potere di compiere una penetrante verifica della adeguatezza dell'informazione che viene fornita ai creditori, proprio al fine di consentire a questi ultimi un'espressione libera e consapevole del voto (cfr. Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 5825 del 2018). Naturalmente è poi rimessa ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta; ma sempre che l'attestazione consenta di esprimere in modo completo la valutazione suddetta. Da questo punto di vista, spetta, quindi, al giudice il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso (cfr. Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 645 del 2019; Cass. n. 25474 del 2019, in motivazione); ii) quanto al vizio motivazionale denunciato con il quinto motivo, le medesime considerazioni e, conseguentemente, l’analoga soluzione già precedentemente esposte ed adottata in relazione al terzo motivo. 5. Il sesto motivo, infine, deve considerarsi inammissibile. 5.1. Invero, l’esito negativo dello scrutinio di tutte le altre precedenti doglianze ha reso ormai non più contestabile la legittimità dell’intervenuta revoca dell’ammissione al concordato per la inidoneità della corrispondente proposta ad assicurare il pagamento dei creditori chirografari almeno in ragione del venti per cento. Ciò rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura in esame, la quale non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento della sentenza. 6. In definitiva, il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione va respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità a carico della menzionata società e liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, come in dispositivo, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3424/2019 Numero sezionale 1680/2022 Numero di raccolta generale 13817/2022 art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la Data pubblicazione 02/05/2022 debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p