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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 21693/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, con cui era stata respinta la domanda del detenuto di concessione della liberazione anticipata per il semestre dal 15.5.2020 al 14.11.2020.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Barchetta, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 54

I. n. 354/75 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

E in vero, l'ordinanza impugnata ha, con motivazione assolutamente logica ed esente da vizi giuridici di sorta, spiegato le ragioni della propria decisione (cfr. pagg. 1 e 2).

A fronte di ciò, le doglianze formulate in ricorso riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico - giuridici dal giudice di merito; in ogni caso, le stesse sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle emergenze procedimentali, estranee al sindacato di legittimità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, con cui era stata respinta la domanda del detenuto di concessione della liberazione anticipata per il semestre dal 15.5.2020 al 14.11.2020. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Barchetta, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 I. n. 354/75 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. E in vero, l'ordinanza impugnata ha, con motivazione assolutamente logica ed esente da vizi giuridici di sorta, spiegato le ragioni della propria decisione (cfr. pagg. 1 e 2). A fronte di ciò, le doglianze formulate in ricorso riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico - giuridici dal giudice di merito; in ogni caso, le stesse sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle emergenze procedimentali, estranee al sindacato di legittimità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I
Sentenza Cassazione n. 21693/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris