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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 04487/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036S747) natd a LEGNAGO il 18/06/1998 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo l'imputata dalla contestata ricettazione di una somma di danaro, confermandone la penale responsabilità per le residue condotte ascritte e rinnodulando il trattamento sanzionatorio; rilevato che con l'unico motivo proposto la difesa censura l'affermazione di responsabilità dell'imputata sull'assunto del totale difetto di prova in ordine al delitto presupposto della contestata ricettazione; che la difesa reitera genericamente rilievi già adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi sulla scorta di una motivazione giuridicamente corretta ed esente da profili di illogicità manifesta che ha tratto la prova della derivazione illecita dei preziosi rinvenuti dall'operato occultamento degli stessi in varie parti del corpo della prevenuta in assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine al possesso degli stessi, valorizzando -altresì- le condizioni personali della ricorrente, incompatibili con la legittima detenzione di siffatto compendio; che la valutazione della Corte territoriale è conforme al principio in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (tra molte, Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019,Cavalli,Rv. 277334 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036S747) natd a LEGNAGO il 18/06/1998 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo l'imputata dalla contestata ricettazione di una somma di danaro, confermandone la penale responsabilità per le residue condotte ascritte e rinnodulando il trattamento sanzionatorio; rilevato che con l'unico motivo proposto la difesa censura l'affermazione di responsabilità dell'imputata sull'assunto del totale difetto di prova in ordine al delitto presupposto della contestata ricettazione; che la difesa reitera genericamente rilievi già adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi sulla scorta di una motivazione giuridicamente corretta ed esente da profili di illogicità manifesta che ha tratto la prova della derivazione illecita dei preziosi rinvenuti dall'operato occultamento degli stessi in varie parti del corpo della prevenuta in assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine al possesso degli stessi, valorizzando -altresì- le condizioni personali della ricorrente, incompatibili con la legittima detenzione di siffatto compendio; che la valutazione della Corte territoriale è conforme al principio in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (tra molte, Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019,Cavalli,Rv. 277334 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]
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