Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:653
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0119_RES
Causa C‑119/23
Virgilijus Valančius
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale,
proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE – Articolo 254, secondo comma, TFUE – Nomina dei giudici del Tribunale dell’Unione europea – Garanzie di indipendenza – Capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali – Procedimento nazionale di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale dell’Unione europea – Gruppo di esperti indipendenti incaricato di valutare i candidati – Elenco di merito dei candidati che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE – Proposta di un candidato iscritto nell’elenco di merito diverso dal candidato classificato al primo posto – Parere del comitato previsto dall’articolo 255 TFUE sull’adeguatezza dei candidati»
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Portata – Procedura di nomina dei giudici dell’Unione – Procedura nazionale di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale dell’Unione europea – Domanda di interpretazione dei requisiti previsti dai Trattati per la nomina dei giudici del Tribunale – Inclusione
(Art. 19, § 2, comma 3, TUE; art. 254, comma 2, TFUE)
(v. punti 28-34)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Portata – Interconnessione con il diritto ad un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge
(Art. 2 e 19, § 2, comma 3, TUE)
(v. punti 46-50)
Corte di giustizia dell’Unione europea – Nomina dei giudici del Tribunale dell’Unione europea – Requisiti di indipendenza e di capacità professionale previsti dal diritto dell’Unione – Incidenza sulla procedura nazionale di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale – Normativa nazionale che prevede l’intervento, nella procedura di selezione, di un gruppo di esperti indipendenti incaricati di valutare i candidati e di stilare un elenco di merito – Proposta del governo nazionale di approvare un candidato iscritto in questo elenco, diverso dal candidato classificatosi al primo posto – Ammissibilità – Garanzie del rispetto dei suddetti requisiti
(Art. 19, § 2, comma 3, TUE; art. 254, comma 2, TFUE)
(v. punti 53, 54, 56-60, 62, 63, 65, 66 e disp.)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania), la Grande Sezione della Corte si pronuncia sull’incidenza delle disposizioni dei Trattati disciplinanti la nomina dei giudici del Tribunale dell’Unione europea (
1
) sulla procedura nazionale di proposta di un candidato all’esercizio di tali funzioni.
Nel 2016 il sig. Valančius è stato nominato giudice del Tribunale. Dopo la fine del suo mandato nell’agosto 2019, egli ha continuato ad esercitare le sue funzioni (
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). Nel 2021 è stata avviata una procedura per la selezione di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale (
3
). Conformemente a tale procedura, un gruppo di lavoro composto a maggioranza da esperti indipendenti ha stilato un elenco di merito di candidati, suddivisi in ordine decrescente in funzione del punteggio ottenuto. Il sig. Valančius era il candidato classificato al primo posto in tale elenco.
Nel 2022 il governo lituano ha deciso di proporre quale candidato alle funzioni di giudice del Tribunale la persona iscritta al secondo posto nell’elenco di cui sopra. A seguito di un parere sfavorevole su tale candidato emesso dal comitato previsto dall’articolo 255 TFUE, detto governo ha deciso di proporre la candidatura della persona iscritta al terzo posto nel medesimo elenco. Nel 2023 quest’ultima persona è stata nominata giudice del Tribunale.
Il sig. Valančius ha contestato dinanzi al giudice del rinvio la legittimità delle decisioni di proposta adottate dal governo lituano, chiedendo, segnatamente, di ordinare a detto governo di riaprire la procedura di proposta e di sottoporre il nome del candidato classificato al primo posto nell’elenco di merito.
È in tale contesto che il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni dei Trattati disciplinanti la nomina dei giudici del Tribunale.
Giudizio della Corte
Riguardo alla sua competenza a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte osserva che, in virtù del diritto dell’Unione (
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), la procedura di nomina di un giudice del Tribunale è articolata in tre fasi. In una prima fase, il governo dello Stato membro interessato propone un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale trasmettendo tale proposta al segretariato generale del Consiglio. In una seconda fase, il comitato previsto dall’articolo 255 TFUE emette un parere sull’adeguatezza di tale candidato all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale, alla luce dei requisiti previsti dall’articolo 254, secondo comma, TFUE. In una terza fase, che fa seguito alla consultazione di detto comitato, i governi degli Stati membri, tramite i loro rappresentanti, procedono alla nomina di detto candidato quale giudice del Tribunale, mediante una decisione adottata di comune accordo su proposta del governo dello Stato membro interessato. Pertanto, la decisione di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale, adottata dal governo di uno Stato membro, costituisce la prima fase della procedura di nomina disciplinata dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE e rientra dunque, a questo titolo, nell’ambito di applicazione delle disposizioni sopra citate. Alla luce di tali circostanze, l’interpretazione delle disposizioni suddette rientra manifestamente nella competenza pregiudiziale della Corte.
Quanto al merito delle questioni pregiudiziali sollevate, la Corte sottolinea che il requisito di indipendenza dei giudici concretizza uno dei valori fondamentali dell’Unione e dei suoi Stati membri sanciti dall’articolo 2 TUE, che definiscono l’identità stessa dell’Unione in quanto ordinamento giuridico comune ed il cui rispetto si impone sia all’Unione che agli Stati membri. Dato che tale requisito, il quale si compone di due aspetti, l’indipendenza in senso stretto e l’imparzialità, è inerente alla funzione giurisdizionale e che l’articolo 19 TUE confida congiuntamente alla Corte di giustizia dell’Unione europea e ai giudici nazionali il compito di assicurare il controllo giurisdizionale nell’ordinamento giuridico dell’Unione, esso si impone tanto a livello dell’Unione, segnatamente per i giudici del Tribunale, quanto a livello degli Stati membri, per i giudici nazionali.
Inoltre, la Corte ricorda che il requisito relativo ad un giudice precostituito per legge è intimamente connesso, segnatamente, al requisito di indipendenza, nel senso che entrambi sono finalizzati al rispetto dei principi fondamentali rappresentati dal primato del diritto e dalla separazione dei poteri, principi che sono essenziali allo Stato di diritto il cui valore viene affermato all’articolo 2 TUE. Orbene, il requisito relativo ad un giudice precostituito per legge ingloba, per sua stessa natura, il processo di nomina dei giudici, dovendosi precisare in tale contesto che l’indipendenza di un tribunale si misura, segnatamente, in base al modo in cui i suoi membri sono stati nominati.
A questo proposito, i presupposti sostanziali e le modalità procedurali relative alla nomina dei giudici del Tribunale devono permettere di escludere, negli amministrati, qualsiasi legittimo dubbio quanto al fatto che essi soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE, i quali si riferiscono contemporaneamente alle «garanzie di indipendenza» e alla «capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali». A questo scopo, è segnatamente necessario garantire l’integrità dell’intera procedura di nomina dei giudici del Tribunale e, di conseguenza, del risultato di quest’ultima in ciascuna fase di cui tale procedura si compone.
Così, per quanto riguarda, anzitutto, la fase nazionale di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale, la Corte rileva, da un lato, che, in assenza, nel diritto dell’Unione, di disposizioni specifiche a ciò dirette, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare le modalità procedurali di proposta di tale candidato, purché tali modalità non possano far nascere, nei singoli, legittimi dubbi quanto al rispetto, da parte del candidato proposto, dei requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE. A questo proposito, il fatto che dei rappresentanti del potere legislativo o del potere esecutivo intervengano nell’iter di nomina dei giudici non è di per sé idoneo a suscitare siffatti legittimi dubbi nei singoli. Ciò premesso, l’intervento di organi consultivi indipendenti nonché l’esistenza, nel diritto nazionale, di un obbligo di motivazione sono suscettibili di contribuire ad una maggiore obiettività del processo di nomina, circoscrivendo il potere discrezionale di cui può disporre l’istituzione investita del potere di nomina.
Dall’altro lato, per quanto riguarda i presupposti sostanziali previsti per la selezione e la proposta dei candidati alle funzioni di giudice del Tribunale, la Corte sottolinea che gli Stati membri, pur disponendo di un ampio margine di discrezionalità per definire tali presupposti, devono nondimeno fare in modo, indipendentemente dalle modalità procedurali adottate a tal fine, di garantire che i candidati proposti soddisfino i requisiti di indipendenza e di capacità professionale previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE.
Poi, la Corte sottolinea che la verifica dell’adeguatezza dei candidati proposti dagli Stati membri all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale alla luce dei requisiti suddetti rientra parimenti nella responsabilità del comitato previsto dall’articolo 255 TFUE. Infatti, ai fini dell’adozione del suo parere in merito a tale adeguatezza, detto comitato deve verificare che il candidato proposto soddisfi i requisiti di indipendenza e di capacità professionale che sono richiesti dai Trattati per esercitare le funzioni di giudice del Tribunale.
In tale contesto, la Corte precisa che, se l’esistenza di una procedura di selezione aperta, trasparente e rigorosa è un elemento pertinente nell’ambito della verifica del rispetto di detti requisiti da parte del candidato proposto, l’assenza di una tale procedura non costituisce, per contro, in quanto tale, un motivo che permetta di far sorgere dubbi in ordine a tale rispetto. Ai fini di tale verifica, il comitato previsto dall’articolo 255 TFUE può chiedere al governo autore della proposta di trasmettergli informazioni supplementari o altri elementi che esso giudichi necessari per le proprie deliberazioni.
Infine, la Corte indica che il compito di garantire il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE incombe parimenti ai governi degli Stati membri, tramite i loro rappresentanti, allorché essi decidono, tenuto conto del parere formulato dal comitato previsto dall’articolo 255 TFUE, di nominare quale giudice del Tribunale il candidato proposto da uno dei suddetti governi. Infatti, una volta nominato, tale candidato diviene giudice dell’Unione e non rappresenta lo Stato membro che l’ha proposto.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte conclude che, qualora uno Stato membro abbia istituito una procedura di selezione dei candidati alle funzioni di giudice del Tribunale nell’ambito della quale un gruppo composto a maggioranza da esperti indipendenti è incaricato di valutare tali candidati, di redigere un elenco di merito di quelli tra loro che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE, e di indicare, a titolo di raccomandazione, il candidato classificato in prima posizione in questo elenco, il semplice fatto che il governo di tale Stato membro abbia deciso di proporre un candidato iscritto in tale elenco diverso dal candidato classificatosi al primo posto non è, di per sé, sufficiente per concludere che tale proposta è idonea a suscitare legittimi dubbi in ordine al rispetto dei suddetti requisiti da parte del candidato proposto. Inoltre, il fatto che il comitato previsto dall’articolo 255 TFUE abbia espresso un parere favorevole sul candidato proposto dal governo nazionale che era iscritto in terza posizione nel suddetto elenco di merito è idoneo a confermare che la decisione dei governi degli Stati membri di nominare tale candidato è conforme ai requisiti sopra menzionati.
(
1
) Articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e articolo 254, secondo comma, TFUE.
(
2
) In applicazione dell’articolo 5, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
(
3
) Pretendento į Europos Sąjungos [OSCURATO:PERSONA] teisėjus atrankos tvarkos aprašas (descrizione della procedura di selezione di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale dell’Unione europea), nella versione applicabile ai fatti in discussione nel procedimento principale, adottato mediante il decreto n. 1R‑65 del Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania, del 9 marzo 2021.
(
4
) Segnatamente, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE, dell’articolo 254, secondo comma, TFUE e dell’articolo 255 TFUE.