CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni e nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di revisione di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni ventidue di reclusione per i reati di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], raggiunti da colpi di arma da fuoco, nonché per i reati di detenzione e porto illegale dell'arma utilizzata per gli omicidi, con l'attenuante della provocazione equivalente alla recidiva, fatti commessi in Ostia il 15 dicembre 2006. La Corte di cassazione - sez. V, sentenza n. 23128 del 2020 - con l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità della Corte di appello di Perugia ha affermato la rilevanza delle prove dichiarative dedotta dalla difesa con la richiesta di revisione e, provvedendo senza rinvio, ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Firenze. 2. Già in data 13 ottobre 2014 fu avanzata una richiesta di revisione fondata sulle medesime prove sopravvenute oggi riproposte, e specificamente sulle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Manuel di Rocco, che avevano già proposto la tesi del possesso della pistola da parte di Carichino e della colluttazione tra questi e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale erano stati esplosi alcuni colpi che avevano raggiunto, ferendoli mortalmente, Carichino e Calabrese. Le prove testimoniali appena indicate sono dunque inammissibili, perché a fronte di una ordinanza di inammissibilità la nuova richiesta di revisione deve fondarsi su elementi diversi. La presente richiesta di revisione adduce quali prove nuove sopravenute le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E però, Porcu fu sentito in dibattimento e dunque è inammissibile la sua testimonianza perché la ritrattazione o la modifica delle precedenti dichiarazioni non costituiscono prova nuova. Per quel che attiene alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], essa, al pari per il vero delle altre prove richieste, intende introdurre una versione dei fatti non in linea con quanto già dichiarato, nel corso del dibattimento da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sì riferito che uno degli aggressori era armato di pistola ma ha escluso che fosse Carichino o Calabrese. Non risponde pertanto al vero quanto affermato nella richiesta di revisione, ossia che le prove sopravvenute darebbero riscontro alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dato che questi non ha mai riferito che Carichino avesse una pistola e che avesse con lui ingaggiato una colluttazione. La testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] si prospetta come superflua. La descrizione della vicenda non è sovrapponibile a quella di [OSCURATO:PERSONA] ma a quella del figlio della vittima, [OSCURATO:PERSONA], la cui testimonianza combacia con i dati autoptici e con il numero dei colpi inesplosi rinvenuti sul luogo dei delitti 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per non essersi la Corte territoriale attenuta al principio di diritto e per non aver adeguatamente motivato. La Corte di cassazione, in sede di annullamento con rinvio, ha individuato la rilevanza del tema probatorio costituito dal possesso della pistola in capo a Carichino e della questione della legittima difesa. Entrambi gli aspetti sono stati trascurati dalla Corte di appello che ha valorizzato a tal fine un dato inconferente, ossia che l'imputato avrebbe riferito di essersi accorto nel corso della concitata aggressione della presenza di un'arma in possesso di un appartenente al grippo Carichino e non al Carichino stesso, e non si è avveduta che il dato dell'arma nella disponibilità degli aggressori costituisce elemento capace di far naufragare la ricostruzione operata dai giudici di merito. La Corte di appello avrebbe dovuto pertanto introdurre la fase rescissoria. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il carattere di novità delle prove del giudizio di revisione prescinde dal fatto che siano state già acquisite nel precedente giudizio. Quel che importa è che non siano state valutate ed è quindi errata la valutazione di inammissibilità delle deposizioni dei testimoni Bisesti, Lima e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha violato questo precetto e ha omesso la doverosa comparazione complessiva delle prove pregresse e delle prove introdotte nel giudizio di revisione. Ha poi omesso di valutare l'attendibilità della ritrattazione del teste Porcu ed è incorsa nel vizio di manifesta illogicità nell'affermare la superfluità della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La Corte di cassazione - sez. V, sentenza n. 23128 del 2020 - ha annullato l'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di appello di Perugia affermando la rilevanza delle nuove prove dichiarative nella prospettiva delle valutazioni di ammissibilità della richiesta di revisione. Ha censurato in quel provvedimento l'anticipazione alla fase degli apprezzamenti di mera ammissibilità di valutazioni di merito e ha quindi imposto il passaggio alla fase successiva. 2 ./ 3. È noto che nel giudizio di revisione disciplinato dal codice di rito vigente non può operarsi una distinzione tra fasi interne diverse, quella rescindente e quella rescissoria, perché non è più previsto uno stadio procedimentale che si concluda con la revoca o l'annullamento della sentenza che si vuol rivedere. La Corte di appello, in forza della previsione - nell'art. 634 cod. proc. pen. - della causa di inammissibilità della manifesta infondatezza della richiesta, ha il limitato potere-dovere di valutazione anche nel merito, nel momento preliminare delle decisioni di ammissibilità, "della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da prove formalmente qualificabili come nuove, a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento. Appare dunque necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei nova, che non si traduca tuttavia in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito" - Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003, Rv. 226140 -. 4. In attuazione della pronuncia di annullamento la Corte di appello di Firenze ha dato corso al giudizio di revisione con lo svolgimento del dibattimento, seppure lo abbia arrestato senza aprire la fase dell'istruttoria per l'assunzione delle nuove prove dedotte con la richiesta. Ha infine rigettato la richiesta di revisione sulla base dell'apprezzamento dell'assenza del carattere di novità delle prove dedotte e della loro sostanziale inidoneità a dimostrare, secondo una valutazione di tipo prognostico, che il condannato debba essere prosciolto. Ha in buona sostanza ritenuto la superfluità dell'assunzione dibattimentale delle prove dedotte perché, pur recependo di esse integralmente il contenuto informativo pienamente in linea con la prospettazione difensiva, il quadro probatorio complessivo non subirebbe un mutamento tale da imporre un diverso esito dell'accertamento. 5. L'annullamento disposto dalla Corte di cassazione non ha infatti privato il giudice di merito di operare, ovviamente con i necessari approfondimenti, l'esame di idoneità delle prove dedotte a ribaltare la pronuncia irrevocabile. Il passaggio di fase ha dunque consentito un rinnovato e compiuto accertamento sulla qualità del materiale di prova posto a base della richiesta di revisione, opportunamente condotto con il raffronto con quanto la pregressa istruttoria ha già consentito di accertare. Si tenga a tal proposito conto del principio di diritto per il quale "in sede di giudizio di revisione, la Corte d'Appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva. (Fattispecie in cui è stato escluso che la citazione a giudizio del condannato, pur ad esito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, implichi necessariamente il vaglio sul profilo dell'ammissibilità dell'istanza di revisione)" - Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Rv. 273452; e, ancora prima, Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220441, secondo cui "la norma di cui all'art.634 cod. proc. pen. secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt.629 e 630 cod. proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto" -. 6. È proprio la ricostruzione del fatto, sì come operata nel pregresso giudizio di cognizione, a privare di idoneità in funzione di un proscioglimento le asserite nuove prove. Come affermato dalla Corte di appello, una carattere che accomuna tutte le nuove deduzioni è che offrono una versione incompatibile con il racconto del condannato, che non ha detto mai che la pistola degli aggressori fosse nelle mani di Carichino o Calabrese; e soprattutto con i dati oggettivi dell'aggressione armata, tratti anche dall'esame autoptico, capaci di smentire in radice l'ipotesi di una legittima difesa, costituiti dalla regione corporea attinta dai colpi -le vittime furono colpite l'una al petto e l'altra alla schiena -, dall'inceppamento dell'arma da cui partirono i colpi con necessità di un successivo caricamento e dal numero, ben tre, dei colpi esplosi, indici tutti concordemente convergenti sull'assenza dei presupposti di una legittima difesa. A fronte di questi dati, il narrato dei dichiaranti a cui fa riferimento la richiesta di revisione non può indurre, questo il coerente giudizio della Corte di appello, a ribaltare la pronuncia di condanna: da qui la superfluità della rinnovazione dibattimentale. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla mancata assunzione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], già sentito nel precedente dibattimento, si osserva che "non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone d'accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione" - Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, Rv. 279714 -; e che il ricorso non ha in alcun modo prospettato gli elementi che dovrebbero accreditare la tesi di una falsità delle precedenti dichiarazioni. 7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambe difese dall'avv.to M. Stagliano, spe