CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34394/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile per genericità, risultando aspecifico e reiterativo di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; Osservato che, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509) e che, nella specie il diniego è sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte evidenziato che i fatti accertati si connotano per una particolare scaltrezza, per essersi il ricorrente pretestuosamente fatto autorizzare l'allontanamento dal luogo di restrizione per recarsi in ospedale, ed avere raggiunto, senza neppure attendere il consulto clinico, la persona nei cui confronti egli era chiamato a rispondere del reato di atti persecutori (per cui è intervenuta remissione della querela); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] hia [OSCURATO:PERSONA] ilvia Giorgi DEPOS.,TATA IN2 4 SET 2026 I [OSCURATO:PERSONA] Doti ncir Tini