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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04437/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2570/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 28/2019, depositata il 4 gennaio 2019 ; Estinzione per cessazione della materia del contendere udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

C on quest’ultima la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Bologna la quale aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto, per l’anno di imposta 2008, il recupero di maggiori ritenute, oltre interessi e sanzioni.

2. L’Agenzia delle Entrate, in data 14 settembre 2022 , ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di conclusione di un accordo conciliativo avente ad oggetto l’avviso di accertamento oggetto di controversia, con compensazione delle spese.

La controricorrente, con memoria ex art. 380 - bis cod. proc. civ. depositata il 9 gennaio 2023, ha avanzato analoga istanza chiedendo ugualmente l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese lite tra le parti, stante l’intervenuta conciliazione della controversia.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 59, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 446, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, primo comma e terzo comma del d.lgs. 446/1992.

2. Il motivo non va esaminato nel merito dovendosi dare atto dell’’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo le parti conciliato interamente la lite.3.

Le spese del giudizio di legittimità restano compensate in ragione della conforme istanza di entrambe le parti.

Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del c . d.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sia perché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, sia perché il presupposto dell ’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2570/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 28/2019, depositata il 4 gennaio 2019 ; Estinzione per cessazione della materia del contendere udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. C on quest’ultima la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Bologna la quale aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto, per l’anno di imposta 2008, il recupero di maggiori ritenute, oltre interessi e sanzioni. 2. L’Agenzia delle Entrate, in data 14 settembre 2022 , ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di conclusione di un accordo conciliativo avente ad oggetto l’avviso di accertamento oggetto di controversia, con compensazione delle spese. La controricorrente, con memoria ex art. 380 - bis cod. proc. civ. depositata il 9 gennaio 2023, ha avanzato analoga istanza chiedendo ugualmente l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese lite tra le parti, stante l’intervenuta conciliazione della controversia. Considerato che: 1. Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 59, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 446, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, primo comma e terzo comma del d.lgs. 446/1992. 2. Il motivo non va esaminato nel merito dovendosi dare atto dell’’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo le parti conciliato interamente la lite.3. Le spese del giudizio di legittimità restano compensate in ragione della conforme istanza di entrambe le parti. Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del c . d. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sia perché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, sia perché il presupposto dell ’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di l
Sentenza Cassazione n. 04437/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris