CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46582/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Urso ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli di conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P. R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Melito di [OSCURATO:PERSONA] novembre 2016. Considerato che il motivo di ricorso, volto a contestare all'affermazione della responsabilità penale, è privo di specificità, in quanto si limita ad un generica censura in ordine al vizio di motivazione e lamenta la mancata pronuncia ex art.129 cod. proc. pen. Di contro la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, fonda la responsabilità penale sull'esito della perquisizione domiciliare che aveva portato al rinvenimento della sostanza stupefacente e del materiale utilizzato per il confezionamento della stessa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9