CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 27947/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 4 luglio 2024 la Corte di appello di Palermo confermava la precedente sentenza del giorno 3 novembre 2022 con cui il G.U.P. del Tribunale di Marsala aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato contestato; Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte palermitana, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha considerato pienamente integrati gli elementi costitutivi del reato contestato osservando che la mancanza in cui sarebbe incorso l'imputato omettendo di fornire le corrette informazioni al fine di percepire il reddito di cittadinanza, non esclude la sussistenza del dolo, avendo quello consapevolmente omesso di fornire la corretta informazione; che il ricorso devd.perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore il Pr