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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32335/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 21 aprile 2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il difensore dell' imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato che ha concluso conformemente al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 21 aprile 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 27 luglio 2020 che ha condannato l'imputato, per i reati di falsità ideologica e materiale in continuazione tra loro, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

L'imputato, Assistente capo del Corpo di Polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa circondariale di Messina e addetto al magazzino detenuti, è stato ritenuto responsabile per avere in più occasioni, abusando della sua qualità, formato atti falsi e attestato, come veri, fatti avvenuti in sua presenza.

L'imputato, secondo la prospettazione accusatoria, confermata nel merito, ha consegnato indebitamente dei beni ad alcuni internati, facendo risultare nei verbali compilati per il ricevimento o la spedizione di pacchi ai predetti, circostanze non rispondenti al vero.

1.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, connrna 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente, evocando la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", lamenta il travisamento della prova dichiarativa che, in ogni caso, a suo avviso, non avrebbe potuto legittimare la formulazione di un giudizio di responsabilità.

1.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamenta la genericità dell'unico argomento - la gravità della condotta - posto a fondamento del rigetto delle attenuanti generiche.

1.3. Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine al diniego del beneficio della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, com'è riscontrabile nella vicenda in esame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.

In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'annmissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem rispetto a quella della decisione impugnata (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929), sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.

Le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, dunque, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. (Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Foggetti, Rv. 252615).

Ciò ricordato, deve rilevarsi che il ricorrente lamenta la violazione della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Orbene, deve ricordarsi che, in sede di legittimità, la violazione di siffetto principio rileva esclusivamente ove esso comporti l'illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 3/4/2017, Rv. 270108).

È altresì necessario che la ricostruzione dei fatti come prospettata dal ricorrente che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il percorso argonnentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa solo di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata.

In altri termini, il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato deve fare riferimento a dati desunti dai dati acquisiti dal processo e non ipotetici o congetturali anche se plausibili. (Sez. 2, n. 38:17 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01).

Il ricorrente lamenta altresì il travisamento della prova, vizio che consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova decisive nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.

Allorché si deduce siffatto vizio occorre, pena l'inammissibilità del relativo motivo di ricorso, indicare in maniera specifica e inequivoca le prove che si ritiene siano state travisate e ciò al fine di rendere possibile la loro lettura senza necessità di ricerca da parte della Corte, e l'individuazione delle stesse non deve essere né monca né parcellizzata.

Premessi tali principi costantemente applicati nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, deve rilevarsi che il ricorrente, pur richiamandoli, in realtà non ne fa corretta applicazione poiché reitera le medesime doglianze già proposte con il ricorso in appello e a cui il giudice distrettuale ha fornito adeguata motivazione, scevra da manifeste illogicità.

La Corte d'appello, infatti, precisa che a nulla rileva che all'interno del magazzino dove espletava il servizio il ricorrente potevano accedere anche altri agenti di polizia penitenziaria e il detenuto addetto alle pulizie in quanto detti accessi dovevano essere annotati dal responsabile addetto alla segreteria e nessuna attività sospetta perpetrata da soggetti terzi e non individuati sarebbe potuta sfuggire al controllo.

Osserva inoltre la Corte distrettuale che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dall'istruttoria non è emersa alcuna dimostrazione di accesso da parte di alcuno ai magazzini nei giorni intercorsi tra la scannerizzazione dei pacchi e la consegna materiale di essi ai detenuti, né risulta essere stata mai riscontrata, o men che meno segnalata dall'imputato, alcuna manomissione dei pacchi in oggetto, che avrebbe dovuto risultare atteso che i plichi giungevano ben chiusi prima di essere depositati in magazzino in attesa della consegna.

Tale motivazione, si ripete, è del tutto logica e non contraddittoria e, pertanto, a questa Corte, in applicazione dei principi dianzi ricordati, non è possibile effettuare alcun'altra valutazione essendo precluso l'esame delle risultanze istruttorie demandato in via esclusiva ai giudici di merito.

2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta sostanzialmente il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Anche in questo caso il ricorrente reitera un motivo già proposto con il ricorso in appello a cui il giudice distrettuale ha risposto, con motivazione sintetica, ma esaustiva, facendo riferimento non solo a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, là dove si sottolinea l'irrilevanza dell'incensuratezza, ma anche alla gravità della condotta che viene valutata tale «non esternando una vuota formula di stile», come deduce il ricorrente, ma in considerazione del fatto che essa è stata «reiterata in più occasioni ed in spregio delle regole interne all'istituto penitenziario».

Tale motivazione, anche se scarna, è sufficiente a rappresentare le ragioni del diniego avendo i giudici di merito fatto riferimento a quelli tra gli elementi richiamanti nell'art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini del diniego e, pertanto, trattandosi di un giudizio di fatto è insindacabile in cassazione purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Il giudice, infatti, «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso». (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

3. In ordine, infine, al terzo motivo di ricorso deve rilevarsi che il ricorrente mostra di non avere letto la sentenza posto che lamenta l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione quando, invece, siffatto beneficio è stato concesso con la sentenza di primo grado confermata, in parte qua, dal giudice di secondo grado .

2. Atteso l'esito del giudizio, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 21 aprile 2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il difensore dell' imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato che ha concluso conformemente al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 21 aprile 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 27 luglio 2020 che ha condannato l'imputato, per i reati di falsità ideologica e materiale in continuazione tra loro, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. L'imputato, Assistente capo del Corpo di Polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa circondariale di Messina e addetto al magazzino detenuti, è stato ritenuto responsabile per avere in più occasioni, abusando della sua qualità, formato atti falsi e attestato, come veri, fatti avvenuti in sua presenza. L'imputato, secondo la prospettazione accusatoria, confermata nel merito, ha consegnato indebitamente dei beni ad alcuni internati, facendo risultare nei verbali compilati per il ricevimento o la spedizione di pacchi ai predetti, circostanze non rispondenti al vero. 1.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, connrna 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente, evocando la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", lamenta il travisamento della prova dichiarativa che, in ogni caso, a suo avviso, non avrebbe potuto legittimare la formulazione di un giudizio di responsabilità. 1.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamenta la genericità dell'unico argomento - la gravità della condotta - posto a fondamento del rigetto delle attenuanti generiche. 1.3. Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine al diniego del beneficio della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, com'è riscontrabile nella vicenda in esame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'annmissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem rispetto a quella della decisione impugnata (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929), sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, dunque, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. (Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Foggetti, Rv. 252615). Ciò ricordato, deve rilevarsi che il ricorrente lamenta la violazione della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio". Orbene, deve ricordarsi che, in sede di legittimità, la violazione di siffetto principio rileva esclusivamente ove esso comporti l'illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 3/4/2017, Rv. 270108). È altresì necessario che la ricostruzione dei fatti come prospettata dal ricorrente che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il percorso argonnentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa solo di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata. In altri termini, il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato deve fare riferimento a dati desunti dai dati acquisiti dal processo e non ipotetici o congetturali anche se plausibili. (Sez. 2, n. 38:17 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01). Il ricorrente lamenta altresì il travisamento della prova, vizio che consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova decisive nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. Allorché si deduce siffatto vizio occorre, pena l'inammissibilità del relativo motivo di ricorso, indicare in maniera specifica e inequivoca le prove che si ritiene siano state travisate e ciò al fine di rendere possibile la loro lettura senza necessità di ricerca da parte della Corte, e l'individuazione delle stesse non deve essere né monca né parcellizzata. Premessi tali principi costantemente applicati nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, deve rilevarsi che il ricorrente, pur richiamandoli, in realtà non ne fa corretta applicazione poiché reitera le medesime doglianze già proposte con il ricorso in appello e a cui il giudice distrettuale ha fornito adeguata motivazione, scevra da manifeste illogicità. La Corte d'appello, infatti, precisa che a nulla rileva che all'interno del magazzino dove espletava il servizio il ricorrente potevano accedere anche altri agenti di polizia penitenziaria e il detenuto addetto alle pulizie in quanto detti accessi dovevano essere annotati dal responsabile addetto alla segreteria e nessuna attività sospetta perpetrata da soggetti terzi e non individuati sarebbe potuta sfuggire al controllo. Osserva inoltre la Corte distrettuale che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dall'istruttoria non è emersa alcuna dimostrazione di accesso da parte di alcuno ai magazzini nei giorni intercorsi tra la scannerizzazione dei pacchi e la consegna materiale di essi ai detenuti, né risulta essere stata mai riscontrata, o men che meno segnalata dall'imputato, alcuna manomissione dei pacchi in oggetto, che avrebbe dovuto risultare atteso che i plichi giungevano ben chiusi prima di essere depositati in magazzino in attesa della consegna. Tale motivazione, si ripete, è del tutto logica e non contraddittoria e, pertanto, a questa Corte, in applicazione dei principi dianzi ricordati, non è possibile effettuare alcun'altra valutazione essendo precluso l'esame delle risultanze istruttorie demandato in via esclusiva ai giudici di merito. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta sostanzialmente il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche in questo caso il ricorrente reitera un motivo già proposto con il ricorso in appello a cui il giudice distrettuale ha risposto, con motivazione sintetica, ma esaustiva, facendo riferimento non solo a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, là dove si sottolinea l'irrilevanza dell'incensuratezza, ma anche alla gravità della condotta che viene valutata tale «non esternando una vuota formula di stile», come deduce il ricorrente, ma in considerazione del fatto che essa è stata «reiterata in più occasioni ed in spregio delle regole interne all'istituto penitenziario». Tale motivazione, anche se scarna, è sufficiente a rappresentare le ragioni del diniego avendo i giudici di merito fatto riferimento a quelli tra gli elementi richiamanti nell'art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini del diniego e, pertanto, trattandosi di un giudizio di fatto è insindacabile in cassazione purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Il giudice, infatti, «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso». (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). 3. In ordine, infine, al terzo motivo di ricorso deve rilevarsi che il ricorrente mostra di non avere letto la sentenza posto che lamenta l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione quando, invece, siffatto beneficio è stato concesso con la sentenza di primo grado confermata, in parte qua, dal giudice di secondo grado . 2. Atteso l'esito del giudizio, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in
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