CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01966/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente G3*) ) ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22533/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Via TRIONFALE n. 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa 'dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 330/2018 depositata il 10/05/2018, R.G.N. 442/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 1 ,k(( [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza n. 330/2018, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta, con ricorso ex art. 389 cpc, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la restituzione della somma di euro 34.904,24, maggiorata dagli interessi legali dalle singole date di corresponsione, che all'esito di un giudizio di lavoro per rivendicazioni salariali innanzi al giudice di rinvio ex art. 392 cpc, pur a fronte di una specifica richiesta, non era stata oggetto di specifica statuizione. 2. I giudici di seconde cure hanno precisato che, non avendo il Campione proposto ricorso per cassazione avverso l'omessa pronuncia del giudice di rinvio, aveva in pratica esaurito l'azione di restituzione concessagli dall'art. 389 cpc e che non era comunque possibile promuovere autonomo giudizio stante la diversità della causa petendi tra il giudizio di rinvio e quello di restituzione o di riduzione in pristino ex art. 389 cpc. 3. Per la cassazione ricorre [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 2909 cc, 389 cpc e 112 cpc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Sostiene che erroneamente la Corte distrettuale aveva ritenuto che era necessario impugnare, con ricorso per cassazione, l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione quando, invece, era possibile riconoscere alla parte la facoltà di fare valere tale omissione, in sede di gravame ovvero con separata domanda in autonomo giudizio, non essendosi formato alcun giudicato sugli aspetti del rapporto oggetto di una domanda su cui era stata omessa la relativa pronuncia, come appunto avvenuto nel caso in esame. 2. Il ricorso è fondato. 3. Invero, la pronuncia oggetto di gravame ha statuito che la domanda proposta dal ricorrente in epigrafe violava il principio del ne bis in idem e quello derl'interesse ad agire sul presupposto secondo cui l'omessa pronuncia inerente alla azione restitutoria avesse ormai acquisito forza di cosa giudicata per stessa adesione del ricorrente, il quale, in sede di giudizio di cassazione non aveva fatto valere il vizio di tale omissione.4. Pertanto, secondo i giudici di seconde cure, l'omessa pronuncia su detta domanda da parte della Corte di rinvio e la mancata impugnazione mediante ricorso per cassazione della sentenza di rinvio, avrebbero consumato il potere dell'odierno ricorrente, che aveva perso la facoltà di riproporre la medesima domanda in separato autonomo giudizio. La Corte di merito, dunque, al rilievo che la domanda era stata già proposta in sede di rinvio e che su di essa aveva omesso di pronunciare, senza che la sua omissione fosse stata oggetto di ricorso per cassazione, ha fatto conseguire la statuizione della inammissibilità della successiva domanda in via autonoma. 5. Tale statuizione, però, contrasta con il consolidato orientamento affermatosi in sede di legittimità in tema di formazione del giudicato in relazione ad una omessa pronuncia su una domanda di restituzione. 6. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, in ipotesi in cui la sentenza del giudizio di rinvio non faccia menzione della domanda di restituzione, è nel senso di ritenere che su di questa si formi un giudicato di mero rito, non precludendo, dunque, alcuna autonoma proposizione della domanda in un separato giudizio, nemmeno se tale omissione di pronuncia non sia stata impugnata con ricorso per cassazione (Cass. n. 5264/2015; Cass. n. 1828/2018; Cass. n. 3527/2020; Cass. n. 32650/2021). 7. E' stato, poi, anche sottolineato che la parte istante, ove la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa, può, 'in via alternativa, scegliere di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero di riproporre la domanda in separato giudizio, dal momento che la rinunzia implicita alla domanda ex all'art. 346 c.p.c., per non avere denunciato quell'omissione in appello, ha esclusivamente valore processuale e non anche sostanziale (Cass. n. 11356/2006; Cass. n. 5264/2015; Cass. n. 1828/2018). 8. Il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronunzia, dunque, non può essere opposto all'istante nel giudizio separato e successivamente proposto, proprio in virtù di detta alternativa riconosciutagli (Cass., n. 7917/2002; Cass. n. 11356/2006; Cass. n. 5264/2015). 9. Va, al riguardo, pure osservato che, se da un lato il giudicato trova fondamento nell'esigenza di evitare la formazione di decisioni definitive contrastanti, non può d'altro canto sottacersi l'esigenza di evitare una • ilatazione eccessiva dell'efficacia del giudicato, limitando la portata del deducibile, in particolare, in presenza di diritti eterodeterminati, per l'individuazione dei quali è necessario fare riferimento ai fatti costitutivi della pretesa che identificano diverse causae petendi (Cass. n. 22667/2004; Cass.n. 10168/2004; Cass. n. 16005/2003). 10. In tal senso, avendo il caso di specie ad oggetto siffatti diritti eterodeterminati, non può ritenersi che all'intero rapporto giuridico, ivi comprese le questioni di cui il primo giudice non abbia avuto bisogno di occuparsi per pervenire all'emessa pronunzia, possa estendersi il giudicato in virtù del principio secondo cui esso copre il dedotto ed il deducibile (Cass., n. 11356 /2006; Cass. n. 1828/2018). 11. L'interpretazione di diverso senso, seguita dalla Corte di merito, non è, quindi, condivisibile: perché si formi il giudicato, è strettamente necessario che sugli elementi della domanda azionata dal ricorrente siano state effettuate appropriate valutazioni; di converso, invece, ove manchi totalmente una pronuncia sul petitum non sussiste alcun giudicato (se non di rito) tale da impedire la proposizione dell'azione di restituzione anche in un autonomo giudizio, in quanto il giudicato non si forma, anche, sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto (Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 3527/2020; Cass. n. 32650/2021). 12. Quanto, invece, al profilo dell'interesse ad agire, deve osservarsi che, in tema di domanda restitutoria, le stesse Sezioni Unite si sono pronunciate in merito alla questione affermando che l'azione restitutoria, oltre ad essere senz'altro esperibile davanti al giudice di rinvio, congiuntamente o disgiuntamente a quella oggetto della lite principale, e, in caso di cassazione senza rinvio, davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, possa essere proposta anche in via autonoma, cioè al di fuori del giudizio di rinvio concernente la causa principale, in un ordinario giudizio di cognizione, il cui accoglimento prescinde dallo sviluppo successivo e dall'esito del giudizio di merito (Cass. SS.UU. n. 12190/2004). 13. Alla stregua di quanto esposto, la gravata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame facendo applicazione dei suindicati principi e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila. In diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudi