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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 dicembre 2024

Cassazione n. 26712/2026

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orte d'appello di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Messina, in qualità di giudice dell’esecuzione, harevocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso aBarbuscia Antonino con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina,definitiva in data 15 febbraio 2020, che lo aveva condannato alla pena di mesiquattro di reclusione, essendo intervenuta nei cinque anni successivi e,precisamente, in data 13 gennaio 2023, altra condanna definitiva emessa dallaCorte di appello di Messina alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, perun fatto commesso il 2 maggio 2017, quindi anteriormente alla sentenzaconcessiva del beneficio, che, cumulata con la pena sospesa, supera il limite dicui all’art. 163 cod. pen.2.

Il condannato ha proposto ricorso a mezzo del difensore di fiduciaarticolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge per mancanza dispecificità della domanda.La richiesta formulata dalla Procura della Repubblica si appalesa del tuttogenerica poiché non ha indicato le ragioni per le quali il beneficio avrebbe dovutoessere revocato; pertanto le difese del Barbuscia si sono strutturate in manieraipotetica.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, poiché l’impugnatoprovvedimento sarebbe incorso in una svista, affermando che la condanna di cuialla sentenza divenuta definitiva in data 12 gennaio 2023 sarebbe stata di annidue e mesi quattro di reclusione, anziché, come corretto, di anni uno e mesi ottodi reclusione.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione degli art. 167 e 168 cod. pen.Dall’esame del certificato del casellario, infatti, emerge che nei cinque annisuccessivi al passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio ilcondannato non ha commesso altri reati e, dunque non sussistono le condizioniper disporre la revoca del beneficio sospensivo.2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 168 cod. penLamenta il ricorrente il fatto che il giudice dell’esecuzione non abbia ritenutodi acquisire il fascicolo del giudice della cognizione come invece stabilito dai piùrecenti arresti di questa Corte di legittimità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1 Il primo motivo è inammissibile.In tema di incidente di esecuzione, il giudice è vincolato dalla richiesta delpubblico ministero, dell’interessato o del difensore solo in relazione al "petitum",che delimita il perimetro decisorio demandatogli, ma non anche in relazione alla"causa petendi", potendo egli decidere sulla base di ragioni ulteriori e diverserispetto a quelle prospettate dalle parti [Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024,Caprini, Rv. 287385 – 01: in un caso relativo a revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena, richiesta dal pubblico ministero ai sensidell’art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., e disposta dal giudice ai sensidell’art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen.].In materia di esecuzione vige certamente il principio della domanda, tanto èvero che è stato ripetutamente affermato che giudice dell’esecuzione possaprocedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, maesclusivamente a seguito di richiesta di parte, non essendo tale provvedimentoriconducibile al novero di quelli, indicati in maniera tassativa, che sono adottabilid’ufficio (Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283430; cosìSez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Pariota, Rv. 254095).Per contro, però, una volta individuato esattamente il petitum, il poterecognitivo è pieno, nel senso che questa Corte ha affermato un principio chequesto Collegio condivide, che, cioè, la domanda presentata in executivisrappresenti un tipico atto di impulso, atto ad aprire l’accesso ad una forma dicognizione piena.Posto che il giudice dell’esecuzione penale, infatti, è l’organo al quale ilsistema demanda la risoluzione di problematiche controvertibili, cheeventualmente insorgano - in sede preventiva, o successiva rispettoall’esecuzione – in punto di sussistenza o di entità, ovvero per quanto attiene allamodifica ed all’efficacia del titolo esecutivo, il logico corollario di tale regola ècostituito dal fatto che la richiesta di intervento rivolta dal Pubblico ministero,nonché dall’interessato o dal difensore, debba presentare la connotazione tipicadella domanda giudiziale, articolandosi compiutamente nelle sue componentiessenziali del "petitum" e della "causa petendi".

Solo il primo di tali profili, però,vincola il giudice, in quanto delimita il perimetro decisorio allo stesso demandato,risultando ogni deviazione dallo stesso foriero di un possibile vulnus, al principiodella integrità del contraddittorio, nonché potenzialmente lesiva del diritto didifesa.

Una volta che resti fermo il petitum, però, la cognizione devoluta algiudice dell’esecuzione presenta un carattere non vincolato, rimanendo essaaperta alla considerazione e valorizzazione di ragioni ulteriori, rispetto a quelleoggetto di specifica prospettazione di parte (così in motivazione Sez. 1, n. 45791del 03/12/2024, Caprini, Rv. 287385 – 01).Pertanto, è evidente che nessuna violazione di legge si sia verificata nel casoin esame, poiché il petitum della richiesta del Publico Ministero era definito,mentre ciò che non era indicata era la causa petendi.In ogni caso il destinatario di un provvedimento negativo che lamenti unaspecificazione non prevista ovvero un mutamento del titolo della revoca non sivede leso nel diritto di contraddire e fare valere le proprie ragioni, ben potendo,come in questo caso, rivolgersi a questa Corte.1.2 Il secondo motivo è parimenti inammissibile, poiché dal certificato in attirisulta che, come affermato dal provvedimento impugnato, la condanna inflittacon la sentenza della Corte d’appello di Messina irrevocabile il 12 gennaio 2023 èdi due anni e mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa.Rispetto a tale dato il ricorrente assertivamente indica una pena inferiore manon documenta in alcun modo tale affermazione, limitandosi a far riferimento adun certificato in atti, laddove il documento rilevante è rappresentato dallasentenza di condanna.1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato.Sebbene il condannato non abbia commesso reati nei cinque anni successivial passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, la ragione dellarevoca di quest’ultimo è quella indicata all’art. 168, primo comma, n. 2) cod.pen., anziché all’art. 168, primo comma, n.1) cod. pen.1.4 Il quarto motivo è analogamente inammissibile.Lamenta il ricorrente la mancata acquisizione del fascicolo della cognizione,ma il precedente citato si riferisce a un caso del tutto differente, cioè non allarevoca del beneficio di cui all’art. 168, primo comma, cod. pen., bensì al caso delsuccessivo comma terzo nel caso in cui il beneficio sia stato concesso dal giudicedella cognizione in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen.Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionaledella pena, previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudicedell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza didetta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti inpossesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca(Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280682 – 01; Sez. 1, n. 14853del 12/02/2020, Kamel, Rv. 279053 - 01; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are,Rv. 264156 - 01) e che l’illegittimo riconoscimento del beneficio, concesso inpresenza di cause ostative, pur conoscibili o conosciute dal giudice, non osta allasua revoca in sede esecutiva allorché sopravvenga nuova sentenza di condannaa pena detentiva ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen. (Sez. 1, n.48694 del 12/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277337 - 01).2.

Per tutte le ragioni testè indicate il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile; all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e inmancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - dellasomma di euro 3.000, ritenuta congrua a favore della Cassa delle ammende,tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Messina, in qualità di giudice dell’esecuzione, harevocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso aBarbuscia Antonino con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina,definitiva in data 15 febbraio 2020, che lo aveva condannato alla pena di mesiquattro di reclusione, essendo intervenuta nei cinque anni successivi e,precisamente, in data 13 gennaio 2023, altra condanna definitiva emessa dallaCorte di appello di Messina alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, perun fatto commesso il 2 maggio 2017, quindi anteriormente alla sentenzaconcessiva del beneficio, che, cumulata con la pena sospesa, supera il limite dicui all’art. 163 cod. pen.2. Il condannato ha proposto ricorso a mezzo del difensore di fiduciaarticolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge per mancanza dispecificità della domanda.La richiesta formulata dalla Procura della Repubblica si appalesa del tuttogenerica poiché non ha indicato le ragioni per le quali il beneficio avrebbe dovutoessere revocato; pertanto le difese del Barbuscia si sono strutturate in manieraipotetica.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, poiché l’impugnatoprovvedimento sarebbe incorso in una svista, affermando che la condanna di cuialla sentenza divenuta definitiva in data 12 gennaio 2023 sarebbe stata di annidue e mesi quattro di reclusione, anziché, come corretto, di anni uno e mesi ottodi reclusione.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione degli art. 167 e 168 cod. pen.Dall’esame del certificato del casellario, infatti, emerge che nei cinque annisuccessivi al passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio ilcondannato non ha commesso altri reati e, dunque non sussistono le condizioniper disporre la revoca del beneficio sospensivo.2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 168 cod. penLamenta il ricorrente il fatto che il giudice dell’esecuzione non abbia ritenutodi acquisire il fascicolo del giudice della cognizione come invece stabilito dai piùrecenti arresti di questa Corte di legittimità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1 Il primo motivo è inammissibile.In tema di incidente di esecuzione, il giudice è vincolato dalla richiesta delpubblico ministero, dell’interessato o del difensore solo in relazione al "petitum",che delimita il perimetro decisorio demandatogli, ma non anche in relazione alla"causa petendi", potendo egli decidere sulla base di ragioni ulteriori e diverserispetto a quelle prospettate dalle parti [Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024,Caprini, Rv. 287385 – 01: in un caso relativo a revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena, richiesta dal pubblico ministero ai sensidell’art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., e disposta dal giudice ai sensidell’art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen.].In materia di esecuzione vige certamente il principio della domanda, tanto èvero che è stato ripetutamente affermato che giudice dell’esecuzione possaprocedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, maesclusivamente a seguito di richiesta di parte, non essendo tale provvedimentoriconducibile al novero di quelli, indicati in maniera tassativa, che sono adottabilid’ufficio (Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283430; cosìSez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Pariota, Rv. 254095).Per contro, però, una volta individuato esattamente il petitum, il poterecognitivo è pieno, nel senso che questa Corte ha affermato un principio chequesto Collegio condivide, che, cioè, la domanda presentata in executivisrappresenti un tipico atto di impulso, atto ad aprire l’accesso ad una forma dicognizione piena.Posto che il giudice dell’esecuzione penale, infatti, è l’organo al quale ilsistema demanda la risoluzione di problematiche controvertibili, cheeventualmente insorgano - in sede preventiva, o successiva rispettoall’esecuzione – in punto di sussistenza o di entità, ovvero per quanto attiene allamodifica ed all’efficacia del titolo esecutivo, il logico corollario di tale regola ècostituito dal fatto che la richiesta di intervento rivolta dal Pubblico ministero,nonché dall’interessato o dal difensore, debba presentare la connotazione tipicadella domanda giudiziale, articolandosi compiutamente nelle sue componentiessenziali del "petitum" e della "causa petendi". Solo il primo di tali profili, però,vincola il giudice, in quanto delimita il perimetro decisorio allo stesso demandato,risultando ogni deviazione dallo stesso foriero di un possibile vulnus, al principiodella integrità del contraddittorio, nonché potenzialmente lesiva del diritto didifesa. Una volta che resti fermo il petitum, però, la cognizione devoluta algiudice dell’esecuzione presenta un carattere non vincolato, rimanendo essaaperta alla considerazione e valorizzazione di ragioni ulteriori, rispetto a quelleoggetto di specifica prospettazione di parte (così in motivazione Sez. 1, n. 45791del 03/12/2024, Caprini, Rv. 287385 – 01).Pertanto, è evidente che nessuna violazione di legge si sia verificata nel casoin esame, poiché il petitum della richiesta del Publico Ministero era definito,mentre ciò che non era indicata era la causa petendi.In ogni caso il destinatario di un provvedimento negativo che lamenti unaspecificazione non prevista ovvero un mutamento del titolo della revoca non sivede leso nel diritto di contraddire e fare valere le proprie ragioni, ben potendo,come in questo caso, rivolgersi a questa Corte.1.2 Il secondo motivo è parimenti inammissibile, poiché dal certificato in attirisulta che, come affermato dal provvedimento impugnato, la condanna inflittacon la sentenza della Corte d’appello di Messina irrevocabile il 12 gennaio 2023 èdi due anni e mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa.Rispetto a tale dato il ricorrente assertivamente indica una pena inferiore manon documenta in alcun modo tale affermazione, limitandosi a far riferimento adun certificato in atti, laddove il documento rilevante è rappresentato dallasentenza di condanna.1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato.Sebbene il condannato non abbia commesso reati nei cinque anni successivial passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, la ragione dellarevoca di quest’ultimo è quella indicata all’art. 168, primo comma, n. 2) cod.pen., anziché all’art. 168, primo comma, n.1) cod. pen.1.4 Il quarto motivo è analogamente inammissibile.Lamenta il ricorrente la mancata acquisizione del fascicolo della cognizione,ma il precedente citato si riferisce a un caso del tutto differente, cioè non allarevoca del beneficio di cui all’art. 168, primo comma, cod. pen., bensì al caso delsuccessivo comma terzo nel caso in cui il beneficio sia stato concesso dal giudicedella cognizione in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen.Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionaledella pena, previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudicedell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza didetta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti inpossesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca(Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280682 – 01; Sez. 1, n. 14853del 12/02/2020, Kamel, Rv. 279053 - 01; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are,Rv. 264156 - 01) e che l’illegittimo riconoscimento del beneficio, concesso inpresenza di cause ostative, pur conoscibili o conosciute dal giudice, non osta allasua revoca in sede esecutiva allorché sopravvenga nuova sentenza di condannaa pena detentiva ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen. (Sez. 1, n.48694 del 12/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277337 - 01).2. Per tutte le ragioni testè indicate il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile; all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e inmancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - dellasomma di euro 3.000, ritenuta congrua a favore della Cassa delle ammende,tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
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