Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 10668/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Prato, in data 22.3.2012, aveva condannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge sotto il profilo della nullità assoluta del decreto di citazione per il giudizio di appello, essendo stata del tutto omessa la citazione del prevenuto.

3. Con requisitoria scritta del 25.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con memoria del 27.2.2020 e conclusioni scritte del 12.11.2021, pervenute a mezzo posta elettronica certificata il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare ai rilievi del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglianze.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle ragioni che lo sostengono.

4. La questione proposta all'attenzione del Collegio riguarda la validità della notifica del decreto di citazione in appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (poi rinviata al successivo 21.11.2017) innanzi alla corte di appello di Firenze all'imputato, effettuata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Prato, che, ricevuta la notifica a mezzo posta elettronica certificata, aveva risposto che non intendeva ricevere la notifica dell'atto indirizzato al Matteu e di rifiutare la domiciliazione di quest'ultimo presso il suo studio.

Osserva il ricorrente che originariamente il Matteu aveva eletto domicilio presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avendolo nominato suo difensore di fiducia, ma che quest'ultimo aveva sempre rifiutato la notifica degli atti indirizzati al suo assistito, rinunciando al mandato difensivo senza che si fosse provveduto alla nomina di un difensore di ufficio.

Orbene va preliminarmente rilevato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179, c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184, c.p.p. (cfr. Cass., Sez.

U., n. 7697 del 24/11/2016, Rv. 269028).

A tale ultimo proposito si è, inoltre, specificato che il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione personale dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto (cfr. Cass., Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271771).

Tanto premesso, dalla lettura degli atti, consultabili in questa sede, essendo stato dedotto un error in procedendo, emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] ha eletto domicilio presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], come consacrato nel verbale di identificazione redatto da personale della Questura di Prato in data 21.6.2010, nominando nello stesso atto il suddetto avvocato proprio difensore di fiducia.In data 19.10.2010, in sede di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si rifiutava di ricevere la copia dell'avviso in questione, rappresentando di non potere garantire la conoscenza dell'atto al destinatario.

Tuttavia, il decreto di citazione per il giudizio di primo grado per il Matteu veniva notificato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mani dell'addetta allo studio e il menzionato difensore assisteva il ricorrente sino alla seconda udienza di trattazione del 22.3.2012, nel corso della quale aveva provveduto a depositare rinuncia al mandato.

In data 14.9.2012 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non accettava di ricevere la copia dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, rifiutando la domiciliazione.

In data 8.5.2014 il Matteu nominava difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Prato, alla quale veniva notificato l'avviso per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi alla corte di appello fiorentina, in qualità di difensore dell'imputato, mediante posta elettronica certificata, in data 4.4.2017, mentre, in pari data e con lo stesso mezzo, l'avviso veniva notificato al Matteu, presso il domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA], che contemporaneamente rifiutava la domiciliazione presso il suo studio, con dichiarazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla corte di appello, che all'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Infine, nel corso dell'udienza del 21.11r.2017, l'aivv.

Meoni si riportava ai motivi di ricorso, nulla osservando in ordine alla costituzione del rapporto processuale nei confronti del proprio assistito, di cui veniva dichiarata la contumacia.

Orbene ritiene il Collegio che nel caso che ci occupa si debba parlare non di omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, ma di notificazione in forme diverse da quelle prescritte (il rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto, infatti, avrebbe legittimato la notifica presso il nuovo difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p.: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 31658 del 20/05/2010, Rv. 248099), che, tuttavia, non appare inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, come si evince dalla circostanza che il ricorrente ha nominato un nuovo difensore di fiducia proprio allo scopo di essere rimesso in termini per impugnare in sede di appello la sentenza del tribunale di Prato.

E giova ricordare al riguardo, in una prospettiva di valorizzazione del dovere di informazione che gravava sul Matteu, come la giurisprudenza di legittimità si sia da tempo attestata sull'approdo interpretativo, secondo cui in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (cfr., ex, Cass., Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305).

Si è, pertanto, in presenza di una nullità relativa, sanabile, come si è detto, ai sensi dell'art. 184, co. 1, c.p.p., attraverso la mancata deduzione della relativa eccezione nel giudizio di secondo grado da parte del nuovo difensore di fiducia.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Prato, in data 22.3.2012, aveva condannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge sotto il profilo della nullità assoluta del decreto di citazione per il giudizio di appello, essendo stata del tutto omessa la citazione del prevenuto. 3. Con requisitoria scritta del 25.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria del 27.2.2020 e conclusioni scritte del 12.11.2021, pervenute a mezzo posta elettronica certificata il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare ai rilievi del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglianze. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle ragioni che lo sostengono. 4. La questione proposta all'attenzione del Collegio riguarda la validità della notifica del decreto di citazione in appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (poi rinviata al successivo 21.11.2017) innanzi alla corte di appello di Firenze all'imputato, effettuata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Prato, che, ricevuta la notifica a mezzo posta elettronica certificata, aveva risposto che non intendeva ricevere la notifica dell'atto indirizzato al Matteu e di rifiutare la domiciliazione di quest'ultimo presso il suo studio. Osserva il ricorrente che originariamente il Matteu aveva eletto domicilio presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avendolo nominato suo difensore di fiducia, ma che quest'ultimo aveva sempre rifiutato la notifica degli atti indirizzati al suo assistito, rinunciando al mandato difensivo senza che si fosse provveduto alla nomina di un difensore di ufficio. Orbene va preliminarmente rilevato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179, c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7697 del 24/11/2016, Rv. 269028). A tale ultimo proposito si è, inoltre, specificato che il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione personale dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto (cfr. Cass., Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271771). Tanto premesso, dalla lettura degli atti, consultabili in questa sede, essendo stato dedotto un error in procedendo, emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] ha eletto domicilio presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], come consacrato nel verbale di identificazione redatto da personale della Questura di Prato in data 21.6.2010, nominando nello stesso atto il suddetto avvocato proprio difensore di fiducia.In data 19.10.2010, in sede di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si rifiutava di ricevere la copia dell'avviso in questione, rappresentando di non potere garantire la conoscenza dell'atto al destinatario. Tuttavia, il decreto di citazione per il giudizio di primo grado per il Matteu veniva notificato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mani dell'addetta allo studio e il menzionato difensore assisteva il ricorrente sino alla seconda udienza di trattazione del 22.3.2012, nel corso della quale aveva provveduto a depositare rinuncia al mandato. In data 14.9.2012 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non accettava di ricevere la copia dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, rifiutando la domiciliazione. In data 8.5.2014 il Matteu nominava difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Prato, alla quale veniva notificato l'avviso per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi alla corte di appello fiorentina, in qualità di difensore dell'imputato, mediante posta elettronica certificata, in data 4.4.2017, mentre, in pari data e con lo stesso mezzo, l'avviso veniva notificato al Matteu, presso il domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA], che contemporaneamente rifiutava la domiciliazione presso il suo studio, con dichiarazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla corte di appello, che all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Infine, nel corso dell'udienza del 21.11r.2017, l'aivv. Meoni si riportava ai motivi di ricorso, nulla osservando in ordine alla costituzione del rapporto processuale nei confronti del proprio assistito, di cui veniva dichiarata la contumacia. Orbene ritiene il Collegio che nel caso che ci occupa si debba parlare non di omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, ma di notificazione in forme diverse da quelle prescritte (il rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto, infatti, avrebbe legittimato la notifica presso il nuovo difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p.: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 31658 del 20/05/2010, Rv. 248099), che, tuttavia, non appare inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, come si evince dalla circostanza che il ricorrente ha nominato un nuovo difensore di fiducia proprio allo scopo di essere rimesso in termini per impugnare in sede di appello la sentenza del tribunale di Prato. E giova ricordare al riguardo, in una prospettiva di valorizzazione del dovere di informazione che gravava sul Matteu, come la giurisprudenza di legittimità si sia da tempo attestata sull'approdo interpretativo, secondo cui in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (cfr., ex, Cass., Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305). Si è, pertanto, in presenza di una nullità relativa, sanabile, come si è detto, ai sensi dell'art. 184, co. 1, c.p.p., attraverso la mancata deduzione della relativa eccezione nel giudizio di secondo grado da parte del nuovo difensore di fiducia. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
Decreto Cassazione n. 10668/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris