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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28347/2026

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del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice della esecuzione, conprovvedimento in data 29 dicembre 2025 ha rigettato la richiesta di sospensionedell’ordine di esecuzione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previacorrezione dell’errore materiale di cui alla sentenza n. 10805 emessa dalTribunale di Napoli.Il provvedimento impugnato ha infatti ritenuto che nessun errore materialefosse occorso nella sentenza che ha condannato il richiedente per il delitto di cuiall’art. 612 bis, terzocomma, cod. pen., che è ostativo alla sospensionedell’esecuzione.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione.Lamenta il ricorrente che il giudice dell’esecuzione non abbia reso unacongrua motivazione circa la ragione per la quale ha ritenuto insussistentel’errore materiale, nonostante la sentenza abbia condannato l’imputato per ilreato aggravato, pur non avendo esplicitato quale aggravante ricorresse e comericorresse.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 612 bis, terzo comma,cod. pen.Ribadisce il ricorrente come né nel capo di imputazione, né nella sentenzasia esplicitato quale aggravante ricorresse e come si atteggiasse dettaaggravante.Il ricorrente afferma che l’imputato è rimasto incolpevolmente assentedurante il processo di primo grado e, dunque, non ha avuto la possibilità diappellare la sentenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.L’istanza respinta dal Tribunale presuppone l’accoglimento della contestualerichiesta di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen.Il rimedio previsto dall’art. 130 cod. proc. pen. consente la correzione deiprovvedimenti inficiati da errori od omissioni che non ne determinano la nullità ela cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale delprovvedimento.È evidente che nel caso in esame ciò che si richiede è una modificazioneessenziale della sentenza di condanna con l’elisione dell’aggravante contestata eritenuta sussistente.Pertanto, la valutazione operata dal Tribunale avrebbe dovuto essereoggetto di censura unicamente con l’impugnazione della sentenza, che avrebbeconsentito al giudice di appello di rivalutare la sussistenza dell’aggravante.Per contro è evidente che tale istanza esula dallo spettro applicativo dellostrumento utilizzato, limitato ai meri errori materiali e non estensibile ai suppostierrori di valutazione o giuridici.Nemmeno può rilevare il fatto che l’imputato non abbia potuto impugnare inquanto incolpevolmente assente durante il giudizio, sussistendo un rimedio adhoc che il ricorrente afferma di avere esperito.2.

Per le ragioni testé indicate il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile;all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e inmancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - dellasomma di euro 3.000, ritenuta congrua a favore della Cassa delle ammende,tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.Va disposto l’oscuramento dei dati, come da dispositivo, a norma dell’art. 52d. lgs. n. 196/03.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice della esecuzione, conprovvedimento in data 29 dicembre 2025 ha rigettato la richiesta di sospensionedell’ordine di esecuzione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previacorrezione dell’errore materiale di cui alla sentenza n. 10805 emessa dalTribunale di Napoli.Il provvedimento impugnato ha infatti ritenuto che nessun errore materialefosse occorso nella sentenza che ha condannato il richiedente per il delitto di cuiall’art. 612 bis, terzocomma, cod. pen., che è ostativo alla sospensionedell’esecuzione.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione.Lamenta il ricorrente che il giudice dell’esecuzione non abbia reso unacongrua motivazione circa la ragione per la quale ha ritenuto insussistentel’errore materiale, nonostante la sentenza abbia condannato l’imputato per ilreato aggravato, pur non avendo esplicitato quale aggravante ricorresse e comericorresse.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 612 bis, terzo comma,cod. pen.Ribadisce il ricorrente come né nel capo di imputazione, né nella sentenzasia esplicitato quale aggravante ricorresse e come si atteggiasse dettaaggravante.Il ricorrente afferma che l’imputato è rimasto incolpevolmente assentedurante il processo di primo grado e, dunque, non ha avuto la possibilità diappellare la sentenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.L’istanza respinta dal Tribunale presuppone l’accoglimento della contestualerichiesta di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen.Il rimedio previsto dall’art. 130 cod. proc. pen. consente la correzione deiprovvedimenti inficiati da errori od omissioni che non ne determinano la nullità ela cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale delprovvedimento.È evidente che nel caso in esame ciò che si richiede è una modificazioneessenziale della sentenza di condanna con l’elisione dell’aggravante contestata eritenuta sussistente.Pertanto, la valutazione operata dal Tribunale avrebbe dovuto essereoggetto di censura unicamente con l’impugnazione della sentenza, che avrebbeconsentito al giudice di appello di rivalutare la sussistenza dell’aggravante.Per contro è evidente che tale istanza esula dallo spettro applicativo dellostrumento utilizzato, limitato ai meri errori materiali e non estensibile ai suppostierrori di valutazione o giuridici.Nemmeno può rilevare il fatto che l’imputato non abbia potuto impugnare inquanto incolpevolmente assente durante il giudizio, sussistendo un rimedio adhoc che il ricorrente afferma di avere esperito.2. Per le ragioni testé indicate il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile;all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e inmancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - dellasomma di euro 3.000, ritenuta congrua a favore della Cassa delle ammende,tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.Va disposto l’oscuramento dei dati, come da dispositivo, a norma dell’art. 52d. lgs. n. 196/03. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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