CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16142/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, n. 1223/14/2019, depositata in data 28 febbraio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente impugnava innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Agrigento l’avviso di accertamento n.RJ001VS00262, con il quale l’Agenzia delle entrate accertava unmaggior reddito (euro 1.306.680,00 a fronte di euro 120.768,00)per l’anno di imposta 2002, rideterminando le imposte (IRPEF, IVAed IRAP), irrogando le relative sanzioni e chiedendo il pagamentoNumero registro generale 24780/2019Numero sezionale 3923/2026degli interessi. L’avviso si fondava sul processo verbale diNumero di raccolta generale 16142/2026constatazione redatto dalla Guardia di finanza il 7 agostoD at2a 0pu0bb7lic aezio ne 25/05/2026sulle indagini svolte sui conti correnti bancari intestati al ricorrente.La CTP accoglieva il ricorso sulla scorta della inapplicabilitàdella presunzione prevista dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 ai soggettiprivati; riteneva, poi, non provata la tesi erariale dello svolgimento,da parte del contribuente, di attività di impresa edile tramiteinterposizione fittizia di società di capitali.2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, che riformava la decisione di primecure: richiamando i propri precedenti relativi ai rapporti tra le stesseparti con riferimento agli anni d’imposta 2005 e 2006, la CTRriteneva corretto l’accertamento eseguito dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale aveva fondato i suoi rilievi su accertamentibancari in ordine ai quali il contribuente non aveva fornitogiustificazioni.3. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tremotivi. L’Agenzia resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce lanullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 d.lgs. n.546/1992, dell’art. 132, comma quarto, c.p.c. e dell’art. 118 disp.avere la CTR: a) omesso di confutare i motivi di accoglimento dellasentenza di primo grado; b) omesso di fare cenno alla censura,svolta sin dal primo grado, della mancanza dei presupposti di leggeper l’applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973; c) ritenuto provatala regolarità del procedimento, non essendo di contro sufficienti i soliestratti conto a fondare la presunzione legale prevista dalla citatanorma.Numero registro generale 24780/2019Numero sezionale 3923/2026Numero di raccolta generale 16142/2026Il contribuente propone in sostanza una contestazione diData pubblicazione 25/05/2026nullità della sentenza del giudice dell’appello, che però non apparefondata.La CTR innanzitutto ricostruisce, in sintesi ma con chiarezza,lo sviluppo degli accertamenti svolti nei confronti del contribuente ele contestazioni che gli sono state mosse. Poi illustra la ragione delladecisione della CTP, la quale ha accolto il ricorso della parte privataritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse provato laqualità di imprenditore commerciale di [OSCURATO:PERSONA].Quindi opera richiamo alle proprie pronunce relative ad altrianni d’imposta e sintetizza la sua valutazione affermando lacorrettezza dell’accertamento tributario “sia” con riferimento alla“legittima valenza degli accertamenti bancari, sia riguardo allaqualifica di imprenditore desumibile da circostanze di valenzaindiziaria che il contribuente si è limitato a negare senza fornire alcunconcreto elemento di riscontro” (sent. CTR, pag. 3).Non è compito del giudice del merito esaminare ciascuna delleargomentazioni proposte dalle parti, ma illustrare con chiarezza leragioni della sua decisione, A tanto ha provveduto il giudice disecondo grado, anche se esprimendosi con estrema concisione edoperando richiamo ad altri provvedimenti, comunque intervenuti trale stesse parti, e quindi dalle stesse ben conosciuti.Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deveperciò essere respinto.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5,c.p.c., sia sotto il profilo dell’omessa pronuncia (sulle giustificazionitempestivamente prodotte in giudizio) sia sotto il profilodell’ultrapetizione. Il giudice dell’appello non avrebbe tenuto contodelle ragioni della decisione di primo grado e non avrebbe rilevatoche l’accertamento, come effettuato, poteva svolgersilegittimamente solo nei confronti di un imprenditore, mentre ilcontribuente ha provato di avere stipulato contratti di associazioneNumero registro generale 24780/2019Numero sezionale 3923/2026Numero di raccolta generale 16142/2026in partecipazione quale associato, e non aveva pertanto assunto laData pubblicazione 25/05/2026qualità di imprenditore.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., il contribuente critica l’omessoesame, da parte del giudice del gravame, del fatto che non eranosufficienti le indagini bancarie ad attribuire la qualità di imprenditore,in assenza di ogni altro elemento di riscontro che doveva esserefornito dall’Amministrazione finanziaria, che comunque avevaproceduto in maniera irregolare, neanche istituendo il contraddittoriopreventivo, sebbene tra i tributi contestati vi fosse l’IVA, e l’Enteimpositore neppure ha operato alcun riferimento ai costi, checomunque il contribuente, in quanto ritenuto imprenditore, nonpoteva non aver sostenuto.4. Mediante il secondo ed il terzo motivo di impugnazione ilcontribuente contesta, a quanto è dato comprendere, la nullità dellasentenza impugnata per omessa pronuncia, anche se lamentando unvizio di motivazione, e comunque l’omesso esame di fatti decisivi peril giudizio, peraltro commistionato con una censura di violazione dilegge (terzo motivo). I motivi di ricorso presentano elementi diconnessione e possono essere trattati congiuntamente per ragioni disintesi e chiarezza espositiva.4.1. Un primo argomento che il contribuente ritiene decisivo èche l’accertamento, per come compiuto basandosi esclusivamente,nella sua prospettazione, su accertamenti bancari, poteva essereeffettuato solo nei confronti di un imprenditore, ma lui non lo era, el’Amministrazione finanziaria non ha provato che lo fosse. Inoltre, ilcontribuente allega di avere prodotto contratti di associazione,evidentemente in partecipazione e, a quanto è dato comprendere, investe di associato, i quali dimostrerebbero che lui non era unimprenditore.Partendo da quest’ultimo argomento, pare sufficienteosservare che nulla impedisce che un associato in partecipazionesvolga attività imprenditoriale. Peraltro, il contribuente non illustraNumero registro generale 24780/2019Numero sezionale 3923/2026neppure in sintesi questi contratti di associazione che cosaNumero di raccolta generale 16142/2026prevedessero, ed in tal modo non consente di stimareD atala p ublbolicraozio ne 25/05/2026rilevanza. Ancor più, non indica come abbia provato ciascuna delleoperazioni bancarie contestategli con quale contratto di associazioneavessero pertinenza e per quale importo.Ritiene quindi il contribuente che l’Amministrazione finanziariaavrebbe dovuto provare la sua qualità di imprenditore. La CTRafferma che la circostanza che egli fosse un imprenditore risultavada plurime circostanze di valenza indiziaria, motivazione scarna,invero, ma aggiunge che risulta legittima pure la “valenza degliaccertamenti bancari” (sent. CTR, pag. 3). L’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea in controricorso che “i rilevanti importi dellemovimentazioni” bancarie “erano sintomi di attività imprenditorialeocculta giacché il contribuente non aveva fornito giustificazionisufficienti” (controric., p. 3).4.1.1. La CTR ha pertanto ritenuto che fosse già l’analisi dellemovimentazioni bancarie, tante, su più conti, per importi rilevanti, afornire una prova presuntiva dello svolgimento di attività d’impresa,presunzione a fronte della quale il contribuente non ha mai fornitogiustificazione alcuna.La tesi sostenuta dal giudice dell’appello, in considerazionedella presunzione legale (relativa) che assiste gli accertamentitributari fondati sulle movimentazioni bancarie, che importanol’inversione dell’onere della prova, risulta condivisibile. [OSCURATO:PERSONA] legittimità ha avuto occasione di chiarire che in materia diaccertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimentisui conti bancari del contribuente, sia in accredito che in addebito, sipresumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972,riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e i secondi qualicorrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nellaproduzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria chegli stessi non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass.,Numero registro generale 24780/2019Numero sezionale 3923/202618/09/2024, n. 25043); e non si è mancato di specificare che in temaNumero di raccolta generale 16142/2026di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accerDtaatam pubebnlictaozio ne 25/05/2026effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correntibancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto,secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e glielementi risultanti dai conti predetti, mentre si determinaun'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il qualedeve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazionebancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a talfine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specificadella riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrarecome ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fattiimponibili (Cass., 31/01/2024, n. 2928).Ancor più specificamente, già in precedenza si era chiarito,sempre condivisibilmente, che l'utilizzazione dei dati acquisiti pressole aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi ooperazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondoperiodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R.n. 633 del 1972, non è subordinata alla prova che il contribuenteeserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove nonsia contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti daiconti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia perdimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arteo professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato,incombendo al contribuente l'onere di provare che i movimentibancari che non trovano giustificazione sulla base delle suedichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti (Cass., 28/02/2017, n.5135; conf. Cass., 13/10/2011, n. 21132 ed altre).Pertanto, non era necessario che l’Amministrazione finanziariadimostrasse la qualità di imprenditore commerciale del contribuenteper poter azionare nei suoi confronti una pretesa fondata sullemovimentazioni riscontrate sui suoi conti correnti bancari ed inNumero registro generale 24780/2019Numero sezionale 3923/2026Numero di raccolta generale 16142/2026relazione alle quali il contribuente non ha fornito alcunaData pubblicazione 25/05/2026giustificazione analitica, come accertato dalla CTR.Sebbene il contribuente non sembri proporre motivi di ricorsoin proposito, limitandosi ad introdurre gli argomenti per criticare laritenuta superficialità dell’accertamento tributario, appare opportunoaggiungere, innanzitutto, che il contribuente il quale intendacontestare la mancata attuazione del contraddittorio in ordine ad untributo armonizzato (IVA), ha comunque l’onere di superare la c.d.prova di resistenza, e deve quindi indicare quali siano gli argomentiche avrebbe potuto proporre in sede di contraddittorio,dimostrandone la rilevanza, ma in questo giudizio il contribuente nonvi ha provveduto.In ordine alla omessa considerazione dei costi da partedell’Ente impositore, il contribuente neppure indica di aver propostouna simile censura nei gradi di merito del giudizio.Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertantoinfondati e devono perciò essere respinti.In definitiva il ricorso deve essere rigettato.5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento,in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 24780/2019Numero sezionale 3923/2026Numero di raccolta generale 16142/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoData pubblicazione 25/05/2026art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]