Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:82
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seduta plenaria)
24 giugno 2008
Causa F‑116/05
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Personale della BCE – Retribuzione – Metodo di calcolo dell’adeguamento annuo delle retribuzioni – Esecuzione di una sentenza del giudice comunitario – Atto confermativo – Irricevibilità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della [OSCURATO:PERSONA]
centrale europea, allegato al Trattato CE, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedono in particolare e in
sostanza, da una parte, l’annullamento dei loro fogli paga del mese di luglio 2001, quali redatti dalla BCE nel febbraio 2005
in esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2003, causa T‑63/02, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/BCE (Racc. pag. II‑4929),
nonché, dall’altra, il risarcimento dei danni.
Decisione:
Il ricorso è irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Agenti della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Atto confermativo – Esclusione
(Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, art. 36.2; Statuto dei funzionari,
artt. 90 e 91; condizioni di impiego del personale della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, art. 42)
Occorre, per analogia, applicare ai ricorsi fondati sull’art. 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche
centrali e della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea e sull’art. 42 delle condizioni di impiego del personale della [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza
secondo la quale l’atto che arreca pregiudizio è quello che incide, direttamente e immediatamente, sulla situazione giuridica
dell’interessato, qualità che non può essere riconosciuta nei confronti di un atto meramente confermativo, come avviene nel
caso di un atto che non contiene alcun elemento nuovo rispetto ad un atto anteriore che arreca pregiudizio.
(v. punti 41-43)
Riferimento:
Corte: 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei conti (Racc. pag. 389, punto 6)
Tribunale di primo grado: 7 giugno 1991, causa T‑14/91, Weyrich/Commissione (Racc. pag. II‑235, punto 35); 9 giugno 1998,
causa T‑173/95, Biedermann e a./Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑273 e II‑831, punto 39)