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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46487/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 100/RG 22690g [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di stupefacente.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto.

La sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione circa la responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli, valorizzando i plurimi elementi indicati a pag. 3 che escludono le sue capacità economiche ai fini di acquistare scorta di stupefacente.

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede e ciò a prescindere dall'essere l'imputato assuntore abituale di stupefacenti 3.11 secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio è generico.

Anche su questo la sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione, alle pagg. 3 e 4, in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, anche menzionando i molteplici precedenti penali del ricorrente oltre che le modalità del fatto.

In ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sin ribadisce che queste non costituiscono un diritto dell'imputato ma vanno fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte degli argomenti utilizzati dalla Corte di merito (pag. 3).

4. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera est s ra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 100/RG 22690g [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di stupefacente. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione circa la responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli, valorizzando i plurimi elementi indicati a pag. 3 che escludono le sue capacità economiche ai fini di acquistare scorta di stupefacente. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede e ciò a prescindere dall'essere l'imputato assuntore abituale di stupefacenti 3.11 secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio è generico. Anche su questo la sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione, alle pagg. 3 e 4, in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, anche menzionando i molteplici precedenti penali del ricorrente oltre che le modalità del fatto. In ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sin ribadisce che queste non costituiscono un diritto dell'imputato ma vanno fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte degli argomenti utilizzati dalla Corte di merito (pag. 3). 4. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera est s ra [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46487/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris