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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 06441/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza, iscritto al nr. 12206- 2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 213, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8 SC.B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controparte - avverso la sentenza n. 756/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BARI, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'ERBA, che chiede alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] GisondaMichael propone ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. contro la sentenza del Giudice di pace di Bari n. 756/2022. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha dichiarato la propria incompetenza per valore e ha, di conseguenza, revocato ildecreto ingiuntivo emesso in favore del ricorrente.

L’autocarrozzeria HI-[OSCURATO:PERSONA] Antonio e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47, ultimo comma c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 46 c.p.c. la sentenza del Giudice di pace di Bari non era impugnabile con il regolamento di competenza, ma doveva essere appellata (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 711/2021).

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza, iscritto al nr. 12206- 2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 213, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8 SC.B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controparte - avverso la sentenza n. 756/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BARI, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'ERBA, che chiede alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] GisondaMichael propone ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. contro la sentenza del Giudice di pace di Bari n. 756/2022. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha dichiarato la propria incompetenza per valore e ha, di conseguenza, revocato ildecreto ingiuntivo emesso in favore del ricorrente. L’autocarrozzeria HI-[OSCURATO:PERSONA] Antonio e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47, ultimo comma c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 46 c.p.c. la sentenza del Giudice di pace di Bari non era impugnabile con il regolamento di competenza, ma doveva essere appellata (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 711/2021). Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza