CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05905/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0506D22) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Ravenna, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e euro 600 di multa in relazione ai reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi o inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non è consentito avverso le sentenze di patteggiamento (Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d