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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 10515/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6103-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 820 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] DI1 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 6103/2020 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sezionale 820/2022 Numero di raccolta generale 10515/2022 [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1537/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/12/2019 R.G.N. 894/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1537 del 5.12.2019, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] (con mansioni dapprima di “agente di vendita office less” e poi di “supporto vendite sud”) da [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una procedura di mobilità avviata il 3 ottobre 2014, e condannato la società a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a pagare una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre contributi, accessori e spese.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 6103/2020

2. La Corte territoriale ha ritenuto violati i Numero sezionale 820/2022 criteri di scelta, e in particolare il criterio Numero di raccolta generale 10515/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 della limitazione della scelta dei lavoratori nell’ambito della collocazione geografica, posti a base del licenziamento collettivo considerato che il ruolo rivestito dal lavoratore non presentava situazioni di esubero, essendo anzi stata chiamata altra lavoratrice (Soccodato) a svolgere – proprio in coincidenza con l’avvio della procedura di mobilità e successivamente al licenziamento del Salerno – la stessa mansione.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso prima [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, con quattro motivi; ha resistito con controricorso il lavoratore.

Tutte le parti hanno comunicato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la società CAI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 cod.proc.civ. e 118, comma 1, disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione in ordine alle mansioni svolte dai dipendenti Soccodato e Salerno, carenza di motivazione e omessa valutazione delle differenti mansioni disimpegnate dai due lavoratori (ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA], quale “supporto vendite sud” si occupava fondamentalmente di attività di back office, ovvero di supportare, integrare ed analizzare gli andamenti sull’attività svolta dal Key account o dall’Agente di vendita; conseguentemente, a differenza di queste due ultime figure, non aveva alcuna responsabilità di budget sui clienti.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia Numero registro generale 6103/2020 omessa pronuncia sulla legittima individuazione del Numero sezionale 820/2022 Numero di raccolta generale 10515/2022 Salerno quale destinatario del licenziamento sulla Data pubblicazione 31/03/2022 base del criterio sub g) (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) ossia quale lavoratore assegnato a posizioni lavorative in esubero senza concorrenza di altri lavoratori, criterio convenuto dalle parti nel corso della complessa ed articolata procedura di licenziamento collettivo.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ." per avere la Corte territoriale ritenuto la fungibilità della posizione di lavoro del lavoratore senza che fosse stata raggiunta tale prova.

4. Con il quarto motivo di ricorso CAI lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, con riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 7, in combinato disposto con gli artt. 414 e 416 cod.proc.civ.

Si contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito a fronte degli accertati vizi nell’applicazione dei criteri di scelta che avrebbero dovuto portare ad una tutela meramente indennitaria, sostenendosi inoltre che incombe sul lavoratore che invochi una violazione dei criteri di scelta l'onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto procedimento di selezione, precisando il nominativo delle persone che avrebbero dovuto essere licenziate, specificando in virtù di quale criterio falsamente applicato ciò sarebbe dovuto avvenire e provando che effettivamente, in applicazione di F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 tali criteri, certamente non sarebbe stato Numero registro generale 6103/2020 licenziato.

Numero sezionale 820/2022 Numero di raccolta generale 10515/2022

5. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili Data pubblicazione 31/03/2022 in quanto si sostanziano, anche laddove denunciano la violazione di norme di diritto, in un vizio di motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta.

Al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass.n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014).

Solo quest'ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto dei documenti prodotti e alla F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 deposizione testimoniale resa dalla Soccodato, in Numero registro generale 6103/2020 una richiesta di rivisitazione del materiale Numero sezionale 820/2022 Numero di raccolta generale 10515/2022 istruttorio (quanto alle mansioni svolte dal Data pubblicazione 31/03/2022 Salerno e dalla Soccodato nell’arco di tempo da giugno 2014 ad aprile 2015) non consentita in questa sede di legittimità, a maggior ragione in virtù del nuovo testo dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5.

6. Il terzo motivo, così come formulato, è inammissibile.

La violazione dell'art. 2697 cod.civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l'apprezzamento operato dai giudici del merito circa il raggiungimento della prova in ordine alla fungibilità delle mansioni.

7. Il quarto motivo non è fondato avendo questa Corte affermato che, in tema di licenziamenti collettivi, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, costituisce “violazione delle procedure” e dà luogo alla tutela indennitaria (ex art. 18, comma 7, terzo periodo, della l. n. 300 del 1970), quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, previa F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 dichiarazione di risoluzione del rapporto alla data Numero registro generale 6103/2020 del licenziamento; viceversa, la violazione dei Numero sezionale 820/2022 Numero di raccolta generale 10515/2022 criteri di scelta, illegittimi per violazione di Data pubblicazione 31/03/2022 legge ovvero illegittimamente applicati in difformità dalle previsioni legali o collettive, dà luogo (ex art. 18, comma 4, della legge citata) all’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità (Cass. n. 12095 del 2016; Cass. n. 19320 del 2016; Cass. n. 2587 del 2018; Cass. n. 19010 del 2018; da ultimo, Cass.n. 1381 del 2022; Cass. n.2711 del 2022).

La censura, inoltre, non merita accoglimento in quanto la c.d. prova di resistenza ha senso quando si discute della corretta applicazione di un criterio di scelta laddove il datore di lavoro abbia predisposto una graduatoria di lavoratori licenziati indicando posizioni comparabili, per cui la corretta applicazione del criterio controverso condurrebbe il lavoratore individuato come da licenziare ad essere collocato fuori dell'ambito numerico delle eccedenze (cfr. Cass. n. 24558 del 2016 nonché, negli stessi termini, Cass. n. 13803 del 2017, mentre C.A.I., applicando il criterio geografico di scelta dei lavoratori da licenziare, ha contestato in radice che la posizione del lavoratore fosse comparabile con altre posizioni (profilo che la società, invero, nemmeno evidenzia); il motivo in esame non si confronta con le ragioni effettive poste a fondamento della decisione impugnata, per cui non risulta pertinente rispetto al decisum.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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8. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, Numero registro generale 6103/2020 con spese che seguono la soccombenza liquidate come Numero sezionale 820/2022 Numero di raccolta generale 10515/2022 da dispositivo.

Data pubblicazione 31/03/2022

9. Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, da distrarsi a favore del difensore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2022.

Il Presidente F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6103-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 820 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] DI1 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 6103/2020 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sezionale 820/2022 Numero di raccolta generale 10515/2022 [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1537/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/12/2019 R.G.N. 894/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1537 del 5.12.2019, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] (con mansioni dapprima di “agente di vendita office less” e poi di “supporto vendite sud”) da [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una procedura di mobilità avviata il 3 ottobre 2014, e condannato la società a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a pagare una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre contributi, accessori e spese.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 6103/2020 2. La Corte territoriale ha ritenuto violati i Numero sezionale 820/2022 criteri di scelta, e in particolare il criterio Numero di raccolta generale 10515/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 della limitazione della scelta dei lavoratori nell’ambito della collocazione geografica, posti a base del licenziamento collettivo considerato che il ruolo rivestito dal lavoratore non presentava situazioni di esubero, essendo anzi stata chiamata altra lavoratrice (Soccodato) a svolgere – proprio in coincidenza con l’avvio della procedura di mobilità e successivamente al licenziamento del Salerno – la stessa mansione. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso prima [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, con quattro motivi; ha resistito con controricorso il lavoratore. Tutte le parti hanno comunicato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la società CAI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 cod.proc.civ. e 118, comma 1, disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione in ordine alle mansioni svolte dai dipendenti Soccodato e Salerno, carenza di motivazione e omessa valutazione delle differenti mansioni disimpegnate dai due lavoratori (ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA], quale “supporto vendite sud” si occupava fondamentalmente di attività di back office, ovvero di supportare, integrare ed analizzare gli andamenti sull’attività svolta dal Key account o dall’Agente di vendita; conseguentemente, a differenza di queste due ultime figure, non aveva alcuna responsabilità di budget sui clienti.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia Numero registro generale 6103/2020 omessa pronuncia sulla legittima individuazione del Numero sezionale 820/2022 Numero di raccolta generale 10515/2022 Salerno quale destinatario del licenziamento sulla Data pubblicazione 31/03/2022 base del criterio sub g) (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) ossia quale lavoratore assegnato a posizioni lavorative in esubero senza concorrenza di altri lavoratori, criterio convenuto dalle parti nel corso della complessa ed articolata procedura di licenziamento collettivo. 3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ." per avere la Corte territoriale ritenuto la fungibilità della posizione di lavoro del lavoratore senza che fosse stata raggiunta tale prova. 4. Con il quarto motivo di ricorso CAI lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, con riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 7, in combinato disposto con gli artt. 414 e 416 cod.proc.civ. Si contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito a fronte degli accertati vizi nell’applicazione dei criteri di scelta che avrebbero dovuto portare ad una tutela meramente indennitaria, sostenendosi inoltre che incombe sul lavoratore che invochi una violazione dei criteri di scelta l'onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto procedimento di selezione, precisando il nominativo delle persone che avrebbero dovuto essere licenziate, specificando in virtù di quale criterio falsamente applicato ciò sarebbe dovuto avvenire e provando che effettivamente, in applicazione di F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 tali criteri, certamente non sarebbe stato Numero registro generale 6103/2020 licenziato. Numero sezionale 820/2022 Numero di raccolta generale 10515/2022 5. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili Data pubblicazione 31/03/2022 in quanto si sostanziano, anche laddove denunciano la violazione di norme di diritto, in un vizio di motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta. Al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass.n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). Solo quest'ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto dei documenti prodotti e alla F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 deposizione testimoniale resa dalla Soccodato, in Numero registro generale 6103/2020 una richiesta di rivisitazione del materiale Numero sezionale 820/2022 Numero di raccolta generale 10515/2022 istruttorio (quanto alle mansioni svolte dal Data pubblicazione 31/03/2022 Salerno e dalla Soccodato nell’arco di tempo da giugno 2014 ad aprile 2015) non consentita in questa sede di legittimità, a maggior ragione in virtù del nuovo testo dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5. 6. Il terzo motivo, così come formulato, è inammissibile. La violazione dell'art. 2697 cod.civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l'apprezzamento operato dai giudici del merito circa il raggiungimento della prova in ordine alla fungibilità delle mansioni. 7. Il quarto motivo non è fondato avendo questa Corte affermato che, in tema di licenziamenti collettivi, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, costituisce “violazione delle procedure” e dà luogo alla tutela indennitaria (ex art. 18, comma 7, terzo periodo, della l. n. 300 del 1970), quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, previa F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 dichiarazione di risoluzione del rapporto alla data Numero registro generale 6103/2020 del licenziamento; viceversa, la violazione dei Numero sezionale 820/2022 Numero di raccolta generale 10515/2022 criteri di scelta, illegittimi per violazione di Data pubblicazione 31/03/2022 legge ovvero illegittimamente applicati in difformità dalle previsioni legali o collettive, dà luogo (ex art. 18, comma 4, della legge citata) all’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità (Cass. n. 12095 del 2016; Cass. n. 19320 del 2016; Cass. n. 2587 del 2018; Cass. n. 19010 del 2018; da ultimo, Cass.n. 1381 del 2022; Cass. n.2711 del 2022). La censura, inoltre, non merita accoglimento in quanto la c.d. prova di resistenza ha senso quando si discute della corretta applicazione di un criterio di scelta laddove il datore di lavoro abbia predisposto una graduatoria di lavoratori licenziati indicando posizioni comparabili, per cui la corretta applicazione del criterio controverso condurrebbe il lavoratore individuato come da licenziare ad essere collocato fuori dell'ambito numerico delle eccedenze (cfr. Cass. n. 24558 del 2016 nonché, negli stessi termini, Cass. n. 13803 del 2017, mentre C.A.I., applicando il criterio geografico di scelta dei lavoratori da licenziare, ha contestato in radice che la posizione del lavoratore fosse comparabile con altre posizioni (profilo che la società, invero, nemmeno evidenzia); il motivo in esame non si confronta con le ragioni effettive poste a fondamento della decisione impugnata, per cui non risulta pertinente rispetto al decisum.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 8. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, Numero registro generale 6103/2020 con spese che seguono la soccombenza liquidate come Numero sezionale 820/2022 Numero di raccolta generale 10515/2022 da dispositivo. Data pubblicazione 31/03/2022 9. Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, da distrarsi a favore del difensore antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9
Sentenza Cassazione n. 10515/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris