CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 01555/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3, comma 8-bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo proposto, peraltro privo di rubrica, il ricorrente sostiene in sintesi (v. sintesi operata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] a p. 2 del ricorso) che questa Corte «per un difetto di percezione, oggettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti di causa» avrebbe «considerato erroneamente eseguito il pagamento da parte della signora [OSCURATO:PERSONA] dei canoni di locazione agli Ric. 2020 n. 18543 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -3- eredi del debitore esecutato, mai avvenuto, fondando la decisione - pur riconoscendo l'inopponibilità del contratto di locazione (peraltro mai provato) alla procedura esecutiva e la legittimazione del custode giudiziario ad agire per il recupero dell'indennità da occupazione illegittima - sull'effetto liberatorio del pagamento eseguito dal terzo di buona fede al creditore apparente e sul fatto che l'impianto della sentenza della Corte di Appello di Salerno fosse basato sull'assunto che "la signora [OSCURATO:PERSONA] non dovesse essere obbligata a pagare una seconda volta allo stesso titolo"». 1.1. Il motivo è inammissibile. Ed invero il motivo proposto concerne un punto controverso sul quale la sentenza di cui si chiede la revocazione si è pronunciata. Al riguardo si evidenzia che, come pure rilevato sia dalla parte resistente, sia dal P.G., la sentenza, che ha esattamente percepito il motivo nella sua intestazione, si occupa - a pag. 14 - del problema della prova dei pagamenti, sebbene affermando in modo lapidario che il giudice di appello aveva fatto oggetto i pagamenti di un accertamento di fatto, che dice insindacabile. Tanto giustifica, una volta letto il motivo di ricorso ordinario riprodotto a pag. 13 del ricorso per revocazione, una prima valutazione di inammissibilità, atteso che il motivo di revocazione concerne - come già rimarcato - un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato (secondo la formula del n. 4 dell'art. 395 c.p.c.). In ogni caso, anche a non voler ritenere assorbente (per absurdum) il rilievo appena svolto, si deve evidenziare che l'illustrazione del motivo, proprio di fronte alla parte di motivazione già richiamata (p. 14 della sentenza)/ è inidoneo a prospettare il preteso errore di fatto, atteso che quanto si riproduce della detta Ric. 2020 n. 18543 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -4- illustrazione e/ dunque, la stessa prospettazione del ricorso per revocazione riferisce e, quindi, imputa come oggetto della censura alla Corte territoriale di non avere considerato che il primo giudice non aveva ammesso le prove sui pagamenti, ma dimentica completamente di riferire che cosa aveva detto sui pagamenti quel giudice. È, quindi, evidente che l'errore di fatto postulato esistente - mancata prova dei pagamenti - potrebbe configurarsi solo se la Corte di appello avesse omesso di considerare che non erano state ammesse le prove in una situazione nella quale il primo giudice, proprio per tale mancanza od anche per altra ragione, avesse ritenuto inesistente la prova dei pagamenti e, naturalmente, nel ricorso ordinario ciò fosse stato prospettato ed evidenziato. Invece, in ciò che si riferisce nel ricorso per revocazione quanto all'illustrazione del motivo di ricorso ordinario e che, si badi, fa parte dell'articolazione del motivo di ricorso per revocazione e non può da questo Collegio essere integrato, si omette completamente, anche al di fuori di detta articolazione, di riportare che cosa il primo giudice aveva detto sui pagamenti ed anche, peraltro, se e in quali termini l'appello aveva svolto censure sul punto. Sicché, il motivo è del tutto inidoneo ad individuare il fatto (come emergenza probatoria del giudizio di merito) erroneamente supposto. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un Ric. 2020 n. 18543 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -5- ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna ìl ricorrente alle spese del presente procedimento, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Cam