CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 08598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1581-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 233, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 536, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1581/2017 [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sezionale 378/2022Numero di raccolta generale 8598/2022 REDAELLI Data pubblicazione 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 536, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 1895/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed altri litisconsorti, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà su una corte, ovvero, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva di gasdotto su detta porzione, a vantaggio del fondo di loro proprietà. Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al rilascio del bene oggetto di causa. Con sentenza n. 1898/2008 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale, condannando gli attori al rilascio del bene e ad eliminare i bidoni e le condutture realizzati sulla porzione immobiliare controversa. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1581/2017 Numero sezionale 378/2022 Interponevano appello avverso detta decisione gli originari Numero di raccolta generale 8598/2022Data pubblicazione 16/03/2022 attori e si costituivano in seconde cure, per resistere al gravame, gli originari convenuti. All’esito dell’impugnazione proposta avverso detta decisione dagli originari attori, la Corte di Appello di Milano dava atto che le parti avevano prestato acquiescenza parziale alla decisione di prima istanza, della quale tuttavia dichiarava la nullità, nella parte in cui il Tribunale aveva deciso la domanda riconvenzionale di rimozione delle condutture del gas, senza previamente disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i titolari dei diritti reali sulle predette tubazioni. Rimetteva quindi, sotto questo profilo, la causa al giudice di prime cure, che con sentenza n. 76/2014 condannava nuovamente gli attori alla rimozione dei predetti manufatti. Con la sentenza impugnata, n. 1895/2016, la Corte di Appello di Milano rigettava l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e Digonzelli avverso la predetta decisione, confermandola e condannando gli appellanti alle spese del grado. Propongono ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., affidandosi a tre motivi. Resistono con separati controricorsi, da un lato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dall’altro lato il Comune di Delebio. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi del ricorso va dichiarata l’inammissibilità del controricorso notificato dal Comune di Delebio, in quanto non corredato dalla procura speciale per il giudizio in Cassazione, richiesta dall’art. 365 c.p.c., richiamato dall’art. 370, secondo comma, c.p.c. Nell’epigrafe dell’atto notificato dall’ente locale in resistenza al ricorso, infatti, si fa espresso riferimento alla F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1581/2017 Numero sezionale 378/2022 “… delega 24.11.2014 a margine della comparsa di costituzione e Numero di raccolta generale 8598/2022Data pubblicazione 16/03/2022 risposta del giudizio d’appello” che, in quanto non integrante procura speciale per il giudizio di legittimità, ed inoltre evidentemente anteriore alla data del deposito della sentenza impugnata, non è idonea ai fini previsti dalle norme sopra richiamate. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 102, 183 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato il giudicato, derivante dalla sentenza con la quale era stata dichiarata parzialmente nulla la prima decisione del Tribunale, anche nei confronti di soggetti che non avevano preso parte a quel primo segmento del giudizio di merito. Sulla base di tale erroneo assunto, la Corte di Appello avrebbe negato la rinnovazione delle prove già assunte. La censura è infondata. La Corte di Appello, con passaggio motivazionale decisivo, ha affermato che la posizione dei litisconsorti che erano stati pretermessi nella prima fase del giudizio di merito era sostanzialmente analoga a quella di coloro che vi avevano invece preso parte. Sotto questo profilo, il giudice di merito ha ritenuto inutile la ripetizione dell’acquisizione istruttoria già compiuta. I ricorrenti si dolgono di questo, senza tuttavia attingere la specifica statuizione della Corte di Appello, nel tentativo – peraltro – di far valere una lesione al diritto di difesa che, semmai, avrebbero dovuto sollevare le parti pretermesse. Sotto questo profilo, dunque, va rilevato anche un profilo di carenza di interesse all’impugnazione, posto che gli odierni ricorrenti avevano pacificamente preso parte alla fase del giudizio nella quale erano state acquisite le prove non rinnovate dalla Corte distrettuale. Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di prova rilevante e di fatto decisivo, nonché la violazione F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1581/2017 Numero sezionale 378/2022 dell’art. 345 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente Numero di raccolta generale 8598/2022Data pubblicazione 16/03/2022 affermato che i ricorrenti avevano dedotto solo in secondo grado, per la prima volta, che le tubature oggetto della domanda riconvenzionale di rimozione proposta dagli originari convenuti - odierni controricorrenti ed intimati - erano in realtà di proprietà della società fornitrice del gas. I ricorrenti si dolgono dell’omesso esame, da parte della Corte di merito, della convenzione sottoscritta tra Comune e società erogatrice, datata 5.6.1989, che era stata depositata in appello ed erroneamente considerata nuova, e inammissibile, dalla Corte distrettuale (cfr. pag. 26 del ricorso). La censura è infondata. La Corte di Appello, con passaggio motivazionale decisivo, ha ritenuto nuovo, e inammissibile, il documento prodotto in appello dagli odierni ricorrenti, sul presupposto che costoro non avessero provato di non averlo potuto produrre, senza colpa, in prime cure. La statuizione non viene specificamente attinta e risulta, peraltro, confermata dal semplice raffronto delle date, posto che il documento indicato dai ricorrenti è del 1989 mentre la causa è stata introdotta nel 1999 (cfr. pag. 2 del controricorso Mancosu ed altri). I predetti, dunque, avrebbero dovuto precisare, nel motivo in esame, di aver indicato, nel corso del giudizio di merito, la ragione specifica per la quale essi non avevano avuto modo di produrre la convenzione tra Comune e società erogatrice del gas in prime cure, o comunque prima della data in cui detto atto era stato, in concreto, allegato agli atti del giudizio. Sul punto, va ribadito infatti il principio per il quale “La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1581/2017 di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione Numero sezionale 378/2022Numero di raccolta generale 8598/2022 rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da Data pubblicazione 16/03/2022 consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019, Rv. 654876; cfr. anche Cass. Sez.1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017, Rv. 643715 e Cass. Sez.5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004, Rv. 569603). Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese nei confronti di tutte le parti costituite in seconde cure. La doglianza è inammissibile. Le spese sono state regolate dal giudice di merito secondo il principio della soccombenza e, sotto questo profilo, non è ravvisabile alcuna violazione di legge. La parte ricorrente afferma inoltre (cfr. pag. 29 del ricorso) che il Comune aveva chiesto, in sede di merito, la condanna alle spese solo di Mancosu ed altri, e non anche dei ricorrenti, ma la deduzione non è specifica sul punto, in quanto la censura non riporta il passaggio decisivo della difesa dell’ente locale. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013, Rv. 625839; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 Rv.636120; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1581/2017 18679 del 27/07/2017 Rv. 645334; Cass. Sez. L, Numero sezionale 378/2022Numero di raccolta generale 8598/2022Sentenza n. 4980 del 04/03/2014 Rv. 630291). Data pubblicazione 16/03/2022 In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei soli confronti della parte controricorrente ritualmente costituita. Nulla, invece, per il Comune di Delebio, attesa l’inammissibilità del controricorso del predetto ente locale. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente ritualmente costituita, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 22 febbraio 2022. Il Presidente (F. Manna) F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c