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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:512
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62004CO0161_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

- 758 432 - Nella causa C - 161/04, avente ad oggetto un ricorso d’annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, proposto il 30 marzo 2004, Repubblica d’Austria , rappresentata dai sigg.

H. Dossi e E. Riedl, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato dalla sig.ra M. Gómez-Leal e dal sig.

U. Rösslein, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, e Consiglio dell’Unione europea , rappresentato dai sigg.

A. [OSCURATO:PERSONA] e J.‑P.

Hix, in qualità di agenti, convenuti, sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee , rappresentata dai sigg.

W. Wils e G. Braun, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale, sig. L.A. Geelhoed, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza

1. Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 3 luglio 2006, la Repubblica d’Austria informava la Corte, conformemente all’art. 78 del regolamento di procedura, che rinunciava agli atti del ricorso.

2. Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 14 luglio 2006, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, in applicazione dell’art. 69, n. 5, del regolamento di procedura, che la Repubblica d’Austria fosse condannata alle spese.

3. Il Consiglio non depositava entro il termine assegnato osservazioni sulla rinuncia.

4. Ai sensi dell’art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle osservazioni sulla rinuncia.

5. Occorre quindi condannare la Repubblica d’Austria alle spese esposte dal [OSCURATO:PERSONA].

6. Il Consiglio sopporterà le proprie spese, non avendo chiesto la condanna della Repubblica d’Austria a tali spese.

7. Ai sensi dell’art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

8. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà quindi le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, il presidente della Prima Sezione della Corte così provvede: 1) La causa C-161/04 è cancellata dal ruolo della Corte. 2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese esposte dal [OSCURATO:PERSONA] europeo. 3) Il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

Lussemburgo, 6 settembre 2006

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62004CO0161_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] - 758 432 - Nella causa C - 161/04, avente ad oggetto un ricorso d’annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, proposto il 30 marzo 2004, Repubblica d’Austria , rappresentata dai sigg. H. Dossi e E. Riedl, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato dalla sig.ra M. Gómez-Leal e dal sig. U. Rösslein, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, e Consiglio dell’Unione europea , rappresentato dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA] e J.‑P. Hix, in qualità di agenti, convenuti, sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee , rappresentata dai sigg. W. Wils e G. Braun, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente, IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE, sentito l’avvocato generale, sig. L.A. Geelhoed, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1. Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 3 luglio 2006, la Repubblica d’Austria informava la Corte, conformemente all’art. 78 del regolamento di procedura, che rinunciava agli atti del ricorso. 2. Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 14 luglio 2006, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, in applicazione dell’art. 69, n. 5, del regolamento di procedura, che la Repubblica d’Austria fosse condannata alle spese. 3. Il Consiglio non depositava entro il termine assegnato osservazioni sulla rinuncia. 4. Ai sensi dell’art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle osservazioni sulla rinuncia. 5. Occorre quindi condannare la Repubblica d’Austria alle spese esposte dal [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il Consiglio sopporterà le proprie spese, non avendo chiesto la condanna della Repubblica d’Austria a tali spese. 7. Ai sensi dell’art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. 8. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà quindi le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, il presidente della Prima Sezione della Corte così provvede: 1) La causa C-161/04 è cancellata dal ruolo della Corte. 2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese esposte dal [OSCURATO:PERSONA] europeo. 3) Il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopportano le proprie spese. Lussemburgo, 6 settembre 2006
Sentenza Corte di giustizia UE/2006 — Fons Iuris — Fons Iuris