Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01449/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24990/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, alla via F. Denza, 20 -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso [OSCURATO:PERSONA] DELL’ABRUZZO -L'AQUILA n. 213/2019 depositata i l 27/02/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito di più ampia indagine della Guardia di Finanza teramana svolta negli anni 2000-2011, poi protratta fino al 2015, veniva esaminata la posizione del torneo di pallamano “[OSCURATO:PERSONA]”, nonché delle relative sponsorizzazioni, verificando l’iscrizione al CONI e la reale consistenza delle associazioni sportive dilettantistiche – ASD che emettevano fattura per la ricevuta sponsorizzazione e gli operatori economici del territorio che tale fattura ricevevano, abbattendo l’imponibile col dedurre i relativi costi.

Altresì, la vicenda aveva risvolti penali, procedendosi per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 nel confronto degli organizzatori del torneo e di alcuni imprenditori –sponsor.

Sull’anno di imposta 2007 era accertato per maggior reddito anche il [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s . r . l . ), vedendosi disconoscere due fatture per attività inesistente, emesse -rispettivamente- dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], con ripresa a tassazione del maggior reddito per €.120.000,00 oltre ad Iva per €.24.000,00, sostanzialmente parial reddito dichiarato.

Per l’effetto, la ripresa a tassazione si riverberava sui soci, pro quota.

Gli atti impositivi della società e dei soci erano avversati avanti il giudice di prossimità che li annullava, ritenendo non applicarsi il raddoppio dei termini in presenza di fatto costituente reato, atteso che il legale rappresentante della società contribuente era stato assolto per prescrizione del reato, prima dell’emissione degli atti impositivi.

Sull’appello erariale, il collegio di secondo grado riteneva tempestivamente emessi gli avvisi di accertamento, in ragione della sussistenza dei presupposti per il raddoppiamento dei termini, individuati nella sussistenza dei fatti che impongono la denuncia per la loro rilevanza penale, in disparte l’effettiva presentazione della denuncia stessa e le relative vicende processuali.

Tuttavia, nel merito, il giudice del gravame riteneva non sufficientemente provati gli elementi costitutivi della fattispecie di operazione inesistente, confermando quindi l’annullamento della pretesa tributaria nel merito.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, agitando tre motivi, cui replica la parte contribuente, spiegando tempestivo controricorso ed interponendo altresì ricorso incidentale, affidato ad unico, articolato, motivo, oltre a richiedere l’eventuale esame delle ragioni rimaste assorbite in secondo grado.

In prossimità dell’adunanza, la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie fiscali di cui alla l. n. 130/2022.

CONSIDERATO

1. Vengono proposti tre motivi di ricorso principale.

1.1. Con il primo motivo si prospetta doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omesso esame di fatto rilevante per la decisione ed oggetto di discussione fra le parti.

Nello specifico, si lamenta che l’impugnata sentenza statuisca affermando che l’Agenzia non ha raccolto altri elementi ulteriori alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dell’organizzatore dell’evento sportivo, sig. [OSCURATO:PERSONA], obliando l’ulteriore apporto probatorio offerto dall’Ufficio.

1.2. Con il secondo motivo si prospetta doglianza ai sensi dell’att. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione degli articoli 2729 e 2697 del codice civile, nel concreto lamentando l’ignoranza di una parte delle risultanze probatorie da parte del collegio di secondo grado.

1.3. Con il terzo ed ultimo motivo si prospetta ancora doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 52 d.P.R. n.633/1972, nello specifico evidenziando fossero stati ammessi in sede processuale documenti non esibiti in sede procedimentale, quale il cartello pubblicitario e lo stampato ufficiale del torneo dove erano evidenziati i logoidegli sponsor.

2. Viene proposto unico articolato motivo di ricorso incidentale condizionato.

2.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 1, comma 132, leggen. 208/2015 e dell’art. 331 del codice di rito civile, nella sostanza lamentando che in forza della disciplina transitoria la denuncia- querela avrebbe dovuto essere presentata entro gli ordinari termini per la notifica dell’atto impositivo, quindi entro il 2012.

2.2. Con il secondo profilo del motivo del ricorso incidentale condizionato si richiede l’esame, nel giudizio di rinvio, delle doglianze rimaste assorbite in sede di appello.

3. In via preliminare di rito, occorre rilevare che la soc. [OSCURATO:SOCIETA] abbia aderito alla procedura agevolata di definizione delle controversie di cui alla l. n. 130/2022, donde il giudizio viene dichiarato estinto nei suoi confronti.

Non così per i soci.

L’estinzione proposta da uno dei coobbligati opera anche a vantaggio degli altri, ai sensi dell’art. 5, comma tredicesimo, l. n. 130/2022, sennonché i soci non sono coobbligati nel debito della società, ma titolari di situazione giuridica passiva propria in ragione di un distinto avviso di accertamento, peraltro per tributi diversi, ancorché richiesti in ragione del medesimo fatto storico.

In questo senso, il citato art. 5 l. n. 130/2022, in più parti, richiede apposita domanda di definizione agevolata per ogni distinta posizione, qualificandola tale quando deriva da distinto ed autonomo avviso di accertamento.

In mancanza di prova da parte dei singoli soci di domanda per la definizione della loro specifica posizione, derivante dal personale avviso di accertamento, il giudizio deve proseguire nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In questi termini, il ricorso principale e quello incidentale debbono essere scrutinati nel merito.

4. I primi due motivi di ricorso principale possono essere trattati congiuntamente, vertendo della violazione della prova, sia come omesso esame di fatto storico, rilevante ai fini del decidere ed oggetto di discussione fra le parti, consistente nella mancata iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche al CONI e che fossero risultate tutte “cartiere”, cioè prive di struttura ed attività apprezzabile, nelle successive fasi del giudizio tributario.

Altresì, si lamenta la violazione delle regole di valutazione della prova, conseguenti alla mancata considerazione di tutto il compendio probatorio offerto.

4.1. Non può in questo senso essere accolta l’eccezione di parte contribuente ove lamenta che il motivo sottenda un’inammissibile richiesta d revisione del merito, evidenziando altresì che il giudicante di secondo grado abbia fatto riferimento a copiosa altra documentazione prodotta da parte privata (pag. 7, secondo capoverso, controricorso).

Non si tratta qui di valutare la sufficienza dell’apporto probatorio, ma la pretermissione dell’esame di un fatto rilevante, quale l’iscrizione al CONI o la natura di “cartiere” di molti dei sodalizi sportivi coinvolti.

4.2. Nel merito, è indubbio che con riguardo alle modalità di utilizzo e valorizzazione delle prove indiziarie, di cui il ricorso denuncia sostanzialmente un malgoverno, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta, poiché, se è devoluto al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio 2007, n. 1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248; cfr. anche, 13 ottobre 2005, n. 19984).

Nel caso specifico, è evidente che la sentenza impugnata non abbia posto in ponderazione tutti gli elementi offerti dalle parti e segnatamente le circostanze dedotte con il primo motivo di ricorso erariale, ove vengono riportati i passi degli atti di merito nei quali tali circostanze erano state rappresentate, ai fini della completezza del motivo di ricorso.

Donde i primi due motivi sono fondati e meritano accoglimento.

5. Non può invece essere accolto il terzo motivo del ricorso principale, laddove afferma che i documenti prodotti dalle parti private in sede di giudizio non avrebbero dovuto essere ammessi, perché non esibiti in sede procedimentale, ritenendone compresa la richiesta nell’intimazione a produrre i documenti inerenti alla sponsorizzazione.

Così non è.

Il ricorso erariale mostra di conoscere l’orientamento di questa Corte, over richiede la precisione nell’indicazione dei documenti da esibirsi a pena di inammissibilità successiva.

Ed infatti, anche di recente è stato ribadito che in tema di accertamento tributario, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (cfr. Cass.

T., n. 9001/2025).

Più in particolare, è stato precisato che in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede precontenziosa, di atti e documenti in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva la possibilità dello stesso contribuente di depositare la documentazione in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

Infatti, la mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, ma la previsione può essere superata dal deposito successivo degli stessi, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa; qualora tuttavia l'Amministrazione neghi o contesti tale pur tardiva produzione, il contribuente, al fine di rendere inoperanti le cause di inutilizzabilità, deve produrre in giudizio la documentazione prima non esibita, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dall'art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente "ratione temporis", ed all'autorità giudiziaria compete vagliare la regolarità dei documenti e delle sue modalità di produzione, nonché la sussistenza e la congruità della dichiarazione allegata "di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile". (Nella specie la S.C. ha escluso che la CTR avesse violato l'art. 32, comma 5 cit. negando che i registri IVA fossero stati esibiti al giudice, dal momento che il ricorrente non aveva confutato tale affermazione, ritenendo sufficiente la tardiva produzione in sede amministrativa (cfr. Cass.

V, n. 6617/2021).

Con valutazione non suscettibile di scrutinio in sede di legittimità, la sentenza in scrutinio ha ritenuto ammissibili le produzioni documentali in sede di giudizio, allegate dalla parte privata con l’atto introduttivo.

5.1. Peraltro, da ultimo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 137/2025 ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le censuredi costituzionalità dell’art. 32 in oggetto.

Nel particolare, il giudice delle leggi ha avuto modo di precisareche “Le medesime affermazioni [ id est, sul dovere di collaborazione], al contrario, giustificano la norma nella misura in cui la stessa amministrazione finanziaria non potrebbe agevolmente ottenere i dati senza la collaborazione del contribuente, in mancanza della quale si espone, come detto, al rischio di attività di accertamento e contenziose che poi si possono rivelare, al momento della conoscenza di quei dati, inutilmente attivate, dal momento che la presentazione “a sorpresa” del documento favorevole da parte del contribuente conduce all’annullamento, totale o parziale, dell’atto di accertamento. –È così interpretata che la norma censurata ritrova una sua vocazione compatibile con il disegno costituzionale, essendo funzionale a favorire un dialogo anticipato, pre-contenzioso, fra le parti e quella reciproca correttezza di rapporti tra pubblica autorità e contribuenti che è «presupposto di ogni civile convivenza» (sentenza n.351 del 2000)” (così Corte cost. n. 137/2025).

Il terzo motivo pertanto non può essere accolto.

6. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale comporta l’esame del ricorso incidentale, il cui primo profilo del motivo è fondato nei termini che seguono, limitatamente ai soci, poiché il giudizio nei confronti della società è stato definitivo con adesione alla procedura agevolata.

6.1. Si controverte della disciplina transitoria, laddove il raddoppio del termine per l’emissione dell’atto impositivo è consentito solo a condizione che entro i termini originari (non raddoppiati) per l’emissione dell’atto impositivo sia presentata la denuncia querela.

Tuttavia, tale prova non è necessaria, laddove entro quella data fosse pendente procedimento penale per gli stessi fatti, desumendosene la sussistenza della comunicazione.

Ed infatti, è stato affermato che in tema di accertamento tributario, in ragione di quanto previsto dalla cosiddetta "seconda normativa transitoria", ex art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2 settembre 2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, la proroga dei termini di esercizio del potere impositivo, ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa, da parte dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, entro e non oltre gli ordinari termini di accertamento; tuttavia, laddove sia pendente un procedimento penale, nel quale siano acquisite le informative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai fini del raddoppio dei termini, non essendo necessaria la prova in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione della notizia di reato, dalla quale esse scaturiscono (cfr. Cass.

T., n. 22902/2025).

Per l’effetto, il giudice del rinvio dovrà esaminare se alla data di scadenza del termine ordinario per l’emissione dell’atto impositivo sul periodo di imposta 2007 di cui si tratta, sia stata presentata la comunicazione penale prevista, ovvero fosse pendente -sempre entro la data di scadenza per l’emissione dell’atto impositivo sul periodo di imposta 2007- un procedimento penale per questi fatti a carico del legale rappresentante della società contribuente.

Il ricorso incidentale dev’essere dunque accolto limitatamente in questi termini.

6.2. Il secondo profilo del motivo attiene all’esame delle questioni rimaste assorbite nel giudizio di appello.

Tali questioni possono essere riproposte nel giudizio di rinvio, senza pregiudizio del diritto di difesa delle parti.

Ed infatti, il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nelgiudizio di appello, proposto al s olo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perchéassorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice delrinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass.

T., n. 29662/2023).

7. In definitiva, il giudizio dev’essere dichiaro estinto nei confronti della soc. [OSCURATO:SOCIETA], mentre il ricorso principale dev’essere accolto, per quanto riguarda i soci, limitatamente ai motivi primo e secondo, mentre il ricorso incidentale dev’essere accolto, sempre limitatamente ai soci, come in motivazione, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai principi sopra enucleati.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti della soc. [OSCURATO:SOCIETA]; accoglie il ricorso principale, per quanto riguarda i soci, limitatamente ai motivi primo e secondo; accoglie il ricorso incidentale, per quanto riguarda i soci, nei limiti di cui in motivaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24990/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, alla via F. Denza, 20 -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso [OSCURATO:PERSONA] DELL’ABRUZZO -L'AQUILA n. 213/2019 depositata i l 27/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito di più ampia indagine della Guardia di Finanza teramana svolta negli anni 2000-2011, poi protratta fino al 2015, veniva esaminata la posizione del torneo di pallamano “[OSCURATO:PERSONA]”, nonché delle relative sponsorizzazioni, verificando l’iscrizione al CONI e la reale consistenza delle associazioni sportive dilettantistiche – ASD che emettevano fattura per la ricevuta sponsorizzazione e gli operatori economici del territorio che tale fattura ricevevano, abbattendo l’imponibile col dedurre i relativi costi. Altresì, la vicenda aveva risvolti penali, procedendosi per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 nel confronto degli organizzatori del torneo e di alcuni imprenditori –sponsor. Sull’anno di imposta 2007 era accertato per maggior reddito anche il [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s . r . l . ), vedendosi disconoscere due fatture per attività inesistente, emesse -rispettivamente- dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], con ripresa a tassazione del maggior reddito per €.120.000,00 oltre ad Iva per €.24.000,00, sostanzialmente parial reddito dichiarato. Per l’effetto, la ripresa a tassazione si riverberava sui soci, pro quota. Gli atti impositivi della società e dei soci erano avversati avanti il giudice di prossimità che li annullava, ritenendo non applicarsi il raddoppio dei termini in presenza di fatto costituente reato, atteso che il legale rappresentante della società contribuente era stato assolto per prescrizione del reato, prima dell’emissione degli atti impositivi. Sull’appello erariale, il collegio di secondo grado riteneva tempestivamente emessi gli avvisi di accertamento, in ragione della sussistenza dei presupposti per il raddoppiamento dei termini, individuati nella sussistenza dei fatti che impongono la denuncia per la loro rilevanza penale, in disparte l’effettiva presentazione della denuncia stessa e le relative vicende processuali. Tuttavia, nel merito, il giudice del gravame riteneva non sufficientemente provati gli elementi costitutivi della fattispecie di operazione inesistente, confermando quindi l’annullamento della pretesa tributaria nel merito. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, agitando tre motivi, cui replica la parte contribuente, spiegando tempestivo controricorso ed interponendo altresì ricorso incidentale, affidato ad unico, articolato, motivo, oltre a richiedere l’eventuale esame delle ragioni rimaste assorbite in secondo grado. In prossimità dell’adunanza, la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie fiscali di cui alla l. n. 130/2022. CONSIDERATO 1. Vengono proposti tre motivi di ricorso principale. 1.1. Con il primo motivo si prospetta doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omesso esame di fatto rilevante per la decisione ed oggetto di discussione fra le parti. Nello specifico, si lamenta che l’impugnata sentenza statuisca affermando che l’Agenzia non ha raccolto altri elementi ulteriori alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dell’organizzatore dell’evento sportivo, sig. [OSCURATO:PERSONA], obliando l’ulteriore apporto probatorio offerto dall’Ufficio. 1.2. Con il secondo motivo si prospetta doglianza ai sensi dell’att. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione degli articoli 2729 e 2697 del codice civile, nel concreto lamentando l’ignoranza di una parte delle risultanze probatorie da parte del collegio di secondo grado. 1.3. Con il terzo ed ultimo motivo si prospetta ancora doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 52 d.P.R. n.633/1972, nello specifico evidenziando fossero stati ammessi in sede processuale documenti non esibiti in sede procedimentale, quale il cartello pubblicitario e lo stampato ufficiale del torneo dove erano evidenziati i logoidegli sponsor. 2. Viene proposto unico articolato motivo di ricorso incidentale condizionato. 2.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 1, comma 132, leggen. 208/2015 e dell’art. 331 del codice di rito civile, nella sostanza lamentando che in forza della disciplina transitoria la denuncia- querela avrebbe dovuto essere presentata entro gli ordinari termini per la notifica dell’atto impositivo, quindi entro il 2012. 2.2. Con il secondo profilo del motivo del ricorso incidentale condizionato si richiede l’esame, nel giudizio di rinvio, delle doglianze rimaste assorbite in sede di appello. 3. In via preliminare di rito, occorre rilevare che la soc. [OSCURATO:SOCIETA] abbia aderito alla procedura agevolata di definizione delle controversie di cui alla l. n. 130/2022, donde il giudizio viene dichiarato estinto nei suoi confronti. Non così per i soci. L’estinzione proposta da uno dei coobbligati opera anche a vantaggio degli altri, ai sensi dell’art. 5, comma tredicesimo, l. n. 130/2022, sennonché i soci non sono coobbligati nel debito della società, ma titolari di situazione giuridica passiva propria in ragione di un distinto avviso di accertamento, peraltro per tributi diversi, ancorché richiesti in ragione del medesimo fatto storico. In questo senso, il citato art. 5 l. n. 130/2022, in più parti, richiede apposita domanda di definizione agevolata per ogni distinta posizione, qualificandola tale quando deriva da distinto ed autonomo avviso di accertamento. In mancanza di prova da parte dei singoli soci di domanda per la definizione della loro specifica posizione, derivante dal personale avviso di accertamento, il giudizio deve proseguire nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In questi termini, il ricorso principale e quello incidentale debbono essere scrutinati nel merito. 4. I primi due motivi di ricorso principale possono essere trattati congiuntamente, vertendo della violazione della prova, sia come omesso esame di fatto storico, rilevante ai fini del decidere ed oggetto di discussione fra le parti, consistente nella mancata iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche al CONI e che fossero risultate tutte “cartiere”, cioè prive di struttura ed attività apprezzabile, nelle successive fasi del giudizio tributario. Altresì, si lamenta la violazione delle regole di valutazione della prova, conseguenti alla mancata considerazione di tutto il compendio probatorio offerto. 4.1. Non può in questo senso essere accolta l’eccezione di parte contribuente ove lamenta che il motivo sottenda un’inammissibile richiesta d revisione del merito, evidenziando altresì che il giudicante di secondo grado abbia fatto riferimento a copiosa altra documentazione prodotta da parte privata (pag. 7, secondo capoverso, controricorso). Non si tratta qui di valutare la sufficienza dell’apporto probatorio, ma la pretermissione dell’esame di un fatto rilevante, quale l’iscrizione al CONI o la natura di “cartiere” di molti dei sodalizi sportivi coinvolti. 4.2. Nel merito, è indubbio che con riguardo alle modalità di utilizzo e valorizzazione delle prove indiziarie, di cui il ricorso denuncia sostanzialmente un malgoverno, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta, poiché, se è devoluto al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio 2007, n. 1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248; cfr. anche, 13 ottobre 2005, n. 19984). Nel caso specifico, è evidente che la sentenza impugnata non abbia posto in ponderazione tutti gli elementi offerti dalle parti e segnatamente le circostanze dedotte con il primo motivo di ricorso erariale, ove vengono riportati i passi degli atti di merito nei quali tali circostanze erano state rappresentate, ai fini della completezza del motivo di ricorso. Donde i primi due motivi sono fondati e meritano accoglimento. 5. Non può invece essere accolto il terzo motivo del ricorso principale, laddove afferma che i documenti prodotti dalle parti private in sede di giudizio non avrebbero dovuto essere ammessi, perché non esibiti in sede procedimentale, ritenendone compresa la richiesta nell’intimazione a produrre i documenti inerenti alla sponsorizzazione. Così non è. Il ricorso erariale mostra di conoscere l’orientamento di questa Corte, over richiede la precisione nell’indicazione dei documenti da esibirsi a pena di inammissibilità successiva. Ed infatti, anche di recente è stato ribadito che in tema di accertamento tributario, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (cfr. Cass. T., n. 9001/2025). Più in particolare, è stato precisato che in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede precontenziosa, di atti e documenti in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva la possibilità dello stesso contribuente di depositare la documentazione in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. Infatti, la mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, ma la previsione può essere superata dal deposito successivo degli stessi, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa; qualora tuttavia l'Amministrazione neghi o contesti tale pur tardiva produzione, il contribuente, al fine di rendere inoperanti le cause di inutilizzabilità, deve produrre in giudizio la documentazione prima non esibita, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dall'art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente "ratione temporis", ed all'autorità giudiziaria compete vagliare la regolarità dei documenti e delle sue modalità di produzione, nonché la sussistenza e la congruità della dichiarazione allegata "di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile". (Nella specie la S.C. ha escluso che la CTR avesse violato l'art. 32, comma 5 cit. negando che i registri IVA fossero stati esibiti al giudice, dal momento che il ricorrente non aveva confutato tale affermazione, ritenendo sufficiente la tardiva produzione in sede amministrativa (cfr. Cass. V, n. 6617/2021). Con valutazione non suscettibile di scrutinio in sede di legittimità, la sentenza in scrutinio ha ritenuto ammissibili le produzioni documentali in sede di giudizio, allegate dalla parte privata con l’atto introduttivo. 5.1. Peraltro, da ultimo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 137/2025 ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le censuredi costituzionalità dell’art. 32 in oggetto. Nel particolare, il giudice delle leggi ha avuto modo di precisareche “Le medesime affermazioni [ id est, sul dovere di collaborazione], al contrario, giustificano la norma nella misura in cui la stessa amministrazione finanziaria non potrebbe agevolmente ottenere i dati senza la collaborazione del contribuente, in mancanza della quale si espone, come detto, al rischio di attività di accertamento e contenziose che poi si possono rivelare, al momento della conoscenza di quei dati, inutilmente attivate, dal momento che la presentazione “a sorpresa” del documento favorevole da parte del contribuente conduce all’annullamento, totale o parziale, dell’atto di accertamento. –È così interpretata che la norma censurata ritrova una sua vocazione compatibile con il disegno costituzionale, essendo funzionale a favorire un dialogo anticipato, pre-contenzioso, fra le parti e quella reciproca correttezza di rapporti tra pubblica autorità e contribuenti che è «presupposto di ogni civile convivenza» (sentenza n.351 del 2000)” (così Corte cost. n. 137/2025). Il terzo motivo pertanto non può essere accolto. 6. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale comporta l’esame del ricorso incidentale, il cui primo profilo del motivo è fondato nei termini che seguono, limitatamente ai soci, poiché il giudizio nei confronti della società è stato definitivo con adesione alla procedura agevolata. 6.1. Si controverte della disciplina transitoria, laddove il raddoppio del termine per l’emissione dell’atto impositivo è consentito solo a condizione che entro i termini originari (non raddoppiati) per l’emissione dell’atto impositivo sia presentata la denuncia querela. Tuttavia, tale prova non è necessaria, laddove entro quella data fosse pendente procedimento penale per gli stessi fatti, desumendosene la sussistenza della comunicazione. Ed infatti, è stato affermato che in tema di accertamento tributario, in ragione di quanto previsto dalla cosiddetta "seconda normativa transitoria", ex art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2 settembre 2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, la proroga dei termini di esercizio del potere impositivo, ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa, da parte dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, entro e non oltre gli ordinari termini di accertamento; tuttavia, laddove sia pendente un procedimento penale, nel quale siano acquisite le informative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai fini del raddoppio dei termini, non essendo necessaria la prova in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione della notizia di reato, dalla quale esse scaturiscono (cfr. Cass. T., n. 22902/2025). Per l’effetto, il giudice del rinvio dovrà esaminare se alla data di scadenza del termine ordinario per l’emissione dell’atto impositivo sul periodo di imposta 2007 di cui si tratta, sia stata presentata la comunicazione penale prevista, ovvero fosse pendente -sempre entro la data di scadenza per l’emissione dell’atto impositivo sul periodo di imposta 2007- un procedimento penale per questi fatti a carico del legale rappresentante della società contribuente. Il ricorso incidentale dev’essere dunque accolto limitatamente in questi termini. 6.2. Il secondo profilo del motivo attiene all’esame delle questioni rimaste assorbite nel giudizio di appello. Tali questioni possono essere riproposte nel giudizio di rinvio, senza pregiudizio del diritto di difesa delle parti. Ed infatti, il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nelgiudizio di appello, proposto al s olo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perchéassorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice delrinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass. T., n. 29662/2023). 7. In definitiva, il giudizio dev’essere dichiaro estinto nei confronti della soc. [OSCURATO:SOCIETA], mentre il ricorso principale dev’essere accolto, per quanto riguarda i soci, limitatamente ai motivi primo e secondo, mentre il ricorso incidentale dev’essere accolto, sempre limitatamente ai soci, come in motivazione, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai principi sopra enucleati. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti della soc. [OSCURATO:SOCIETA]; accoglie il ricorso principale, per quanto riguarda i soci, limitatamente ai motivi primo e secondo; accoglie il ricorso incidentale, per quanto riguarda i soci, nei limiti di cui in motivaz