Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02778/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

i Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

ORDINANZA sul ricorso 1900/2016proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - proposto avverso la sentenza n.7747/10/2014della COMM.TRIB.REG. delLAZIO, depositata il 17/12/2014; Udita la relazione della causa svolta in data 14/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 7747/10/2014 depositata il 17/12/2014 rigettava l’ appell o propost o dall’Agenzia delle entrate avverso l a sentenz a della Commissione tri- butaria provinciale di Rieti n . 14 / 1 /201 3 di accoglimento del ricors o introduttivoproposto da [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di commer- cio al dettaglio di tabacchi e generi di monopolio, e annullamento dell’avvisodi accertamento per II.DD., IVA e sanzioni 200 4 .

2. L’atto impositivo derivava da un controllo determinato in ragione della discrasia emersa dallo studio di settore ex art.62 sexies d.l. n.331/1993 rispetto ai ricavi dichiarati, relativi alla commercializza- zione di beni e servizi non soggetti ad aggio e ricavo fisso.

3. Il giudice di prime cure riteneva infondata lapregiudiziale prospet- tazione dell’Agenzia di irricevibilità del ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni per la concessione della proroga dei termini di decadenza e, nel merito, accoglieva il ricorso in considerazione della modestia dell’attività svolta e dei ricavi accertati, i quali si discostavano di poco da quelli dichiarati.

Il giudice d’appello confermava tale decisione.

In particolare,sulla que- stione preliminare valorizzava il fatto che la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione determinava nel caso in esame la so- spensione del termine per impugnare per 90 giorni e che nella fattispe- cie si era realizzato un contraddittorio con la contribuente ai sensi dell’art.5 d.lgs. n.218/1997, ma solo informale e tale da ritenersi non avvenuto.

Per l’effetto, ritenevaapplicabile la sospensione del termine per impugnare etempesti vo i l ricorso introduttivo.

Nel merito, condi- videva le determinazioni del primo giudice, in quanto uno scostamento del 7% rispetto al dichiarato non costituivanogravi incongruenze, base per l’applicazione del d.lgs.62 sexies,comma 2, d.l. n.331/1993.

4. L’Agenziaricorre per cassazione per due motiv i , mentre l a società è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applica- zione degli artt. 5, 6, comma 2, 11, e 12 d.lgs. n. 218/1997, nonché 19 d.lgs. n. 546/1992 , in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., per aver il giudice mancato di dichiarare tardivo il ri- corso introduttivo proposto dalla contribuente.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Sul piano normativo, l’art.5 d.lgs. 218/1997, nel testo ratione temporis vigente, prevede al comma 1, per quanto qui interessa: «L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi do- vuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte (…)».

Inoltre, l’art.6, comma 2, d.lgs. n. 218/1997, nel testo ratione tem- porisvigente, dispone: «Il contribuente nei cui confronti sia stato no- tificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, an- che telefonico», con conseguente sospensione del termine di impu- gnazione di 90 giorni.

Infatti, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la presentazione dell'istanza di definizione, così come il protrarsi della relativa proce- dura, sterilizza il termine d'impugnazione per novanta giorni (Cass.n.13172 del 2019).

Tali regole sono reiterate, agli artt.11 e 12 d.lgs. n. 218/1997 per gli accertamenti relativi alle imposte armonizzate.

2.2. In chiave interpretativa, questa Corte (v.

Cass. n.444 del 2015) ha affermato che «nel procedimento di accertamento per adesione l'instaurazione del contraddittorio preventivo da parte del fisco è del tutto facoltativa avendo solo la funzione di garantire la necessaria tra- sparenza dell'azione amministrativa e di consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni sul tappeto.

L'attivazione del procedimento non riveste, dunque, carattere di obbligatorietà essendo l'attivazione stessa lasciata in tutti i casi alla valutazione degli uffici, poiché l'art. 6, comma 2,prevede la possibilità per il contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, di attivare, a sua volta, il proce- dimento di definizione mediante la presentazione di una istanza appo- sita.

Tale invito riveste, dunque, carattere unicamente informativo della possibilità di aderire e la disposizione dell'art. 5 e non richiede l'osservanza di particolari modalità.

Solo ai fini di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, l'invito al contribuente è normalmente comuni- cato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o noti- ficato ai sensi del d.P.R. n.600 del 1973, art.60 (Circ. min. n. 235 del 1998)».

Coerentemente, è stato anche stabilito ( v.

Cass. n.21096 del 2018) che la violazione delle norme procedurali di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 non incide sulla validità dell'atto impositivo, in quanto, decorso il termine di sospensione di novanta giorni per l'impugnazione dello stesso che segue automaticamente alla presentazione dell'istanza di definizione, il contribuente può far valere in sede giurisdizionale i vizi dell'avviso di accertamento, senza che possa ipotizzarsi, pertanto, al- cun effettivo pregiudizio al diritto di difesa del medesimo.

2.3. Orbene, nel caso di specie,è accertato nella sentenza impugnata che l’avviso è stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, sebbene l’asseveramento sia accompagnato dall’ afferma zione riduttiva se- condo cui « il contraddittorio non ha rispettato le formalità previste dalla legge.

Invero l’Ufficio proponeva solo verbalmente una riduzione dei maggiori ricavi del 25%, senza tener in alcun conto la peculiare situazione logistica e le modestissime dimensioni dell’attività come esercitata dall’interessata.

Il verbale negativo di adesione, infatti, non risulta formalizzato, tanto che l’Ufficio non lo deposita».

Tale chiosa non è condivisibile.

Èvero che la Corte ha affermato (cfr. Cass. n.23828 del 2025) che, in caso di accertamento con adesione, lasospensione del termine per l'impugnazione dell'avviso di accerta- mentodi cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, opera in modo automatico con la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, ma nel senso che resta a tal fine irrilevante la circo- stanza cheil contribuente abbia successivamente tenuto un compor- tamento meramente omissivo, non presentandosi alla convocazione inoltrata dall'amministrazione finanziaria, perché ciò che gli dev’es- sere assicurato è lo spatium deliberandifinalizzato a valutare l'oppor- tunità di proporre la relativa istanza.

Va al proposito ricordato cheil decorso di detto termine non comporta l'acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza dall'esercizio di una facoltà (cfr. Cass. n.15430 del 2022), ma è volto solo a garantire al contribuente tale lasso di tempo per deliberare sul l'opportunità dell’istanza.

2.4. Nel caso in esame,i l giudice non si avvede che il punto decisivo non è la mera formalità della verbalizzazione delpur intervenuto con- traddittorio, ma, in primo luogo, il fatto che l’Ufficio abbia anterior- menteinviato al contribuente l'invito a comparire di cui all'articolo 5 d.lgs. n. 218/1997, perché ciò gli ha datola facoltà di interloquire con l’Amministrazione nel procedimento amministrativo e così, funditus , di valutare anche l’opportunità della definizione prima di addivenire all’instaurazione dei giudizi impugnatorie, a maggior ragione, il fatto cheil contraddittorio è anche effettivamente intervenuto prima della notifica dell’avviso.

L’interpretazione data del compendio normativo sopra richiamato è pienamente conforme agli artt.24 Cost., 41 CDFUE e 6 CEDU poiché , se l’interlocuzione con l’Amministrazione è già intervenuta in concreto, e anche se questa è già stataconcretamente resa possibile dall’invito a comparire anteriormente notificato, non vi è ragione per dare al contribuente, già perfettamente edotto della questione e della possi- bilità di dedurre nel procedimento amministrativo, un ulteriore spa- tium deliberandiper proporre l’istanza, senza che per ciò vi sia alcuna violazione dei diritti della difesa.

3. Da quanto sopra ricostruito, in sintesi, discende che: «In tema di rettifica, la presentazione dell'istanza di definizione age- volata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non produce l’effetto sospensivo del termine per impugnare di 90 giorniquando sia stata preceduta dall'invito a comparire di cui all'articolo 5 d.lgs. 218/1997, perché il contribuente è stato già messo nelle condizioni di valutare anche l’opportunità della definizionee la possibilità di dedurre nel procedimento amministrativoprima di addivenire all’instaurazione dei giudizi impugnatori, con conseguente non necessità di un ulteriore “spatium deliberandi”».

3.1. In applicazione di quanto sopra affermato in diritto,dal momento che l’avviso di accertamento è stato notificato il 20.10.2008, l’istanza di accertamento con adesione (v. p. 2 ricorso ) , presentata in data 19.12.2008 (v. p.3 sentenza) non ha sospeso i termini di 90 giorni , perché in precedenza era già stato notificato al contribuente l’invito a comparireed era anche intervenuto (in data 3.10.2008, si legge a p. 2ricorso) in concreto il contraddittorio, con conseguente tardività del ricorso introduttivo, presentato solo il 19.3.2009(v. p. 2 ricorso) , ben oltre il termine perentorio di 60 giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.

4. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del se- condo, recante una denuncia di violazione di legge circa il merito delle riprese.

5. La sentenza impugnata è perciò cassata senza rinvio, ai sensi dell’art.382 u.c. cod. proc. civ., perché ab origine «la causa non po- teva essere proposta» da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accerta- mento per tardivitàdell’impugnazione. 6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sia per il primo esecondo grado, sia per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.385, comma2, cod. proc. civ..

P.Q.M La Corte , a ccoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassasenza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta; condanna la contribuente al pagamento delle spese dilite in favore dell’Agenzia delle entrate ricorrente, liquidate in euro 2.6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA sul ricorso 1900/2016proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - proposto avverso la sentenza n.7747/10/2014della COMM.TRIB.REG. delLAZIO, depositata il 17/12/2014; Udita la relazione della causa svolta in data 14/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 7747/10/2014 depositata il 17/12/2014 rigettava l’ appell o propost o dall’Agenzia delle entrate avverso l a sentenz a della Commissione tri- butaria provinciale di Rieti n . 14 / 1 /201 3 di accoglimento del ricors o introduttivoproposto da [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di commer- cio al dettaglio di tabacchi e generi di monopolio, e annullamento dell’avvisodi accertamento per II.DD., IVA e sanzioni 200 4 . 2. L’atto impositivo derivava da un controllo determinato in ragione della discrasia emersa dallo studio di settore ex art.62 sexies d.l. n.331/1993 rispetto ai ricavi dichiarati, relativi alla commercializza- zione di beni e servizi non soggetti ad aggio e ricavo fisso. 3. Il giudice di prime cure riteneva infondata lapregiudiziale prospet- tazione dell’Agenzia di irricevibilità del ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni per la concessione della proroga dei termini di decadenza e, nel merito, accoglieva il ricorso in considerazione della modestia dell’attività svolta e dei ricavi accertati, i quali si discostavano di poco da quelli dichiarati. Il giudice d’appello confermava tale decisione. In particolare,sulla que- stione preliminare valorizzava il fatto che la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione determinava nel caso in esame la so- spensione del termine per impugnare per 90 giorni e che nella fattispe- cie si era realizzato un contraddittorio con la contribuente ai sensi dell’art.5 d.lgs. n.218/1997, ma solo informale e tale da ritenersi non avvenuto. Per l’effetto, ritenevaapplicabile la sospensione del termine per impugnare etempesti vo i l ricorso introduttivo. Nel merito, condi- videva le determinazioni del primo giudice, in quanto uno scostamento del 7% rispetto al dichiarato non costituivanogravi incongruenze, base per l’applicazione del d.lgs.62 sexies,comma 2, d.l. n.331/1993. 4. L’Agenziaricorre per cassazione per due motiv i , mentre l a società è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applica- zione degli artt. 5, 6, comma 2, 11, e 12 d.lgs. n. 218/1997, nonché 19 d.lgs. n. 546/1992 , in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., per aver il giudice mancato di dichiarare tardivo il ri- corso introduttivo proposto dalla contribuente. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Sul piano normativo, l’art.5 d.lgs. 218/1997, nel testo ratione temporis vigente, prevede al comma 1, per quanto qui interessa: «L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi do- vuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte (…)». Inoltre, l’art.6, comma 2, d.lgs. n. 218/1997, nel testo ratione tem- porisvigente, dispone: «Il contribuente nei cui confronti sia stato no- tificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, an- che telefonico», con conseguente sospensione del termine di impu- gnazione di 90 giorni. Infatti, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la presentazione dell'istanza di definizione, così come il protrarsi della relativa proce- dura, sterilizza il termine d'impugnazione per novanta giorni (Cass.n.13172 del 2019). Tali regole sono reiterate, agli artt.11 e 12 d.lgs. n. 218/1997 per gli accertamenti relativi alle imposte armonizzate. 2.2. In chiave interpretativa, questa Corte (v. Cass. n.444 del 2015) ha affermato che «nel procedimento di accertamento per adesione l'instaurazione del contraddittorio preventivo da parte del fisco è del tutto facoltativa avendo solo la funzione di garantire la necessaria tra- sparenza dell'azione amministrativa e di consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni sul tappeto. L'attivazione del procedimento non riveste, dunque, carattere di obbligatorietà essendo l'attivazione stessa lasciata in tutti i casi alla valutazione degli uffici, poiché l'art. 6, comma 2,prevede la possibilità per il contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, di attivare, a sua volta, il proce- dimento di definizione mediante la presentazione di una istanza appo- sita. Tale invito riveste, dunque, carattere unicamente informativo della possibilità di aderire e la disposizione dell'art. 5 e non richiede l'osservanza di particolari modalità. Solo ai fini di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, l'invito al contribuente è normalmente comuni- cato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o noti- ficato ai sensi del d.P.R. n.600 del 1973, art.60 (Circ. min. n. 235 del 1998)». Coerentemente, è stato anche stabilito ( v. Cass. n.21096 del 2018) che la violazione delle norme procedurali di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 non incide sulla validità dell'atto impositivo, in quanto, decorso il termine di sospensione di novanta giorni per l'impugnazione dello stesso che segue automaticamente alla presentazione dell'istanza di definizione, il contribuente può far valere in sede giurisdizionale i vizi dell'avviso di accertamento, senza che possa ipotizzarsi, pertanto, al- cun effettivo pregiudizio al diritto di difesa del medesimo. 2.3. Orbene, nel caso di specie,è accertato nella sentenza impugnata che l’avviso è stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, sebbene l’asseveramento sia accompagnato dall’ afferma zione riduttiva se- condo cui « il contraddittorio non ha rispettato le formalità previste dalla legge. Invero l’Ufficio proponeva solo verbalmente una riduzione dei maggiori ricavi del 25%, senza tener in alcun conto la peculiare situazione logistica e le modestissime dimensioni dell’attività come esercitata dall’interessata. Il verbale negativo di adesione, infatti, non risulta formalizzato, tanto che l’Ufficio non lo deposita». Tale chiosa non è condivisibile. Èvero che la Corte ha affermato (cfr. Cass. n.23828 del 2025) che, in caso di accertamento con adesione, lasospensione del termine per l'impugnazione dell'avviso di accerta- mentodi cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, opera in modo automatico con la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, ma nel senso che resta a tal fine irrilevante la circo- stanza cheil contribuente abbia successivamente tenuto un compor- tamento meramente omissivo, non presentandosi alla convocazione inoltrata dall'amministrazione finanziaria, perché ciò che gli dev’es- sere assicurato è lo spatium deliberandifinalizzato a valutare l'oppor- tunità di proporre la relativa istanza. Va al proposito ricordato cheil decorso di detto termine non comporta l'acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza dall'esercizio di una facoltà (cfr. Cass. n.15430 del 2022), ma è volto solo a garantire al contribuente tale lasso di tempo per deliberare sul l'opportunità dell’istanza. 2.4. Nel caso in esame,i l giudice non si avvede che il punto decisivo non è la mera formalità della verbalizzazione delpur intervenuto con- traddittorio, ma, in primo luogo, il fatto che l’Ufficio abbia anterior- menteinviato al contribuente l'invito a comparire di cui all'articolo 5 d.lgs. n. 218/1997, perché ciò gli ha datola facoltà di interloquire con l’Amministrazione nel procedimento amministrativo e così, funditus , di valutare anche l’opportunità della definizione prima di addivenire all’instaurazione dei giudizi impugnatorie, a maggior ragione, il fatto cheil contraddittorio è anche effettivamente intervenuto prima della notifica dell’avviso. L’interpretazione data del compendio normativo sopra richiamato è pienamente conforme agli artt.24 Cost., 41 CDFUE e 6 CEDU poiché , se l’interlocuzione con l’Amministrazione è già intervenuta in concreto, e anche se questa è già stataconcretamente resa possibile dall’invito a comparire anteriormente notificato, non vi è ragione per dare al contribuente, già perfettamente edotto della questione e della possi- bilità di dedurre nel procedimento amministrativo, un ulteriore spa- tium deliberandiper proporre l’istanza, senza che per ciò vi sia alcuna violazione dei diritti della difesa. 3. Da quanto sopra ricostruito, in sintesi, discende che: «In tema di rettifica, la presentazione dell'istanza di definizione age- volata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non produce l’effetto sospensivo del termine per impugnare di 90 giorniquando sia stata preceduta dall'invito a comparire di cui all'articolo 5 d.lgs. 218/1997, perché il contribuente è stato già messo nelle condizioni di valutare anche l’opportunità della definizionee la possibilità di dedurre nel procedimento amministrativoprima di addivenire all’instaurazione dei giudizi impugnatori, con conseguente non necessità di un ulteriore “spatium deliberandi”». 3.1. In applicazione di quanto sopra affermato in diritto,dal momento che l’avviso di accertamento è stato notificato il 20.10.2008, l’istanza di accertamento con adesione (v. p. 2 ricorso ) , presentata in data 19.12.2008 (v. p.3 sentenza) non ha sospeso i termini di 90 giorni , perché in precedenza era già stato notificato al contribuente l’invito a comparireed era anche intervenuto (in data 3.10.2008, si legge a p. 2ricorso) in concreto il contraddittorio, con conseguente tardività del ricorso introduttivo, presentato solo il 19.3.2009(v. p. 2 ricorso) , ben oltre il termine perentorio di 60 giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. 4. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del se- condo, recante una denuncia di violazione di legge circa il merito delle riprese. 5. La sentenza impugnata è perciò cassata senza rinvio, ai sensi dell’art.382 u.c. cod. proc. civ., perché ab origine «la causa non po- teva essere proposta» da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accerta- mento per tardivitàdell’impugnazione. 6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sia per il primo esecondo grado, sia per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.385, comma2, cod. proc. civ.. P.Q.M La Corte , a ccoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassasenza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta; condanna la contribuente al pagamento delle spese dilite in favore dell’Agenzia delle entrate ricorrente, liquidate in euro 2.6
Sentenza Cassazione n. 02778/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris