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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 25409/2023

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seguente emissione ordinanza ingiunzione Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Dott. [OSCURATO:PERSONA] OLIVA - Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] – Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] AMATO - Consigliere R.G.N.36569/2018 ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso 36569-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CFRMRAS4T42A225U), rappresentati e difesi con procura speciale allegata al ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Bari ed elettivamente domiciliati domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -ricorrenti - contro Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali; Regione Puglia. -intimati – Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 774/2018, pubblicata il 7 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - con atto di citazione, notificato il 28/29 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano, dinanzi al Tribunale di Bari, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali e la Regione Puglia esponendo di essere proprietari di alcuni fondi rustici in agro di Ruvo di Puglia che avevano acquistato in due soluzioni negli anni 1998 e 1999 dai germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; aggiungevano che antecedentemente all'acquisto, [OSCURATO:PERSONA], altro germano degli alienanti, aveva chiesto ed ottenuto dalla Regione Puglia il nulla osta ad eseguire lavori di rimessa in coltura (spietramento) mediante trasformazione dell'intera superficie; proseguivano che in data 16.12.2002, durante la normale attività di controllo, gli agenti del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, nonostante avessero accertato la liceità dei lavori di dissodamento, avevano contestato ai germani [OSCURATO:PERSONA] l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto autorizzativo e pertanto avevano inflitto loro la sanzione prevista per violazione dell'art. 7 RDI n. 3267/23 con verbale n. 28/2002; continuavano che il 15.09.2003, con verbale n. 24/2003, gli agenti del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, tornati sui medesimi appezzamenti di terreno, avevano contestato loro, in particolare, a [OSCURATO:PERSONA] quale nuova proprietaria e a [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore, la violazione dell’art. 7 RDL n. 3267/23, provvedendo a denunciarli all'Autorità giudiziaria, avviando nei loro confronti il procedimento penale RGNR n. 22379/2004 presso il Tribunale di Trani, definito con sentenza n. 41/2010 di assoluzione per insussistenza del fatto; infine, dichiaravano che dal sommario processo verbale n. 24/2003 era poi scaturita l'ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di euro 27.140,66 emessa dalla Regione Puglia in data 29.02.2008; tanto premesso, i destinatari del provvedimento chiedevano che fosse accertata la falsità del SPV n. 24/2003 per il dissodamento di terreni saldi pascolivi, sottoposti a vincolo idrogeologico; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza della Regione Puglia e Ministero delle politiche agrarie, il giudice adito, con sentenza n. 1643 del 2011, declinava la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Trani - Sezione distacca ta di Ruvo, avanti al quale il giudizio veniva riassunto, il quale, con sentenza n.83 del 2012, dichiarava inammissibile la querela di falso proposta; - sul gravame interposto dalla Cifarelli e dal Mercadante, la Corte d’appello di Bari, nella resistenza del Ministero delle politiche agrarie e forestali, rimasta contumace la Regione Puglia, rigettava l'appello, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di appello.

A sostegno di tale decisione il giudice adito riteneva insussistente l'interesse ad agire dei Mercadante - Cifarelli, condividendo l’affermazione del giudice di primo grado, secondo cui l’azione di querela di falso aveva la finalità di fare conseguire una giuridica certezza quanto alla falsità o alla genuinità dello scritto nei confronti di colui che aveva mostrato di volersi concretamente avvalere di esso, interesse che non poteva essere ravvisato se sul punto dell'autenticità del documento fosse già intervenuto tra le parti un accertamento definitivo coperto da giudicato.

Nella specie, infatti, con la sentenza n. 98/2914, passata in giudicato, la Corte di appello di Bari aveva confermato il rigetto dell’opposizione proposta dai medesimi appellanti avverso l’ordinanza ingiunzione n. 1383 del 2008 contestata dalla Regione Puglia ai predetti, per la somma di euro 27.140,66, in relazione alla condotta ritenuta provata e sanzionata (l’attività di sbancamento) per come riportata e descritta nel verbale di accertamento impugnato per falso.

Il valore probatorio del documento era, perciò, divenuto incontestabile una volta positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile o una volta che lo scritto in questione fosse stato comunque posto a fondamento delle statuizioni adottate con la nominata pronuncia.

Era escluso, in conseguenza, che potesse configurarsi l'interesse sulla falsità o genuinità del documento impugnato per falso per avere l’atto già raggiunto l'efficacia che l'ordinamento gli attribuiva con forza di giudicato; -avverso la citata sentenza della Corte di appello di Bari proponevano ricorso per cassazione il Mercadante e la Cifarelli sulla base un unico motivo; - sono rimasti intimati il Ministero delle politiche agrarie e forestali e la Regione Puglia.

Considerato che: - con l’ unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dall'art. 221 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di appello confermato l'inammissibilità della domanda di falso, perché la relativa azione sarebbe stata proposta tardivamente, malgrado, l'art.221 c.p.c. consenta l'esercizio dell'azione civile di falso tanto in via principale, quanto in corso di causa, in ogni stato e grado del giudizio, «finché la verità del documento non sia stata accertata con una sentenza passata in giudicato».

A proposito, per i gradi successivi al primo, l'art. 355 c.p.c. regola espressamente la proposizione della querela in via incidentale davanti al giudice dell'appello.

E la dottrina e la giurisprudenza interpretano tale previsione in maniera ampia, desumendo dall'art. 221 c.p.c. il potere della parte di presentare querela di falso in via incidentale anche quando la causa fondata sul documento falso si trovi ormai davanti al giudice di legittimità.

Con ogni probabilità, l'incompatibilità tra l'oggetto del giudizio di falso (l'accertamento di un fatto) e la particolare funzione del giudice di legittimità (al quale non sono consentite valutazioni di fatto) ha limitato l'indagine della questione dell'ammissibilità dell'azione autonoma di falso, in pendenza del giudizio di cassazione.

Nel ricostruire il complesso rapporto intercorrente tra gli artt. 221 e 395 n. 2 c.p.c. e 2909 c.c., i ricorrenti, in primo luogo, osservano che se l'azione di falso in via autonoma è intrapresa dopo la pronuncia della Corte di appello o quando la controversia (che ha alla base il documento) pende già in Cassazione, la sentenza sul falso (emessa dal Tribunale) sarà - con ogni probabilità - successiva alla decisione del Giudice di legittimità, con conseguente passaggio in giudicato di quest'ultima statuizione.

In secondo luogo, la sentenza del Tribunale che accerta il falso è comunque inidonea ad incrinare l'immutabilità del giudicato conseguito, nelle more, dalla decisione fondata sul documento sospettato di falsità.

Eaffinché ciò possa accadere è necessario che la sentenza di falso consegua, a sua volta, la stabilità del giudicato per legittimamente intraprendere il giudizio di revocazione ex art. 395 n.2 c.p.c.

Sussisterebbe, dunque, un interesse concreto in capo alla parte ad esperire - anche durante la pendenza del giudizio di cassazione - l'azione di falso in via autonoma ex art. 221, primo comma, c.p.c.

Il motivo è infondato.

È necessario fare una premessa sugli aspetti fattuali rimasti accertati in causa per meglio comprendere i profili giuridici prospettati con l’unica censura.

Occorre, in proposito, porre in risalto che, dallo stesso svolgimento del processo operato in ricorso (v. pagg. 4-5), gli odierni ricorrenti, a fronte della produzione, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Ruvo di Puglia di opposizione alla sanzione amministrativa comminata, della copia della ordinanza ingiunzione non aveva disconosciuto l’atto, neanche con l’esperimento di alcun procedimento incidentale, e di avere manifestato la volontà di impugnare con querela di falso lo stesso documento introducendo il presente giudizio in data 12.09.2014, prima che passasse in giudicato la sentenza della Corte di appello di Bari di conferma del rigetto dell’opposizione.

Appare, perciò, evidente che la questione sulla mancata contestazione della genuinità del documento in questione nel giudizio di opposizione, trattandosi di atto redatto da pubblico ufficiale obliterando il rilievo di un accertamento fidefaciente, non possa essere considerata irrilevante in relazione all’introduzione del giudizio di falso, poiché quest’ultimo risulta essere stato proposto direttamente con riferimento al verbale di accertamento la cui valenza probatoria di atto pubblico fidefaciente è stata verificata dal giudice di prime cure in sede di opposizione, intendendo, così, far valere con efficacia “erga omnes” il verbale predetto.

Ne consegue che le relative risultanze avrebbero dovuto formare oggetto di contestazione nella forma della querela di falso da farsi valere nel medesimo giudizio oppure in giudizio separato, previa comunque comunicazione della sua introduzione, al fine di impedire il passaggio in giudicato di detto accertamento.

Non è discutibile, infatti, l'efficacia probatoria piena dell’atto pubblico che si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso e la sentenza che, definendolo, dichiari tale documento affetto da falsità materiale, riverbera i propri effetti sugli accertamenti sul medesimo fondati, perché è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità ed esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, in tutti i giudizi in cui assume rilevanza.

Si osserva, poi, che le questioni dei limiti, dei tempi, dei modi e dell’onere della prova relativi al valore fidefaciente dell’atto rimangono relegate all’interno del giudizio conseguente alla sua presentazione.

Pertanto, alla stregua delle svolte argomentazioni, va confermato che la proposizione dell’azione di querela di falso andava dichiarata inammissibile per difetto di interesse dei ricorrenti.

Onde, in tal modo precisata la motivazione del giudice territoriale, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., il ricorso va respinto.

Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità in mancanza di difese svolte dai resistenti rimasti intimati.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente emissione ordinanza ingiunzione Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Dott. [OSCURATO:PERSONA] OLIVA - Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] – Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] AMATO - Consigliere R.G.N.36569/2018 ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso 36569-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CFRMRAS4T42A225U), rappresentati e difesi con procura speciale allegata al ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Bari ed elettivamente domiciliati domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -ricorrenti - contro Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali; Regione Puglia. -intimati – Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 774/2018, pubblicata il 7 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - con atto di citazione, notificato il 28/29 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano, dinanzi al Tribunale di Bari, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali e la Regione Puglia esponendo di essere proprietari di alcuni fondi rustici in agro di Ruvo di Puglia che avevano acquistato in due soluzioni negli anni 1998 e 1999 dai germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; aggiungevano che antecedentemente all'acquisto, [OSCURATO:PERSONA], altro germano degli alienanti, aveva chiesto ed ottenuto dalla Regione Puglia il nulla osta ad eseguire lavori di rimessa in coltura (spietramento) mediante trasformazione dell'intera superficie; proseguivano che in data 16.12.2002, durante la normale attività di controllo, gli agenti del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, nonostante avessero accertato la liceità dei lavori di dissodamento, avevano contestato ai germani [OSCURATO:PERSONA] l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto autorizzativo e pertanto avevano inflitto loro la sanzione prevista per violazione dell'art. 7 RDI n. 3267/23 con verbale n. 28/2002; continuavano che il 15.09.2003, con verbale n. 24/2003, gli agenti del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, tornati sui medesimi appezzamenti di terreno, avevano contestato loro, in particolare, a [OSCURATO:PERSONA] quale nuova proprietaria e a [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore, la violazione dell’art. 7 RDL n. 3267/23, provvedendo a denunciarli all'Autorità giudiziaria, avviando nei loro confronti il procedimento penale RGNR n. 22379/2004 presso il Tribunale di Trani, definito con sentenza n. 41/2010 di assoluzione per insussistenza del fatto; infine, dichiaravano che dal sommario processo verbale n. 24/2003 era poi scaturita l'ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di euro 27.140,66 emessa dalla Regione Puglia in data 29.02.2008; tanto premesso, i destinatari del provvedimento chiedevano che fosse accertata la falsità del SPV n. 24/2003 per il dissodamento di terreni saldi pascolivi, sottoposti a vincolo idrogeologico; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza della Regione Puglia e Ministero delle politiche agrarie, il giudice adito, con sentenza n. 1643 del 2011, declinava la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Trani - Sezione distacca ta di Ruvo, avanti al quale il giudizio veniva riassunto, il quale, con sentenza n.83 del 2012, dichiarava inammissibile la querela di falso proposta; - sul gravame interposto dalla Cifarelli e dal Mercadante, la Corte d’appello di Bari, nella resistenza del Ministero delle politiche agrarie e forestali, rimasta contumace la Regione Puglia, rigettava l'appello, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di appello. A sostegno di tale decisione il giudice adito riteneva insussistente l'interesse ad agire dei Mercadante - Cifarelli, condividendo l’affermazione del giudice di primo grado, secondo cui l’azione di querela di falso aveva la finalità di fare conseguire una giuridica certezza quanto alla falsità o alla genuinità dello scritto nei confronti di colui che aveva mostrato di volersi concretamente avvalere di esso, interesse che non poteva essere ravvisato se sul punto dell'autenticità del documento fosse già intervenuto tra le parti un accertamento definitivo coperto da giudicato. Nella specie, infatti, con la sentenza n. 98/2914, passata in giudicato, la Corte di appello di Bari aveva confermato il rigetto dell’opposizione proposta dai medesimi appellanti avverso l’ordinanza ingiunzione n. 1383 del 2008 contestata dalla Regione Puglia ai predetti, per la somma di euro 27.140,66, in relazione alla condotta ritenuta provata e sanzionata (l’attività di sbancamento) per come riportata e descritta nel verbale di accertamento impugnato per falso. Il valore probatorio del documento era, perciò, divenuto incontestabile una volta positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile o una volta che lo scritto in questione fosse stato comunque posto a fondamento delle statuizioni adottate con la nominata pronuncia. Era escluso, in conseguenza, che potesse configurarsi l'interesse sulla falsità o genuinità del documento impugnato per falso per avere l’atto già raggiunto l'efficacia che l'ordinamento gli attribuiva con forza di giudicato; -avverso la citata sentenza della Corte di appello di Bari proponevano ricorso per cassazione il Mercadante e la Cifarelli sulla base un unico motivo; - sono rimasti intimati il Ministero delle politiche agrarie e forestali e la Regione Puglia. Considerato che: - con l’ unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dall'art. 221 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di appello confermato l'inammissibilità della domanda di falso, perché la relativa azione sarebbe stata proposta tardivamente, malgrado, l'art.221 c.p.c. consenta l'esercizio dell'azione civile di falso tanto in via principale, quanto in corso di causa, in ogni stato e grado del giudizio, «finché la verità del documento non sia stata accertata con una sentenza passata in giudicato». A proposito, per i gradi successivi al primo, l'art. 355 c.p.c. regola espressamente la proposizione della querela in via incidentale davanti al giudice dell'appello. E la dottrina e la giurisprudenza interpretano tale previsione in maniera ampia, desumendo dall'art. 221 c.p.c. il potere della parte di presentare querela di falso in via incidentale anche quando la causa fondata sul documento falso si trovi ormai davanti al giudice di legittimità. Con ogni probabilità, l'incompatibilità tra l'oggetto del giudizio di falso (l'accertamento di un fatto) e la particolare funzione del giudice di legittimità (al quale non sono consentite valutazioni di fatto) ha limitato l'indagine della questione dell'ammissibilità dell'azione autonoma di falso, in pendenza del giudizio di cassazione. Nel ricostruire il complesso rapporto intercorrente tra gli artt. 221 e 395 n. 2 c.p.c. e 2909 c.c., i ricorrenti, in primo luogo, osservano che se l'azione di falso in via autonoma è intrapresa dopo la pronuncia della Corte di appello o quando la controversia (che ha alla base il documento) pende già in Cassazione, la sentenza sul falso (emessa dal Tribunale) sarà - con ogni probabilità - successiva alla decisione del Giudice di legittimità, con conseguente passaggio in giudicato di quest'ultima statuizione. In secondo luogo, la sentenza del Tribunale che accerta il falso è comunque inidonea ad incrinare l'immutabilità del giudicato conseguito, nelle more, dalla decisione fondata sul documento sospettato di falsità. Eaffinché ciò possa accadere è necessario che la sentenza di falso consegua, a sua volta, la stabilità del giudicato per legittimamente intraprendere il giudizio di revocazione ex art. 395 n.2 c.p.c. Sussisterebbe, dunque, un interesse concreto in capo alla parte ad esperire - anche durante la pendenza del giudizio di cassazione - l'azione di falso in via autonoma ex art. 221, primo comma, c.p.c. Il motivo è infondato. È necessario fare una premessa sugli aspetti fattuali rimasti accertati in causa per meglio comprendere i profili giuridici prospettati con l’unica censura. Occorre, in proposito, porre in risalto che, dallo stesso svolgimento del processo operato in ricorso (v. pagg. 4-5), gli odierni ricorrenti, a fronte della produzione, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Ruvo di Puglia di opposizione alla sanzione amministrativa comminata, della copia della ordinanza ingiunzione non aveva disconosciuto l’atto, neanche con l’esperimento di alcun procedimento incidentale, e di avere manifestato la volontà di impugnare con querela di falso lo stesso documento introducendo il presente giudizio in data 12.09.2014, prima che passasse in giudicato la sentenza della Corte di appello di Bari di conferma del rigetto dell’opposizione. Appare, perciò, evidente che la questione sulla mancata contestazione della genuinità del documento in questione nel giudizio di opposizione, trattandosi di atto redatto da pubblico ufficiale obliterando il rilievo di un accertamento fidefaciente, non possa essere considerata irrilevante in relazione all’introduzione del giudizio di falso, poiché quest’ultimo risulta essere stato proposto direttamente con riferimento al verbale di accertamento la cui valenza probatoria di atto pubblico fidefaciente è stata verificata dal giudice di prime cure in sede di opposizione, intendendo, così, far valere con efficacia “erga omnes” il verbale predetto. Ne consegue che le relative risultanze avrebbero dovuto formare oggetto di contestazione nella forma della querela di falso da farsi valere nel medesimo giudizio oppure in giudizio separato, previa comunque comunicazione della sua introduzione, al fine di impedire il passaggio in giudicato di detto accertamento. Non è discutibile, infatti, l'efficacia probatoria piena dell’atto pubblico che si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso e la sentenza che, definendolo, dichiari tale documento affetto da falsità materiale, riverbera i propri effetti sugli accertamenti sul medesimo fondati, perché è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità ed esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, in tutti i giudizi in cui assume rilevanza. Si osserva, poi, che le questioni dei limiti, dei tempi, dei modi e dell’onere della prova relativi al valore fidefaciente dell’atto rimangono relegate all’interno del giudizio conseguente alla sua presentazione. Pertanto, alla stregua delle svolte argomentazioni, va confermato che la proposizione dell’azione di querela di falso andava dichiarata inammissibile per difetto di interesse dei ricorrenti. Onde, in tal modo precisata la motivazione del giudice territoriale, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., il ricorso va respinto. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità in mancanza di difese svolte dai resistenti rimasti intimati. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulterior
Sentenza Cassazione n. 25409/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris