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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14673/2026

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[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2269/2022 depositata il 24/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1811/2023Numero sezionale 8912/2025Numero di raccolta generale 14673/2026Data pubblicazione 18/05/20261.

Con sentenza n. 677/2019 depositata il 13/12/2019, la CTP diViterbo rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentodell’avviso di fermo amministrativo di beni mobili n. 201800000892, permancato pagamento dell’IMU relativa all’anno 2013, dell’importo di6.829,02 euro.2.

Con sentenza n. 2269/16/2022 depositata il 24/5/2022, la CTR delLazio rigettava l’appello presentato dalla contribuente, disattendendo leeccezioni di nullità dell’avviso di fermo amministrativo per incompetenzaterritoriale della concessionaria della riscossione [OSCURATO:SOCIETA]., diillegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 4, co. 2 sexies d.l.n. 209/2002, convertito in legge 265/2002, di violazione dell’art. 2687 c.c.in relazione agli artt. 42 e 60 d.p.r. 600/1973 e 602/1973, di mancatanotifica degli atti presupposti, di prescrizione del diritto alla riscossione, didecadenza dal diritto alla riscossione ed infine di nullità del preavviso peromessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, delle sanzioni edelle relative aliquote.3.

Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazioneCarla [OSCURATO:PERSONA].4. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 58, commi 1 e 2e dell’art. 60, commi 1, lett. c) e 3, del d.P.R. n. 600/1973, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di secondo gradoritenuto validamente notificata, in data 26/06-6/07/2017, l’ingiunzione n.20170836100003859, prodromica al preavviso di fermo amministrativooggetto di giudizio, presso l’indirizzo di via dei Faggi n.30 in Ronciglione,non considerando l’intervenuto trasferimento della residenza anagraficadella [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.19,come documentato dalla interrogazione “SIATEL” versata in atti dallaNumero registro generale 1811/2023Numero sezionale 8912/2025Numero di raccolta generale 14673/2026Data pubblicazione 18/05/2026concessionaria, così violando l’obbligo di notifica degli avvisi presso ildomicilio fiscale del contribuente, disposto dal sopracitato art. 60.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 8, legge n.890/1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., per avere la CTRdel Lazio ritenuto rituale la notifica dell’ingiunzione n.20170836100003859, sebbene dall’avviso di ricevimento si evincesse lamancata ricezione, da parte della destinataria, della raccomandatainformativa di cui all’art. 8 citato.I due motivi, entrambi inammissibili, vanno trattati congiuntamente inquanto intimamente connessi.La contribuente, con il ricorso originario, ha dedotto l’omessa notificadella suddetta ingiunzione e, nel ricorso in appello avverso la sentenza diprima grado, ha ribadito l’omessa notifica degli atti presupposti alpreavviso di fermo, imputando al giudice di prime cure di non aver rilevato“che la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha dimostrato la notifica alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] deglil’ingiunzione di pagamento n. 20170836100003859 e i provvedimenti sucui la medesima si fonda”.

A fronte del deposito, da parte dell’appellata,dell’avviso di ricevimento dell’atto spedito con raccomandata di [OSCURATO:SOCIETA]. n. 76560566583-6 e delle risultanze dell’interrogazioneanagrafica effettuata mediante il servizio SIATEL, non risulta che laodierna ricorrente abbia fatto valere, sia in primo grado che in appello, ivizi della notifica dell’intimazione fatti invece valere con il ricorso percassazione, ossia l’avvenuta spedizione dell’atto presso il precedentedomicilio fiscale e l’omessa prova della ricezione della CAD da parte delladestinataria dell’atto, avendo dedotto nei giudizi di merito la “omessanotifica” e non specifici vizi di notifica degli atti presupposti.Le questioni oggi sollevate per la prima volta dalla ricorrente neimotivi di ricorso non risultano trattate dalla sentenza impugnata (la quale,essendo stata dedotta l’omessa notifica dell’ingiunzione in questione, si èNumero registro generale 1811/2023Numero sezionale 8912/2025Numero di raccolta generale 14673/2026Data pubblicazione 18/05/2026limitata a rilevare che la concessionaria aveva invece provato di avernotificato sia l’avviso di accertamento che l’ingiunzione) e nemmeno lacontribuente ha rappresentato di aver fatto valere nei precedenti gradi digiudizio i suddetti specifici vizi, individuando gli atti contenenti le censuresvolte in sede di legittimità.A tal proposito, va evidenziato, che secondo il costante orientamentodi questa Corte, al quale si intende dare continuità, qualora una questionegiuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata inalcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga insede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità dellacensura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, apena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema deldecidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la primavolta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazionenon trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (ex multis, Cass. n.3473/2025, Cass., n. 20585/2023, Cass., n. 35885/2022, Cass., n.8362/2022, Cass., n. 40984/2021).A tal proposito, questa Corte ha statuito che “la deduzione dell’omessanotifica dell’atto impugnato (così come emergente dallo stesso ricorsointroduttivo della parte) non può far ritenere acquisito al themadecidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimentonotificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenzaed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandoneun'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con laformulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui qualiNumero registro generale 1811/2023Numero sezionale 8912/2025Numero di raccolta generale 14673/2026Data pubblicazione 18/05/2026essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla partequalora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 26 agosto2024, n. 23070; Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n.8398).

Quanto, difatti, alle forme processuali di introduzione in giudiziodei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisceeccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art.24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendidiversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorsointroduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi diinvalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con lapresentazione di motivi aggiunti, - proposizione ammissibile, ex art. 24 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito didocumenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine dellacommissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n.19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art.24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi diricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad operadelle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro iltermine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato hanotizia di tale deposito»; v.

Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).” (Cass., n.32385/2025).Nella fattispecie in esame, non risulta il deposito di motivi aggiunti daparte della contribuente, a cui pure sarebbe stata legittimata in caso diproduzione di documenti nuovi in appello, in virtù del combinato dispostodegli artt. 24, 61 e 58, comma 2, nella formulazione applicabile rationetemporis (v.

Cass. cit. n. 32385/2025), antecedente alle modificheNumero registro generale 1811/2023Numero sezionale 8912/2025Numero di raccolta generale 14673/2026Data pubblicazione 18/05/2026apportate dal d.lgs. n. 220/2023 (il cui art. 4, comma 2, è stato dichiaratocostituzionalmente illegittimo, con sentenza della Corte Cost. n. 36/2025,nella parte in cui non prevede che il nuovo disposto del citato art. 58 siapplichi ai giudizi di appello il cui primo grado si sia instauratosuccessivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 220/2023).Va infine evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte hannoespressamente sussunto le decadenze verificatesi per effetto dello spiraredi termini perentori per la proposizione dell'azione tra le questioni"fondanti", la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronunciainutiliter data (Cass. Sez.

U., n. 24172/2025), con conseguenteinconfigurabilità di un giudicato implicito sulle stesse e sussistenza delpotere-dovere di rilievo d’ufficio delle medesime in ogni stato e grado delgiudizio.Dalla novità delle questioni prospettate per la prima volta dallacontribuente nel ricorso per cassazione, rilevabile, per quanto sopra detto,d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, discende, pertanto,l’inammissibilità di entrambi i motivi.Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dellaricorrente.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in 3.500,00 euro per compensi professionali, ed €200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 1811/2023Numero sezionale 8912/2025Numero di raccolta generale 14673/2026Data pubblicazione 18/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data16.12.2025.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2269/2022 depositata il 24/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1811/2023Numero sezionale 8912/2025Numero di raccolta generale 14673/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Con sentenza n. 677/2019 depositata il 13/12/2019, la CTP diViterbo rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentodell’avviso di fermo amministrativo di beni mobili n. 201800000892, permancato pagamento dell’IMU relativa all’anno 2013, dell’importo di6.829,02 euro.2. Con sentenza n. 2269/16/2022 depositata il 24/5/2022, la CTR delLazio rigettava l’appello presentato dalla contribuente, disattendendo leeccezioni di nullità dell’avviso di fermo amministrativo per incompetenzaterritoriale della concessionaria della riscossione [OSCURATO:SOCIETA]., diillegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 4, co. 2 sexies d.l.n. 209/2002, convertito in legge 265/2002, di violazione dell’art. 2687 c.c.in relazione agli artt. 42 e 60 d.p.r. 600/1973 e 602/1973, di mancatanotifica degli atti presupposti, di prescrizione del diritto alla riscossione, didecadenza dal diritto alla riscossione ed infine di nullità del preavviso peromessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, delle sanzioni edelle relative aliquote.3. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazioneCarla [OSCURATO:PERSONA].4. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 58, commi 1 e 2e dell’art. 60, commi 1, lett. c) e 3, del d.P.R. n. 600/1973, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di secondo gradoritenuto validamente notificata, in data 26/06-6/07/2017, l’ingiunzione n.20170836100003859, prodromica al preavviso di fermo amministrativooggetto di giudizio, presso l’indirizzo di via dei Faggi n.30 in Ronciglione,non considerando l’intervenuto trasferimento della residenza anagraficadella [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.19,come documentato dalla interrogazione “SIATEL” versata in atti dallaNumero registro generale 1811/2023Numero sezionale 8912/2025Numero di raccolta generale 14673/2026Data pubblicazione 18/05/2026concessionaria, così violando l’obbligo di notifica degli avvisi presso ildomicilio fiscale del contribuente, disposto dal sopracitato art. 60.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 8, legge n.890/1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., per avere la CTRdel Lazio ritenuto rituale la notifica dell’ingiunzione n.20170836100003859, sebbene dall’avviso di ricevimento si evincesse lamancata ricezione, da parte della destinataria, della raccomandatainformativa di cui all’art. 8 citato.I due motivi, entrambi inammissibili, vanno trattati congiuntamente inquanto intimamente connessi.La contribuente, con il ricorso originario, ha dedotto l’omessa notificadella suddetta ingiunzione e, nel ricorso in appello avverso la sentenza diprima grado, ha ribadito l’omessa notifica degli atti presupposti alpreavviso di fermo, imputando al giudice di prime cure di non aver rilevato“che la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha dimostrato la notifica alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] deglil’ingiunzione di pagamento n. 20170836100003859 e i provvedimenti sucui la medesima si fonda”. A fronte del deposito, da parte dell’appellata,dell’avviso di ricevimento dell’atto spedito con raccomandata di [OSCURATO:SOCIETA]. n. 76560566583-6 e delle risultanze dell’interrogazioneanagrafica effettuata mediante il servizio SIATEL, non risulta che laodierna ricorrente abbia fatto valere, sia in primo grado che in appello, ivizi della notifica dell’intimazione fatti invece valere con il ricorso percassazione, ossia l’avvenuta spedizione dell’atto presso il precedentedomicilio fiscale e l’omessa prova della ricezione della CAD da parte delladestinataria dell’atto, avendo dedotto nei giudizi di merito la “omessanotifica” e non specifici vizi di notifica degli atti presupposti.Le questioni oggi sollevate per la prima volta dalla ricorrente neimotivi di ricorso non risultano trattate dalla sentenza impugnata (la quale,essendo stata dedotta l’omessa notifica dell’ingiunzione in questione, si èNumero registro generale 1811/2023Numero sezionale 8912/2025Numero di raccolta generale 14673/2026Data pubblicazione 18/05/2026limitata a rilevare che la concessionaria aveva invece provato di avernotificato sia l’avviso di accertamento che l’ingiunzione) e nemmeno lacontribuente ha rappresentato di aver fatto valere nei precedenti gradi digiudizio i suddetti specifici vizi, individuando gli atti contenenti le censuresvolte in sede di legittimità.A tal proposito, va evidenziato, che secondo il costante orientamentodi questa Corte, al quale si intende dare continuità, qualora una questionegiuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata inalcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga insede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità dellacensura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, apena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema deldecidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la primavolta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazionenon trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (ex multis, Cass. n.3473/2025, Cass., n. 20585/2023, Cass., n. 35885/2022, Cass., n.8362/2022, Cass., n. 40984/2021).A tal proposito, questa Corte ha statuito che “la deduzione dell’omessanotifica dell’atto impugnato (così come emergente dallo stesso ricorsointroduttivo della parte) non può far ritenere acquisito al themadecidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimentonotificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenzaed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandoneun'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con laformulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui qualiNumero registro generale 1811/2023Numero sezionale 8912/2025Numero di raccolta generale 14673/2026Data pubblicazione 18/05/2026essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla partequalora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 26 agosto2024, n. 23070; Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n.8398). Quanto, difatti, alle forme processuali di introduzione in giudiziodei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisceeccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art.24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendidiversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorsointroduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi diinvalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con lapresentazione di motivi aggiunti, - proposizione ammissibile, ex art. 24 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito didocumenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine dellacommissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n.19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art.24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi diricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad operadelle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro iltermine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato hanotizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).” (Cass., n.32385/2025).Nella fattispecie in esame, non risulta il deposito di motivi aggiunti daparte della contribuente, a cui pure sarebbe stata legittimata in caso diproduzione di documenti nuovi in appello, in virtù del combinato dispostodegli artt. 24, 61 e 58, comma 2, nella formulazione applicabile rationetemporis (v. Cass. cit. n. 32385/2025), antecedente alle modificheNumero registro generale 1811/2023Numero sezionale 8912/2025Numero di raccolta generale 14673/2026Data pubblicazione 18/05/2026apportate dal d.lgs. n. 220/2023 (il cui art. 4, comma 2, è stato dichiaratocostituzionalmente illegittimo, con sentenza della Corte Cost. n. 36/2025,nella parte in cui non prevede che il nuovo disposto del citato art. 58 siapplichi ai giudizi di appello il cui primo grado si sia instauratosuccessivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 220/2023).Va infine evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte hannoespressamente sussunto le decadenze verificatesi per effetto dello spiraredi termini perentori per la proposizione dell'azione tra le questioni"fondanti", la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronunciainutiliter data (Cass. Sez. U., n. 24172/2025), con conseguenteinconfigurabilità di un giudicato implicito sulle stesse e sussistenza delpotere-dovere di rilievo d’ufficio delle medesime in ogni stato e grado delgiudizio.Dalla novità delle questioni prospettate per la prima volta dallacontribuente nel ricorso per cassazione, rilevabile, per quanto sopra detto,d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, discende, pertanto,l’inammissibilità di entrambi i motivi.Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dellaricorrente. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in 3.500,00 euro per compensi professionali, ed €200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 1811/2023Numero sezionale 8912/2025Numero di raccolta generale 14673/2026Data pubblicazione 18/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data16.12.2025.Il PresidenteLiberato Paolitto
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