CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 34606/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di furto d'acqua, aggravato dalla destinazione a pubblico servizio; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., è del tutto generico poiché formula censure, peraltro versate in fatto, indirizzate all'aggravante della esposizione alla pubblica fede - non contestata e non ritenuta - senza confrontarsi con la destinazione a pubblico servizio della res oggetto di illecita apprensione, alla quale la motivazione si riferisce e che, pertanto, resta esente da censure; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che deduce vizio della motivazione sul 11 punto del diniego dell'attenuate di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è generico perché \?¦fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici: la Corte di merito ha, con motivazione che non evidenzia vizi rilevabili in questa sede (f. 4), opportunamente distinto il valore intrinseco del bene dal suo valore commerciale, inferendo, secondo consolidate massime d'esperienza (Sez. 5, n. 16354 del 27/03/2026, Matà, Rv. 290117 - 02), dalle modalità del collegamento alla rete idrica il prelievo non occasionale - e, dunque, duraturo - di acqua, senza che l'imputato abbia introdotto alcun elemento atto a configurare il danno in termini di speciale tenuità (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M