CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2021
Cassazione n. 35082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29445/2021 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1886/2021, depositata il 24.5.2021, NRG1646/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/9/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’INPS ha contestato a [OSCURATO:PERSONA]Amato, con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di avere omesso il controllo, nella propria attività di addetto alle pratiche di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla trasmissione o meno da parte della ditta Porters dei modelli Unilav, necessari per verificare l’assetto del personale dell’azienda, il che integrava,secondo tale nota, comportamento difforme da quanto previsto dalle disposizioni di istituto «in riferimento alle sanzioni civili da applicare ai casi di utilizzo di lavoratori subordinati irregolari», con violazione riportabile secondo l’ente all’art. 2 n 5 lettera g del Regolamento di disciplina; 2. con successiva nota del 21.9.2016, conseguente allo svolgimento del procedimento disciplinare, l’INPS ha irrogato al lavoratore la sanzione della sospensione dal servizio per cinque giorni, sul presupposto cheil ricorrente avesse procurato una duplicazione di autorizzazioni in funzione di uno stesso, unico provvedimento ministeriale; 3. la sanzione, impugnata giudizialmente dal D’Amato, è stata dapprima annullata dal Tribunale di Napoli, per incoerenza tra contestazione ed atto di irrogazione, ma tale sentenza è stata riformata dalla Corte d’Appello della stessa città; 4. la Corte territoriale, richiamati i principi – meno stringenti rispetto a quelli propri dell’ambito penale –che governano la contestazione in ambito disciplinare, anche nel pubblico impiego contrattualizzato, ha ritenuto che il fatto per il quale era stata irrogata la sanzione della sospensione fosse il medesimo e consistesse nell’emissione dei nulla osta ai pagamenti nonostante la mancanza di comunicazione del modelli Unilav, mentre la duplicazione dei pagamenti conseguente alla autorizzazione concessa non costituiva altro che una specificazione dell’originaria contestazione; 5. [OSCURATO:PERSONA]Amato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dall’INPS; 6. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello avrebbe falsamente applicato e violato l’art. 7 L. 300/70, ritenendo erroneamente coincidenti le circostanze di cui alla contestazione ed i fatti su cui si era basata la successiva sanzione disciplinare; 2. il motivo è infondato; 3. il ragionamento della Corte territoriale è intanto coerente con il consolidato principio secondo cui in tema di sanzioni disciplinari, l'esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale (nel lavoro pubblico: C. 23771/2018; nel lavoro privato: C. 27842/2009); 4. è poi indubbio che l’inadempimento contestato sia sempre rimasto il solito, ovverosia l’avallo al pagamento nonostante la mancanza dei modelli Unilav; 5. tra la contestazione e l’irrogazione della sanzione è mutato soltanto l’apprezzamento della gravità dell’accaduto, riconnessa nel primo atto a questioni su sanzioni civili da applicare in caso di lavoro irregolare, di cui non si è poi saputo nulla, almeno per quanto consta agli atti del solo giudizio di cassazione, mentre la sanzione è stata calibrata sulla duplicazione «di autorizzazioni», peraltro intesa poi dalla Corte territoriale come duplicazione «di pagamenti», evenienza la quale – proprio perché tale da incidere sulla gravità – comportava lo spostamento dalla sanzione dalla censura o multa fino a 4 ore di retribuzione (art. 2, co. 5 lett. g, del Regolamento di disciplina in ragione del determinarsi di disservizio ovvero danno o pericolo per la amministrazione, per gli utenti o i terzi) alla sospensione fino ad un massimo di dieci giorni (art. 2, co. 6, lett. b del medesimo Regolamento, in ragione della particolare gravità delle mancanze previste al comma 5) –poi applicata in misura di 5 giorni; 6. il fatto che restino rigorosamente identiche le circostanze storiche integranti l’inadempimento contestato, rende inevitabilmente secondari e non decisivi, ai fini della validità del procedimento, gli apprezzamenti di altre circostanze rilevanti al solo fine di graduare lagravità della misura da adottare; 7. il secondo motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 co. 1 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 7 L. 300/1970, all’art. 2 lett. g) del Regolamento di Disciplina, nonché al principio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla mancanza di qualsiasi duplicazione di pagamento, a dire del ricorrente categoricamente esclusa dai testi escussi e non provata; 8. la censura non può essere condivisa, stante la genericità ed apoditticità – concretizzantesi nella mera affermazione nel corpo di quel motivo, di una diversa realtà di fatto - nella parte in cui con essa si intenderebbe rimettere ingioco l’accertamento svolto dalla Corte di merito in ordine al verificarsi dell’inadempimento; 9. la Corte ha viceversa accertato –e ciò stante l’inammissibilità in parte qua del motivo è da aversi definitivamente per acquisito al giudizio –che il nulla osta al pagamento della [OSCURATO:PERSONA] fosse stata data, da parte del Ruggiero, nonostante la mancanza dei modelli Unilav e che non era provata ed anzi smentita dalle risultanze istruttorie la circostanza, addotta dal Ruggiero, secondo cui il dirigente Pezza, richiesto di istruzioni al riguardo della mancanza di quei modelli, avesse ciononostante autorizzato verbalmente il lavoratore a procedere; 10. è invece fondato il rilievo in ordine alla violazione delle regole sulla valutazione della proporzionalità della sanzione; 11. è intanto da rilevare come il Regolamento di Disciplina, rispetto alle norme applicate, coincida in tutto con le norme collettive del medesimo ambito, corrispondendo l’ipotesi di cui all’art. 2, co. 5 lett. g) del Regolamento con quella dell’art. 16, co. 4, lett. g) del CCNL 2002/2005 e l’ipotesi di cui all’art. 2, co. 6, lett b) del Regolamento con quella dell’art. 16, co. 5, lett. b) del CCNL; 12. è poi evidente che il principio di proporzionalità, imposto dal richiamo dell’art. 55, co. 2, d. lgs. 165/2001 all’art. 2106 c.c., si declina attraverso le norme collettive e di ente appena richiamate, rispetto alle quali va svolta la corrispondente valutazione; 13. la Corte territoriale, affermando tout court che la sanzione non era sproporzionata, ha del tutto pretermesso la dovuta disamina di quelle previsioni, il che integra violazione di esse, direttamente apprezzabile almeno quanto alla contrattazione collettiva e comunque alle norme primarie (art. 55, co. 2, d. lgs. 165/2001; art. 2106 c.c.) che attraverso quella disciplina collettiva e di ente si esprimono; 14. la sentenza va quindi cassata, rinviandosi la causa alla medesima Corte territoriale, al fine di decidere la causa previo svolgimento, esaminate tutte le circostanze a tal fine rilevanti, del predetto giudizio di proporzionalità, secondo i parametri propri di cui alle fattispecie, meglio indicate al punto 11, evocate in giudizio; P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in di