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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 novembre 1957

Cassazione n. 03399/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso al n. 11568/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entratee del Territorio (C.F. : 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AG) il 29/11/1957 eresidente in Castronovo di Sicilia (PA) C.da Carcarelle s.n. ( C.F. : GRR GPP57S29 B486W), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata con attoseparato da intendersi materialmente congiunto al controricorso , dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 46A02 H194F), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] Avviso accertamento maggiori ricavi – Percentuale di ricarico dei prezzi di vendita - Sospensione 68M22 F205N), sito in Roma, alla Viadell’Elettronica n. 20 ; -controricorrente – avverso la sentenza n. 698 3 / 14 / 20 20 emessa dalla CTR Sicil ia il 02/12/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato, per l’annualità 2009, maggiori ricavi per un ammontare complessivo di euro 229.678,16, all’esito dell’applicazione al “costo del venduto” di percentuali di ricarico. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che fossero state applicate percentuali di ricarico assolutamente non corrispondenti alla realtà.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando, da un lato, che non era stato individuato un campione di beni “significativo e sufficiente” per rendere attendibile la ricostruzione del ricarico e, dall’altro lato, che non si era tenuto conto di alcune quantità di beni che, seppure esistenti nei punti di vendita o custoditi in alcune scatole di cartone, non erano state inventariate.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e del Territorio sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973, 54 dPR n. 633/1972, 20 d.lgs. n. 74/2000 e 2697 ss. e 2727 ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la contribuente si era limitata ad evidenziare, peraltro in astratto, le inevitabili imperfezioni di una ricostruzione indiretta, ma non aveva mai concretamente preso posizione sulle ragioni che giustificassero l’applicazione di prezzi sistematicamente inferiori a quelli da cartellino, e che l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo civile.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 54 dPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 45, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essersi la CTR limitata ad annullare l’avviso di accertamento, laddove avrebbe dovuto esaminare nel merito la pretesa tributaria per ricondurla alla misura ritenuta congrua.

3. Con nota del 2.12.2022 la resistente ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 della l egge 31.8.2022 e, conseguentemente, ha formulato richiesta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della definizione agevolata.

4. La lite fiscale inoggetto rientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che: a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale la contribuente risulta integralmente vittoriosa ne i precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 100.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ; b) sempre conformemente alcomma 1, la controversia era pendente innanzi a questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivo comma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risa lendo la PEC di notifica al giorno 28.4.2021.

4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione deg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso al n. 11568/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entratee del Territorio (C.F. : 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AG) il 29/11/1957 eresidente in Castronovo di Sicilia (PA) C.da Carcarelle s.n. ( C.F. : GRR GPP57S29 B486W), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata con attoseparato da intendersi materialmente congiunto al controricorso , dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 46A02 H194F), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] Avviso accertamento maggiori ricavi – Percentuale di ricarico dei prezzi di vendita - Sospensione 68M22 F205N), sito in Roma, alla Viadell’Elettronica n. 20 ; -controricorrente – avverso la sentenza n. 698 3 / 14 / 20 20 emessa dalla CTR Sicil ia il 02/12/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato, per l’annualità 2009, maggiori ricavi per un ammontare complessivo di euro 229.678,16, all’esito dell’applicazione al “costo del venduto” di percentuali di ricarico. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che fossero state applicate percentuali di ricarico assolutamente non corrispondenti alla realtà. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando, da un lato, che non era stato individuato un campione di beni “significativo e sufficiente” per rendere attendibile la ricostruzione del ricarico e, dall’altro lato, che non si era tenuto conto di alcune quantità di beni che, seppure esistenti nei punti di vendita o custoditi in alcune scatole di cartone, non erano state inventariate. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e del Territorio sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973, 54 dPR n. 633/1972, 20 d.lgs. n. 74/2000 e 2697 ss. e 2727 ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la contribuente si era limitata ad evidenziare, peraltro in astratto, le inevitabili imperfezioni di una ricostruzione indiretta, ma non aveva mai concretamente preso posizione sulle ragioni che giustificassero l’applicazione di prezzi sistematicamente inferiori a quelli da cartellino, e che l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo civile. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 54 dPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 45, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essersi la CTR limitata ad annullare l’avviso di accertamento, laddove avrebbe dovuto esaminare nel merito la pretesa tributaria per ricondurla alla misura ritenuta congrua. 3. Con nota del 2.12.2022 la resistente ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 della l egge 31.8.2022 e, conseguentemente, ha formulato richiesta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della definizione agevolata. 4. La lite fiscale inoggetto rientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che: a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale la contribuente risulta integralmente vittoriosa ne i precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 100.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ; b) sempre conformemente alcomma 1, la controversia era pendente innanzi a questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivo comma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risa lendo la PEC di notifica al giorno 28.4.2021. 4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione deg
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