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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2026

Cassazione n. 23057/2026

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rente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già GE [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., giàZenon [OSCURATO:SOCIETA].)-intimata-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 11506/2018,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In giudizio avente ad oggetto l’impugnazione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., della cartella di pagamento notificata alla società perl’importo di euro 121.167,27 riguardante Iva, interessi e sanzioni per glianni 1999 e 2000, l'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione,svolgendo due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale di Milano n. 110/32/12, con cui era stato accolto soloparzialmente l'appello dell'Ufficio proposto avverso la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Milano.Numero registro generale 34016/2018Numero sezionale 5269/2026Numero di raccolta generale 23057/2026Data pubblicazione 11/07/20262.

Questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 11506/2018,depositata il 11/05/2018, dichiarava inammissibile il ricorso erariale,proposto avverso la società incorporante GE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto presentato oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.с.3.

Avverso la predetta ordinanza l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per revocazione, sorretto da unico motivo, nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta incorporante la GE [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.La società è rimasta intimata.4.

Infine, in prossimità dell’adunanza, il Pubblico ministero, nellapersona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la«violazione e falsa applicazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.с.».1.1.

Osserva la ricorrente che questa Corte di cassazione, conordinanza n. 11506, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiaratol’inammissibilità del ricorso n. 22189/2013 R.G., proposto dall’Agenziadelle entrate avverso la pronuncia della CTR di Milano, perché proposto il6 novembre 2013, e pertanto oltre il termine del 5 ottobre 2013, data diultima scadenza ai sensi dell’art. 327, comma 1, c.p.c. ratione temporisvigente, ed essendo, quindi, l’Agenzia delle entrate decaduta dalla facoltàdi proporre l’impugnazione.L’odierna ricorrente osserva inoltre che, come risulta dal ricorsooriginariamente depositato nel fascicolo di parte, aveva affidato per lanotifica il ricorso agli ufficiali giudiziari, per la prima volta, il 25/09/2013, eche lo stesso era stato consegnato il 27/09/2013 alla contribuente, pressola sede legale.

Tuttavia, la notifica effettuata al domicilio eletto presso ildifensore dott. [OSCURATO:PERSONA], non aveva avuto buon fine e pertanto,Numero registro generale 34016/2018Numero sezionale 5269/2026Numero di raccolta generale 23057/2026Data pubblicazione 11/07/2026in data 06/11/2013 il ricorso era stato affidato nuovamente agli ufficialigiudiziari per una nuova notifica, anch’essa non andata a buon fine.1.2.

Tanto premesso, la Difesa erariale contesta l’errore revocatorioassumendo che, per un errore materiale, la Corte abbia supposto la veritàdi un fatto, «il ricorso per cassazione è stato affidato per la prima volta il6.11.2013 agli Ufficiali giudiziari», la cui verità sarebbeincontrovertibilmente esclusa sulla base degli atti di causa, ed abbiasupposto l’inesistenza di un fatto, «il ricorso è stato inviato dagli Ufficialigiudiziari il 25.9.2013 e la sua notifica ha avuto buon fine presso la sededella società il 27.9.2013», la cui verità sarebbe positivamente stabilita.1.3.

Assume la ricorrente che, rilevata la nullità della notifica allasocietà contribuente, unica notifica andata a buon fine, le doveva essereassegnato termine per rinotificare il ricorso al dott. [OSCURATO:PERSONA], difensoredomiciliatario della parte privata.1.4.

Osserva inoltre l’Agenzia delle entrate che, da ricerche effettuate,risulta che il dott. [OSCURATO:PERSONA], a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], non sia più iscrittoall’Ordine dei dottori commercialisti, che svolga attività di consulenzapresso lo “Studio BM” all’indirizzo indicato nel ricorso, che risultidomiciliato all’indirizzo indicato del pari nel ricorso, e che dal registro delleimprese risulti svolgere attività di impresa individuale sempre nel luogoindicato nel ricorso per revocazione.Rileva quindi che al medesimo potrà essere effettuata notifica, ove siadisposta dalla Corte in accoglimento del presente ricorso per revocazione,rilevando peraltro che, risultando questi cancellato dall’Ordine dei dottoricommercialisti, ed essendo venuto meno il presupposto delladomiciliazione, dovrebbe ritenersi sufficiente, ai fini dell’instaurazione delcontraddittorio per il giudizio rescissorio, la notifica eseguita presso lasede della società contribuente.2.

Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema direvocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante aiNumero registro generale 34016/2018Numero sezionale 5269/2026Numero di raccolta generale 23057/2026Data pubblicazione 11/07/2026sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fattidi causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenzadi un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli attidi causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbiacostituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernerel'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteridell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del soloraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essereessenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Cass. Sez.U., 19/07/2024, n. 20013, Rv. 671759 - 01)2.1.

La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fattotracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsaapplicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'erroredi fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza odell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio edi tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che,nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli larilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris,sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibileall'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione dellaloro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione.2.2.

Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio lasindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazioneo interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investanodirettamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchésiffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e nonun errore di fatto (Cass., Sez.

U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez.

U.,11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5).Numero registro generale 34016/2018Numero sezionale 5269/2026Numero di raccolta generale 23057/2026Data pubblicazione 11/07/20262.3.

In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4,c.p.с. non prevede come causa di revocazione della sentenza dicassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizioo di valutazione (cfr. Cass. 17/03/2023, n. 7758, in motiv.).3.

Alla luce di tali principi, il motivo di revocazione si rivelainammissibile.3.1.

L’errore attribuito alla Corte è di avere supposto la verità di unfatto (il ricorso per cassazione era stato affidato per la prima volta il6.11.2013 agli Ufficiali giudiziari), la cui verità sarebbeincontrovertibilmente esclusa sulla base degli atti di causa, e di averesupposto l’inesistenza di un fatto (il ricorso era stato inviato dagli Ufficialigiudiziari il 25.9.2013 e la sua notifica aveva avuto buon fine presso lasede della società il 27.9.2013) la cui verità sarebbe positivamentestabilita.3.2.

In realtà tale affermazione, nei termini evidenziati ai finirevocatori, non è presente nell’ordinanza impugnata, ove si osserva,soltanto, che «Poiché il ricorso è stato depositato dall’Avvocatura delloStato presso l’Unep il 6 novembre 2013, esso è tardivo».3.3.

L’odierna ricorrente, in realtà, non denuncia un errore percettivoimmediatamente rilevabile dagli atti interni al giudizio di cassazione, macensura la mancata attribuzione di rilievo alla prima notificazione e lamancata disposizione della rinnovazione della stessa.

La doglianza attiene,dunque, alla qualificazione e alla rilevanza giuridica del fatto processuale,nonché alla valutazione delle conseguenze derivanti dall’esito dellanotificazione, e resta perciò estranea al perimetro dell’errore revocatorio.3.4.

La questione involge, del resto, anche l’apprezzamento dellatempestiva riattivazione del procedimento notificatorio, dovendo ilnotificante, in caso di esito negativo della notifica per causa a lui nonimputabile, riattivare il procedimento con immediatezza e comunque entroun termine non superiore alla metà di quello previsto dall’art. 325 c.p.c.,Numero registro generale 34016/2018Numero sezionale 5269/2026Numero di raccolta generale 23057/2026Data pubblicazione 11/07/2026salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali, secondo il principioaffermato da Cass., Sez.

U., 15 luglio 2016, n. 14594.

Anche sotto taleprofilo, pertanto, la censura non si risolve nella denuncia di un errore difatto revocatorio, ma postula una valutazione giuridica del fattoprocessuale.

In tale prospettiva, l’asserito errore difetterebbe comunquedel requisito della decisività.4.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Non si procede alla liquidazione delle spese, in assenza di attivitàdifensiva della società intimata.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazionepubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.29/01/2016, n. 1778).

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già GE [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., giàZenon [OSCURATO:SOCIETA].)-intimata-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 11506/2018,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In giudizio avente ad oggetto l’impugnazione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., della cartella di pagamento notificata alla società perl’importo di euro 121.167,27 riguardante Iva, interessi e sanzioni per glianni 1999 e 2000, l'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione,svolgendo due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale di Milano n. 110/32/12, con cui era stato accolto soloparzialmente l'appello dell'Ufficio proposto avverso la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Milano.Numero registro generale 34016/2018Numero sezionale 5269/2026Numero di raccolta generale 23057/2026Data pubblicazione 11/07/20262. Questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 11506/2018,depositata il 11/05/2018, dichiarava inammissibile il ricorso erariale,proposto avverso la società incorporante GE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto presentato oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.с.3. Avverso la predetta ordinanza l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per revocazione, sorretto da unico motivo, nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta incorporante la GE [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.La società è rimasta intimata.4. Infine, in prossimità dell’adunanza, il Pubblico ministero, nellapersona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la«violazione e falsa applicazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.с.».1.1. Osserva la ricorrente che questa Corte di cassazione, conordinanza n. 11506, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiaratol’inammissibilità del ricorso n. 22189/2013 R.G., proposto dall’Agenziadelle entrate avverso la pronuncia della CTR di Milano, perché proposto il6 novembre 2013, e pertanto oltre il termine del 5 ottobre 2013, data diultima scadenza ai sensi dell’art. 327, comma 1, c.p.c. ratione temporisvigente, ed essendo, quindi, l’Agenzia delle entrate decaduta dalla facoltàdi proporre l’impugnazione.L’odierna ricorrente osserva inoltre che, come risulta dal ricorsooriginariamente depositato nel fascicolo di parte, aveva affidato per lanotifica il ricorso agli ufficiali giudiziari, per la prima volta, il 25/09/2013, eche lo stesso era stato consegnato il 27/09/2013 alla contribuente, pressola sede legale. Tuttavia, la notifica effettuata al domicilio eletto presso ildifensore dott. [OSCURATO:PERSONA], non aveva avuto buon fine e pertanto,Numero registro generale 34016/2018Numero sezionale 5269/2026Numero di raccolta generale 23057/2026Data pubblicazione 11/07/2026in data 06/11/2013 il ricorso era stato affidato nuovamente agli ufficialigiudiziari per una nuova notifica, anch’essa non andata a buon fine.1.2. Tanto premesso, la Difesa erariale contesta l’errore revocatorioassumendo che, per un errore materiale, la Corte abbia supposto la veritàdi un fatto, «il ricorso per cassazione è stato affidato per la prima volta il6.11.2013 agli Ufficiali giudiziari», la cui verità sarebbeincontrovertibilmente esclusa sulla base degli atti di causa, ed abbiasupposto l’inesistenza di un fatto, «il ricorso è stato inviato dagli Ufficialigiudiziari il 25.9.2013 e la sua notifica ha avuto buon fine presso la sededella società il 27.9.2013», la cui verità sarebbe positivamente stabilita.1.3. Assume la ricorrente che, rilevata la nullità della notifica allasocietà contribuente, unica notifica andata a buon fine, le doveva essereassegnato termine per rinotificare il ricorso al dott. [OSCURATO:PERSONA], difensoredomiciliatario della parte privata.1.4. Osserva inoltre l’Agenzia delle entrate che, da ricerche effettuate,risulta che il dott. [OSCURATO:PERSONA], a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], non sia più iscrittoall’Ordine dei dottori commercialisti, che svolga attività di consulenzapresso lo “Studio BM” all’indirizzo indicato nel ricorso, che risultidomiciliato all’indirizzo indicato del pari nel ricorso, e che dal registro delleimprese risulti svolgere attività di impresa individuale sempre nel luogoindicato nel ricorso per revocazione.Rileva quindi che al medesimo potrà essere effettuata notifica, ove siadisposta dalla Corte in accoglimento del presente ricorso per revocazione,rilevando peraltro che, risultando questi cancellato dall’Ordine dei dottoricommercialisti, ed essendo venuto meno il presupposto delladomiciliazione, dovrebbe ritenersi sufficiente, ai fini dell’instaurazione delcontraddittorio per il giudizio rescissorio, la notifica eseguita presso lasede della società contribuente.2. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema direvocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante aiNumero registro generale 34016/2018Numero sezionale 5269/2026Numero di raccolta generale 23057/2026Data pubblicazione 11/07/2026sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fattidi causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenzadi un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli attidi causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbiacostituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernerel'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteridell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del soloraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essereessenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Cass. Sez.U., 19/07/2024, n. 20013, Rv. 671759 - 01)2.1. La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fattotracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsaapplicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'erroredi fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza odell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio edi tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che,nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli larilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris,sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibileall'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione dellaloro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione.2.2. Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio lasindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazioneo interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investanodirettamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchésiffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e nonun errore di fatto (Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez. U.,11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5).Numero registro generale 34016/2018Numero sezionale 5269/2026Numero di raccolta generale 23057/2026Data pubblicazione 11/07/20262.3. In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4,c.p.с. non prevede come causa di revocazione della sentenza dicassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizioo di valutazione (cfr. Cass. 17/03/2023, n. 7758, in motiv.).3. Alla luce di tali principi, il motivo di revocazione si rivelainammissibile.3.1. L’errore attribuito alla Corte è di avere supposto la verità di unfatto (il ricorso per cassazione era stato affidato per la prima volta il6.11.2013 agli Ufficiali giudiziari), la cui verità sarebbeincontrovertibilmente esclusa sulla base degli atti di causa, e di averesupposto l’inesistenza di un fatto (il ricorso era stato inviato dagli Ufficialigiudiziari il 25.9.2013 e la sua notifica aveva avuto buon fine presso lasede della società il 27.9.2013) la cui verità sarebbe positivamentestabilita.3.2. In realtà tale affermazione, nei termini evidenziati ai finirevocatori, non è presente nell’ordinanza impugnata, ove si osserva,soltanto, che «Poiché il ricorso è stato depositato dall’Avvocatura delloStato presso l’Unep il 6 novembre 2013, esso è tardivo».3.3. L’odierna ricorrente, in realtà, non denuncia un errore percettivoimmediatamente rilevabile dagli atti interni al giudizio di cassazione, macensura la mancata attribuzione di rilievo alla prima notificazione e lamancata disposizione della rinnovazione della stessa. La doglianza attiene,dunque, alla qualificazione e alla rilevanza giuridica del fatto processuale,nonché alla valutazione delle conseguenze derivanti dall’esito dellanotificazione, e resta perciò estranea al perimetro dell’errore revocatorio.3.4. La questione involge, del resto, anche l’apprezzamento dellatempestiva riattivazione del procedimento notificatorio, dovendo ilnotificante, in caso di esito negativo della notifica per causa a lui nonimputabile, riattivare il procedimento con immediatezza e comunque entroun termine non superiore alla metà di quello previsto dall’art. 325 c.p.c.,Numero registro generale 34016/2018Numero sezionale 5269/2026Numero di raccolta generale 23057/2026Data pubblicazione 11/07/2026salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali, secondo il principioaffermato da Cass., Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594. Anche sotto taleprofilo, pertanto, la censura non si risolve nella denuncia di un errore difatto revocatorio, ma postula una valutazione giuridica del fattoprocessuale. In tale prospettiva, l’asserito errore difetterebbe comunquedel requisito della decisività.4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Non si procede alla liquidazione delle spese, in assenza di attivitàdifensiva della società intimata.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazionepubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.29/01/2016, n. 1778). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteLucio Napolitano
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