CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 20912/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22549/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 290/2021 depositata il 09/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne dinnanzi al Tribunale di Cosenza l’Asp di Cosenza esponendo che, con distinti contratti rep. n. 45 sottoscritto il 7.11.08; rep. n. 83 sottoscritto il 19/02/2009 e contratto rep. n. 111 sottoscritto il 12/05/2009 aveva concesso in locazione alla convenuta Asp le seguenti unità immobiliari: unità sita al piano terra fabbricato A palazzo Edilnova da destinare a sede ambulatori del Consultorio n.2; unità sita al piano terra fabbricato (b) da destinare a sede [OSCURATO:PERSONA] e Prelievi; unità posta al piano terra fabbricato (a) da destinare a sede ambulatori del laboratorio analisi. 2. [OSCURATO:PERSONA] comunicò il recesso da detti contratti con lettera del 20/07/2010, motivandolo “con la necessità di recedere anticipatamente rispetto al termine convenuto contrattualmente in seguito alla politica di razionalizzazione e riduzione dei costi e di contenimento della spesa imposti dall’accordo per il piano di rientro del [OSCURATO:PERSONA] della Calabria ex art. 1 comma 180, l. 311/2004, sottoscritto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute ed il Presidente della Regione Calabria il 17.12.2009, approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] con deliberazione n.845/2009”. 3. [OSCURATO:PERSONA] lamentava: (i) La violazione dell’art. 27 l. 392/1978 per insussistenza dei gravi motivi per la disdetta anticipata del contratto di locazione, sostenendo che il recesso dai contratti da parte dell’ASP di Cosenza sarebbe stato ingiustificato perché supportato da motivazioni del tutto generiche; (ii) il rilascio degli immobili in condizioni non conformi alle previsioni contrattuali (artt. 13 e 15), adducendo che, al contrario, gli immobili, in sede di sgombero, presentavano evidenti asportazioni, delle modifiche alle impiantistiche, strutturali ed ambientali, per come riportato nel verbale di riconsegna del 1°/02/2011 e giudizialmente accertato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 808/11 R.G.; (iii) il danno ex art. 1337 c.c. dovuto all’ingiustificata interruzione delle trattative ed al rifiuto di sottoscrizione di un accordo transattivo il 18/07/2012. 4. Istruita la causa con CTU, con sentenza n. 2568/2019 il Tribunale di Cosenza dichiarò l’inefficacia del recesso dell’Asp dai contratti di locazione, condannandola al pagamento in favore della società locatrice della somma complessiva di euro 761.298,00 (corrispondenti a canoni dovuti fino a scadenza naturale del rapporto), oltre interessi dalla domanda al soddisfo, contenendo l’accoglimento della domanda risarcitoria per i danni arrecati dalla conduttrice agli immobili nella misura di euro 55.200,00 (in luogo del maggior importo quantificato dal CTU), importo necessario al ripristino dei locali nella misura riconosciuta dallo stesso consulente dell’Azienda sanitaria. 5. Avverso tale pronuncia l’Azienda sanitaria interpose gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, sostenendo la sussistenza dei gravi motivi ex art. 27 l. 27 luglio 1978 n.392, per il recesso anticipato del conduttore dal contratto di locazione, alla luce delle esigenze di razionalizzazione e riduzione dei costi e di contenimento della spesa imposti dall’accordo per il piano di rientro tra la Regione Calabria, il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero della Salute sottoscritto il 17/12/2004 e recepito dalla Regione Calabria con deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] con deliberazione n. 845/2009. 6. La sentenza di primo grado venne, altresì, gravata con autonoma impugnazione, avente anzi natura di impugnazione principale,anche dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., limitatamente alla parte in cui non aveva riconosciuto la domanda risarcitoria nella esatta estensione quantitativa indicata dalla società attrice in primo grado. 7. Con sentenza n. 290/2021, depositata in data in data 9/3/2021, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Catanzaro, previa riunione delle impugnazioni separatamente proposte dalle parti avverso la medesima sentenza, ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale e, per l’effetto, ha confermato la sentenza impugnata. 8. Avverso la predetta sentenza l’Azienda sanitaria Provinciale di Cosenza propone di ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la societàDomus major s.r.l. resiste con controricorso. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. 10.Parte ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 11. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Il motivo è così articolato: [OSCURATO:PERSONA] a pag. 5 della sentenza impugnata (fascicolo Cassazione) ha testualmente eccepito “E’ inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché dà luogo ad una mera riproposizione delle allegazioni già offerte al primo Giudice….”. L’azienda invero nel ricorso in appello a pag. 2 ha espressamente evidenziato la parte della sentenza da riformare nel modo di seguito riportato: La emendatio/ reformatio della sentenza emessa dal giudice di prime cure è ravvisabile nella parte in cui il giudice di primo grado afferma che: “l’esposta enunciazione del motivo di recesso, per come eccepito, risulta generica ed inidonea ad integrare la condizione prevista dal richiamato art.27 della legge 392/1978” . E di seguito ha spiegato le ragioni di contestazione all’assunto del giudice di primo grado. Pur trattandosi di riproposizione di allegazioni già offerte al primo Giudice, la circostanza non rende inammissibile il ricorso in quanto il secondo grado di giudizio ha come finalità quella di ripercorrere tutte le fasi del giudizio di primo grado. Per come già dichiarato dalla OnorevoleCassazione adita (Cass. 7675/2019) il vigente art. 342 deve essere interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere i punti contestati dalla sentenza e le relative doglianze , senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata. Tale principio era stato già affermato dalle S.U. della Cassazione con la sentenza n. 2719 del 16.11.2017. Nella fattispecie l’appello dichiarato inammissibile ha superato la soglia della specificità, avendo l’ASP individuato il punto della decisione reputato ingiusto, precisandone il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica. . Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto in particolare dell’art. 27 legge 27 luglio 1978 n. 392 in relazione all’art. 360 n. 3”, per avere la Corte territoriale erroneamente censurato la carenza di motivazioni dell’intimato recesso anticipato dal rapporto di locazione. In particolare, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 27 l. 27 luglio 1978 n. 392, deducendo che, a norma del menzionato articolo è sufficiente che il conduttore manifesti al locatore il grave motivo per cui intende recedere, senza avere anche l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto ed economiche. La ricorrente sostiene che, per giurisprudenza conforme di legittimità “il dissesto finanziario di un’amministrazione comunale, facendo sorgere a carico di questa rigidi obblighi di contenimento della spesa, costituisce giusta causa di recesso, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, dal contratto di locazione, stipulato nella qualità di conduttore ed avente ad oggetto un immobile non destinato allo svolgimento di attività istituzionale” (Cass., sez. III, 28/06/2012 n. 10874). Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.pc.”, deducendo che il fatto notorio va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, sicché la Corte territoriale ha violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. dichiarando infondato l’appello per non avere l’Azienda sanitaria “spiegata la necessità di razionalizzazione dell’impresa sanitaria”. Sul primo motivo. Il motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che omette di criticare l’intera motivazione della sentenza impugnata, ma ne assume ad oggetto di critica solo la parte iniziale. In tal modo il motivo è inammissibile, in quanto non solo non si correla alla motivazione effettiva (come esige il consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, ex multis, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017), ma difetta anche di specificità (come esige il consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005, ribadito, ex multis, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, sempre da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017). La Corte territoriale, con riferimento all’appello incidentale dell’Azienda sanitaria, ha, infatti, così motivato: “È inammissibile ex art.342 cod. proc. civ. perché dà luogo ad una mera riproposizione delle allegazioni già offerte al primo giudice, senza una critica specifica alle motivazioni della sentenza impugnata e senza neppure che sia contestata la circostanza che, dopo la cessazione dei rapporti di locazione, la medesima Asp aveva assunto in locazione altri locali da privati nella medesima zona e per le identiche finalità istituzionali cui erano deputati gli immobili oggetto di causa nonostante i dispendiosi interventi di adeguamento effettuati in questi ultimi” (così a p. 5 della sentenza). E’ di palese evidenza che, come emerge dalla riproduzione sopra effettuata il primo motivo non si cura in alcun modo dell’intera motivazione della corte territoriale, ma solo del suo incipit. Il secondo e terzo motivo, in quanto criticano la motivazione sul merito dell’appello, aggiunta dalla corte calabra dopo quella di inammissibilità, sono inammissibili, alla stregua del principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., sent. n. 3840 del 2007, secondo il quale «Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata» (così Cass., sez. Un., sent. 20/02/2007, n. 3840; conformi Cass., sez. III, ord.19/09/2022, n. 27388; Cass., sez. I, ord. 16/06/2020, n. 11675; Cass., sez. III, sent. 20/08/2015, n. 17004). 12. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi su cui si fonda. 13.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di