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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 38124/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Gela il 13 luglio 2023 con cui l'imputata è stata condannata alla pena di otto mesi di reclusione per i reati di invasione di terreni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

I fatti risalgono, secondo l'imputazione, all'epoca a cavallo tra il 2015 ed il 2016, quando [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratrice di una società aggiudicataria (tra l'altro) delle particelle 27, 28 e 417 in catasto in Gela a seguito di aggiudicazione in vendita fallimentare dei beni predetti (fallimento di [OSCURATO:PERSONA] del 2 luglio 1991), riceveva in consegna dal curatore fallimentare il complesso dei beni, posseduti da [OSCURATO:PERSONA] dal 10 gennaio 1995 (data indicata nell'imputazione come quella della scrittura privata tra la persona offesa ed il fallito, che ne costituiva il possesso); a seguito dell'immissione, al fine di esercitare un preteso diritto, danneggiava e sostituiva la catena apposta sul cancello d'accesso ai fondi, demoliva la rete di recinzione ed estirpava piante ed alberi ivi presenti, danneggiando il sistema di irrigazione. t

2. Con il ricorso per cassazione la Difesa dell'imputata formula due motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.) per travisamento della prova documentale costituita dal contratto preliminare sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] il 10 gennaio 1995 e dal decreto di trasferimento del 26 luglio 2015 emesso dal Tribunale di Roma a seguito della vendita all'asta del compendio immobiliare conteso.

La Corte d'appello ha travisato le risultanze probatorie affermando che il preliminare fosse anteriore al fallimento (che invece risale al 1991), che esso riguardasse solamente la particella 417 e non le 27 e 28, negando su tale base l'insussistenza giuridica del contratto ed affermandone per contro l'irrilevanza ai fini dell'esclusione della tesi difensiva. 2.2 Con il secondo motivo, si lamenta la carenza motivazionale (art.606 lett. e, c.p.p.) tanto in relazione all'elemento oggettivo che soggettivo del reato.

Non si può ignorare che all'epoca del fatto la società di cui l'imputata era legale rappresentante aveva pieno titolo per accedere alla particella 417 cui erano state accorpate la numero 27 e la numero

28. Per quanto l'articolo 633 c.p. tuteli non la proprietà bensì la relazione di fatto tra soggetto e bene, tuttavia è necessaria l'indagine sulla coscienza e volontà dell'agente di porre in essere un comportamento che violi la relazione di appartenenza tra bene ed altro soggetto, indagine che nel caso concreto non è stata effettuata.

Andava esclusa in capo all'imputata la consapevolezza dell'altruità del bene in quanto non vi era intenzione di invadere arbitrariamente un terreno altrui, regolarmente acquistato in un'asta fallimentare e trasferito con decreto di trasferimento.

Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non era legittimato a proporre la querela in quanto il bene rientrava nel compendio fallimentare e quindi il soggetto competente era il curatore fallimentare.

3. Con memoria inviata per mail il sostituto procuratore generale ha formulato le conclusioni sopra trascritte.

Con lo stesso mezzo hanno inviato note di replica e conclusionali sia l'[OSCURATO:PERSONA] per l'imputata, chiedendo l'accoglimento del ricorso, che l'[OSCURATO:PERSONA] per la parte civile chiedendo la conferma della sentenza, il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati.

2. Per esigenze di semplificazione e per logica espositiva i due motivi possono essere trattati unitariamente.

Va subito sottolineato che il dedotto travisamento del fatto, in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello ritenendo il fallimento successivo alla stipula del contratto preliminare di data 10 gennaio 1995 (pg.3 del ricorso), se anche esistente, non è rilevante.

È sufficiente rimarcare che la norma di cui all'art.633 c.p. intende tutelare non la proprietà in senso giuridico civilistico, bensì la posizione di fatto tra soggetto e bene (Sez. 2, n. 44902 del 30/10/2008, Savonarota, Rv. 241968 - 01).

E che nel caso specifico vi fosse una posizione tutelabile (ius possessionís) a favore della parte civile, è dimostrato dall'esito favorevole dell'azione possessoria svolta dal Contraffatto per contrastare l'usurpazione della coltivazione di palme che egli aveva installato quanto meno sulle particelle 27 e 28 che non erano mai state oggetto di assegnazione fallimentare a favore della Innnnobilluca s.r.I., di cui la imputata era legale rappresentante.

A quest'ultimo proposito, giova chiarire due circostanze che 'aleggiano' sul processo senza aver trovato puntuale definizione né nelle sentenze né nel ricorso ma che appaiono cruciali ai fini della ricostruzione giuridica della fattispecie.

La prima attiene alla situazione catastale delle particelle 27 e 28 N.C.T. del Comune censuario di Gela,' "incorporate" nella particella contigua 417' secondo la sentenza di primo grado (pg.3), 'non più esistenti' secondo quella di secondo grado (pg.2) e 'accorpate' alla particella 427 - non 417- secondo il ricorso (pg.5).

È necessario tuttavia chiarire che l'unione tra più particelle con cancellazione delle 27 e 28 per 'fusione' nella 417 o 427 non risulta da alcun atto giuridico (tantomeno il decreto di trasferimento di data 27 luglio 2015 cui fa riferimento il ricorso).

Per contro, le espressioni utilizzate nelle sentenze di merito (incorporazione/accorpamento) vogliono solamente indicare l'unificazione di fatto delle particelle, risultato della condotta incriminata, per la quale non può valere la regola feci, sed iure feci, come dimostrato dall'esito della azione possessoria.

E la circostanza evidenziata è rilevante poiché, in assenza di unificazione, è incontestabile che l'occupazione quanto meno delle particelle 27 e 28 sia avvenuta sine iure.

L'ulteriore aspetto che va chiarito riguarda la consegna del complesso assegnato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. a conclusione della procedura fallimentare.

Ebbene, mentre risulta provato documentalmente la assegnazione dei lotti a mezzo del già indicato decreto del 27 luglio 2015, non vi è prova del verbale di immissione (menzionato nel ricorso ma non allegato) da cui si pretende di desumere la buona fede della imputata.

E d'altronde, a rendere configurabile il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all'art.633 c.p., caratterizzato secondo la giurisprudenza dalla finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto (Sez. 2, n. 44902 del 30/10/2008 [OSCURATO:PERSONA]. 241968 - 01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012 [OSCURATO:PERSONA]. 254331 - 01)1vi sono le condotte immediatamente successive all'invasione, rappresentate dalla eliminazione di ogni traccia di confine tra particelle, dalla realizzazione di una recinzione unitaria per effettuare l'accorpamento, dal cambiamento delle chiavi di accesso e dall'abbattimento della coltivazione di palme insistente sulla particella

27. Per tali motivi, il ricorso, che a fronte di una 'doppia conforme' si limita a ribadire in maniera ripetitiva gli argomenti in precedenza formulati e disattesi, oltre ad essere manifestamente infondato, pecca di genericità, in quanto non si confronta a dovere con le motivazioni delle decisioni di merito.

3. Nonostante l'inammissibilità del ricorso, la sentenza impugnata va annullata, essendo stata irrogata una pena illegale, vizio rilevabile d'ufficio (cfr. Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689 - 01).

Infatti, il reato di cui all'art. 633 cod. pen. contestato, in assenza delle aggravanti previste dallo stesso articolo, rientra tra quelli di competenza del giudice di pace e le relative sanzioni, che si applicano anche se il reato è giudicato dal tribunale, sono quelle dell'art. 52, comma 1 lett. a), secondo periodo, D. Lgs. n. 274 del 2000 (il reato all'epoca del fatto prevedeva alternativamente la reclusione fino a due anni o la multa) ossia la multa da 258 a 2.582 euro o la permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi.

La sentenza va per tale ragione annullata con rinvio del processo ai fini della rideternninazione della pena ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanisetta.

Il ricorso va rigettato nel resto con conseguente condanna dell'imputata al ristoro a favore della parte civile delle spese di difesa e rappresentanza sostenute nel presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Rigetta nel resto il ricorso e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi C 1800,00 oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Gela il 13 luglio 2023 con cui l'imputata è stata condannata alla pena di otto mesi di reclusione per i reati di invasione di terreni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. I fatti risalgono, secondo l'imputazione, all'epoca a cavallo tra il 2015 ed il 2016, quando [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratrice di una società aggiudicataria (tra l'altro) delle particelle 27, 28 e 417 in catasto in Gela a seguito di aggiudicazione in vendita fallimentare dei beni predetti (fallimento di [OSCURATO:PERSONA] del 2 luglio 1991), riceveva in consegna dal curatore fallimentare il complesso dei beni, posseduti da [OSCURATO:PERSONA] dal 10 gennaio 1995 (data indicata nell'imputazione come quella della scrittura privata tra la persona offesa ed il fallito, che ne costituiva il possesso); a seguito dell'immissione, al fine di esercitare un preteso diritto, danneggiava e sostituiva la catena apposta sul cancello d'accesso ai fondi, demoliva la rete di recinzione ed estirpava piante ed alberi ivi presenti, danneggiando il sistema di irrigazione. t 2. Con il ricorso per cassazione la Difesa dell'imputata formula due motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.) per travisamento della prova documentale costituita dal contratto preliminare sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] il 10 gennaio 1995 e dal decreto di trasferimento del 26 luglio 2015 emesso dal Tribunale di Roma a seguito della vendita all'asta del compendio immobiliare conteso. La Corte d'appello ha travisato le risultanze probatorie affermando che il preliminare fosse anteriore al fallimento (che invece risale al 1991), che esso riguardasse solamente la particella 417 e non le 27 e 28, negando su tale base l'insussistenza giuridica del contratto ed affermandone per contro l'irrilevanza ai fini dell'esclusione della tesi difensiva. 2.2 Con il secondo motivo, si lamenta la carenza motivazionale (art.606 lett. e, c.p.p.) tanto in relazione all'elemento oggettivo che soggettivo del reato. Non si può ignorare che all'epoca del fatto la società di cui l'imputata era legale rappresentante aveva pieno titolo per accedere alla particella 417 cui erano state accorpate la numero 27 e la numero 28. Per quanto l'articolo 633 c.p. tuteli non la proprietà bensì la relazione di fatto tra soggetto e bene, tuttavia è necessaria l'indagine sulla coscienza e volontà dell'agente di porre in essere un comportamento che violi la relazione di appartenenza tra bene ed altro soggetto, indagine che nel caso concreto non è stata effettuata. Andava esclusa in capo all'imputata la consapevolezza dell'altruità del bene in quanto non vi era intenzione di invadere arbitrariamente un terreno altrui, regolarmente acquistato in un'asta fallimentare e trasferito con decreto di trasferimento. Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non era legittimato a proporre la querela in quanto il bene rientrava nel compendio fallimentare e quindi il soggetto competente era il curatore fallimentare. 3. Con memoria inviata per mail il sostituto procuratore generale ha formulato le conclusioni sopra trascritte. Con lo stesso mezzo hanno inviato note di replica e conclusionali sia l'[OSCURATO:PERSONA] per l'imputata, chiedendo l'accoglimento del ricorso, che l'[OSCURATO:PERSONA] per la parte civile chiedendo la conferma della sentenza, il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati. 2. Per esigenze di semplificazione e per logica espositiva i due motivi possono essere trattati unitariamente. Va subito sottolineato che il dedotto travisamento del fatto, in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello ritenendo il fallimento successivo alla stipula del contratto preliminare di data 10 gennaio 1995 (pg.3 del ricorso), se anche esistente, non è rilevante. È sufficiente rimarcare che la norma di cui all'art.633 c.p. intende tutelare non la proprietà in senso giuridico civilistico, bensì la posizione di fatto tra soggetto e bene (Sez. 2, n. 44902 del 30/10/2008, Savonarota, Rv. 241968 - 01). E che nel caso specifico vi fosse una posizione tutelabile (ius possessionís) a favore della parte civile, è dimostrato dall'esito favorevole dell'azione possessoria svolta dal Contraffatto per contrastare l'usurpazione della coltivazione di palme che egli aveva installato quanto meno sulle particelle 27 e 28 che non erano mai state oggetto di assegnazione fallimentare a favore della Innnnobilluca s.r.I., di cui la imputata era legale rappresentante. A quest'ultimo proposito, giova chiarire due circostanze che 'aleggiano' sul processo senza aver trovato puntuale definizione né nelle sentenze né nel ricorso ma che appaiono cruciali ai fini della ricostruzione giuridica della fattispecie. La prima attiene alla situazione catastale delle particelle 27 e 28 N.C.T. del Comune censuario di Gela,' "incorporate" nella particella contigua 417' secondo la sentenza di primo grado (pg.3), 'non più esistenti' secondo quella di secondo grado (pg.2) e 'accorpate' alla particella 427 - non 417- secondo il ricorso (pg.5). È necessario tuttavia chiarire che l'unione tra più particelle con cancellazione delle 27 e 28 per 'fusione' nella 417 o 427 non risulta da alcun atto giuridico (tantomeno il decreto di trasferimento di data 27 luglio 2015 cui fa riferimento il ricorso). Per contro, le espressioni utilizzate nelle sentenze di merito (incorporazione/accorpamento) vogliono solamente indicare l'unificazione di fatto delle particelle, risultato della condotta incriminata, per la quale non può valere la regola feci, sed iure feci, come dimostrato dall'esito della azione possessoria. E la circostanza evidenziata è rilevante poiché, in assenza di unificazione, è incontestabile che l'occupazione quanto meno delle particelle 27 e 28 sia avvenuta sine iure. L'ulteriore aspetto che va chiarito riguarda la consegna del complesso assegnato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. a conclusione della procedura fallimentare. Ebbene, mentre risulta provato documentalmente la assegnazione dei lotti a mezzo del già indicato decreto del 27 luglio 2015, non vi è prova del verbale di immissione (menzionato nel ricorso ma non allegato) da cui si pretende di desumere la buona fede della imputata. E d'altronde, a rendere configurabile il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all'art.633 c.p., caratterizzato secondo la giurisprudenza dalla finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto (Sez. 2, n. 44902 del 30/10/2008 [OSCURATO:PERSONA]. 241968 - 01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012 [OSCURATO:PERSONA]. 254331 - 01)1vi sono le condotte immediatamente successive all'invasione, rappresentate dalla eliminazione di ogni traccia di confine tra particelle, dalla realizzazione di una recinzione unitaria per effettuare l'accorpamento, dal cambiamento delle chiavi di accesso e dall'abbattimento della coltivazione di palme insistente sulla particella 27. Per tali motivi, il ricorso, che a fronte di una 'doppia conforme' si limita a ribadire in maniera ripetitiva gli argomenti in precedenza formulati e disattesi, oltre ad essere manifestamente infondato, pecca di genericità, in quanto non si confronta a dovere con le motivazioni delle decisioni di merito. 3. Nonostante l'inammissibilità del ricorso, la sentenza impugnata va annullata, essendo stata irrogata una pena illegale, vizio rilevabile d'ufficio (cfr. Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689 - 01). Infatti, il reato di cui all'art. 633 cod. pen. contestato, in assenza delle aggravanti previste dallo stesso articolo, rientra tra quelli di competenza del giudice di pace e le relative sanzioni, che si applicano anche se il reato è giudicato dal tribunale, sono quelle dell'art. 52, comma 1 lett. a), secondo periodo, D. Lgs. n. 274 del 2000 (il reato all'epoca del fatto prevedeva alternativamente la reclusione fino a due anni o la multa) ossia la multa da 258 a 2.582 euro o la permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi. La sentenza va per tale ragione annullata con rinvio del processo ai fini della rideternninazione della pena ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanisetta. Il ricorso va rigettato nel resto con conseguente condanna dell'imputata al ristoro a favore della parte civile delle spese di difesa e rappresentanza sostenute nel presente giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi C 1800,00 oltre
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