CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 maggio 2021
Cassazione n. 27405/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8780-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 l I GRAZIA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 220/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 08780 sez. ML - ud. 04-05-2021 -2- RG 8780/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 220 del 2019 la Corte di appello di Ancona, in riforma della pronuncia del Tribunale di Fermo del 5.7.2018, ha accolto l'opposizione proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 431/2011, concesso per l'importo di euro 66.000,00 asseritamente dovuti, a titolo di compenso per l'attività di responsabile della gestione e della riorganizzazione delle attività di ristorante e bar intestate alla Società "[OSCURATO:PERSONA] srl", a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono così titolati: 10 motivo: violazione delle norme di diritto ex art. 1309 e 1988 cc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc nonché la violazione del principio di cui all'art.112 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc; 2° motivo: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto art. 1988 e 1309 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc nonché l'errata lettura ed interpretazione della norma medesima; 3° motivo: violazione delle norme di legge ai sensi dell'art. 2697 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Nel caso in esame, il ricorso per decreto ingiuntivo, con il connesso provvedimento monitorio, è stato notificato il 26.1.2012: a tale data occorre avere riguardo ai fini di stabilire la litispendenza della controversia e del regime applicabile per la individuazione del termine lungo ad impugnare che, nella specie, è sicuramente quello di cui alla legge n. 69 del 2009 la quale ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall'art. 327 cpc. 4. E' pacifico, poi, che le controversie riguardanti crediti di lavoro sono escluse dall'applicabilità della sospensione dei termini durante il periodo feriale (artt. 1 e 3 legge n. 742/1969). 1 Al-, RG 8780/2020 5. Orbene, la odierna sentenza impugnata, avente ad oggetto crediti di lavoro, è stata pubblicata il 19.7.2019 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 20.2.2020, quando cioè il termine semestrale di impugnazione era già decorso. 6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa Adriana DorcOzo Giudiziario aK7orra CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico Lc ,Coje- CA); CalY>o,Zt.c2AM. ,CDM 5-1-dA 'A/l-Q M Z0453/2.7.3 SegA-ca2-4,-- 4TOT/z9) (>\(.0Ane, CR, CerU-Cifki0/v\L (311/4A>VCMCk iborytalbitig, ivait c>it-r> -XA: - U(S4-0 cgCtiThi " rb5 4/U / Tz /COM (jej‘ Mio_aj ri"--COV(LAA-Ze-, Q‘ja Men 2/11‘2"--6 ; es2. i\rgticrez. vov. 06290,1 ,c0,2(icp-L. et-c). ft., '77 /Ce/V\ 422: Euxico-›7. 9