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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 15584/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/04/2020 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s4atite le conclusioni del PG P. K-4-.3 "C›<-0 h•d-C-Q_Y<LCA 1..LLO et-G-t LA-C3 C.0,4-t C C. D-0 re,-( (3 pek. ( Yi c_sz N.A-o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con provvedimento emesso in data 16 aprile 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'opposizione alla espulsione (art. 16, comma 5, d.lgs. n.286 del 1998) introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si evidenzia che : a) il provvedimento di espulsione è stato emesso in data 7 gennaio 2020; b) il [OSCURATO:PERSONA] ha terminato l'espiazione della pena in data 28 febbraio 2020.

Non vi sarebbe, pertanto, un concreto interesse ad ottenere la decisione sulla opposizione.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. 2.1 Si rappresenta che era stato contestato il fondamento della espulsione, sul piano della ricorrenza di condizioni che avrebbero reso legittimo l'ingresso del [OSCURATO:PERSONA] in Italia.

Ciò posto, la mancata valutazione nel merito della opposizione crea - si sostiene - pregiudizio al [OSCURATO:PERSONA].

Ciò perché pur essendo terminata la espiazione della pena, il mancato annullamento del provvedimento di espulsione (emesso quale misura alternativa alla detenzione) lo rende tuttora efficace ed inibisce il rientro in Italia per la durata di cinque anni.

3. Il ricorso è fondato, limitatamente alla mancata indicazione - nella decisione del Tribunale- degli effetti correlati alla sopravvenuta estinzione del rapporto esecutivo. 3.1 Ed invero, per pacifico approdo interpretativo (v.

Sez.

V n. n.35750 del 29.5.2007, rv 237709) lì dove l'espulsione sia stata emessa a titolo di misura alternativa alla detenzione l'avvenuta espiazione della pena (determinando la estinzione del rapporto esecutivo nel cui ambito si colloca la misura alternativa in parola) la rende «non più possibile».

Tuttavia, è esatto sostenere che ciò non determina, come sostenuto dal ricorrente, una effettiva carenza sopravvenuta di interesse alla decisione (sul punto il Collegio dissente dale conclusioni espresse nel citato precedente Sez.

V n. 35750 del 29.5.2007).L'interesse, in particolare, si radica in rapporto alla adozione (o meno) di una formula terminativa del procedimento che indichi come «non eseguibile» un provvedimento (la espulsione di cui all'art.16 co.5 d.lgs. n.286 del 1998) che era inscindibilmente correlato alla esistenza del rapporto esecutivo.

Ove simile precisazione non venga adottata, resta formalmente eseguibile - in via amministrativa - il provvedimento di espulsione, con le conseguenze pregiudizievoli indicate dal ricorrente.

La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio, potendo essere espressa la citata conseguenza in via diretta da questa Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera L) cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara non eseguibile l'espulsione ex art.16, comma 5, D.Igs. n.296 del 1998, disposta con decreto del Magistrato di Sorveglianza di Novara del 7 gennaio 2020 .

Così deciso il 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s4atite le conclusioni del PG P. K-4-.3 "C›<-0 h•d-C-Q_Y<LCA 1..LLO et-G-t LA-C3 C.0,4-t C C. D-0 re,-( (3 pek. ( Yi c_sz N.A-o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 16 aprile 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'opposizione alla espulsione (art. 16, comma 5, d.lgs. n.286 del 1998) introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si evidenzia che : a) il provvedimento di espulsione è stato emesso in data 7 gennaio 2020; b) il [OSCURATO:PERSONA] ha terminato l'espiazione della pena in data 28 febbraio 2020. Non vi sarebbe, pertanto, un concreto interesse ad ottenere la decisione sulla opposizione. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. 2.1 Si rappresenta che era stato contestato il fondamento della espulsione, sul piano della ricorrenza di condizioni che avrebbero reso legittimo l'ingresso del [OSCURATO:PERSONA] in Italia. Ciò posto, la mancata valutazione nel merito della opposizione crea - si sostiene - pregiudizio al [OSCURATO:PERSONA]. Ciò perché pur essendo terminata la espiazione della pena, il mancato annullamento del provvedimento di espulsione (emesso quale misura alternativa alla detenzione) lo rende tuttora efficace ed inibisce il rientro in Italia per la durata di cinque anni. 3. Il ricorso è fondato, limitatamente alla mancata indicazione - nella decisione del Tribunale- degli effetti correlati alla sopravvenuta estinzione del rapporto esecutivo. 3.1 Ed invero, per pacifico approdo interpretativo (v. Sez. V n. n.35750 del 29.5.2007, rv 237709) lì dove l'espulsione sia stata emessa a titolo di misura alternativa alla detenzione l'avvenuta espiazione della pena (determinando la estinzione del rapporto esecutivo nel cui ambito si colloca la misura alternativa in parola) la rende «non più possibile». Tuttavia, è esatto sostenere che ciò non determina, come sostenuto dal ricorrente, una effettiva carenza sopravvenuta di interesse alla decisione (sul punto il Collegio dissente dale conclusioni espresse nel citato precedente Sez. V n. 35750 del 29.5.2007).L'interesse, in particolare, si radica in rapporto alla adozione (o meno) di una formula terminativa del procedimento che indichi come «non eseguibile» un provvedimento (la espulsione di cui all'art.16 co.5 d.lgs. n.286 del 1998) che era inscindibilmente correlato alla esistenza del rapporto esecutivo. Ove simile precisazione non venga adottata, resta formalmente eseguibile - in via amministrativa - il provvedimento di espulsione, con le conseguenze pregiudizievoli indicate dal ricorrente. La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio, potendo essere espressa la citata conseguenza in via diretta da questa Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera L) cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara non eseguibile l'espulsione ex art.16, comma 5, D.Igs. n.296 del 1998, disposta con decreto del Magistrato di Sorveglianza di Novara del 7 gennaio 2020 . Così deciso il 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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