CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 49332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cina) il 3 /05/1983 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino, sezione riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. k./ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l'appello, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, con quella degli arresti domiciliari, applicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati falso per induzione e per sette episodi di corruzione ex artt. 319 e 321 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame di Torino, nel rigettare l'appello, mantenuto la predetta misura custodiale senza apprezzare l'affievolimento della attualità e concretezza delle esigenze cautelari per via della condotta collaborativa tenuta da [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di detenzione cautelare. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame di Torino, mantenuto la misura custodiale senza avere valutato l'adeguatezza degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta agli atti l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Torino in data 9 settembre 2022, con la quale è stata revocata nei confronti del ricorrente la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, medio tempore applicata al predetto. 2. Ne discende l'inammissibilità del ricorso a mente dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen. 3. La sopravvenuta revoca della misura cautelare, determina il venire meno dell'interesse al ricorso per causa indipendente dal ricorrente; ciò impedisce l'emissione di pronunce in tema di spese e ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere enso