CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44900/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTEKAPPELLO di MILANO, con sentenza in data 16/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 18/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 4 L. n. 110 del 1975, rideterminando la pena. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il C iglieré Este e Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C